Corte di Cassazione n° 36475/08 – insidia stradale – responsabilità degli amministratori – 23.09.08
“Invero la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una generale
norma di diligenza che impone agli organi della amministrazione
comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell’ambito
delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai
cittadini, situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata
manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade
comunali. Non è certo richiesto né al sindaco, né al Responsabile
dell’Ufficio tecnico di effettuare perlustrazioni o ronde di sorta, ma
sicuramente doveroso il loro attivarsi per avere attraverso le varie
articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni
necessarie sullo stato delle strade comunali nonché per adottare i
provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per
l’eliminazione del pericoli accertati o comunque segnalati”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quarta Sezione Penale
La Corte composta dai signori magistratl: CAMPANATO Dott. Graziana Presidente ZECCA Dott. Gaetanino Consigliere LICARI Dott. Carlo Consigliere GALBIATI Dott. Ruggero Consigliere BLAIOTTA Dott. Rocco Marco Consigliere All’udienza pubblica del giorno 15/1/2008
ha pronunziato seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: omissisdifeso dall’Avv.to C. B. di fiduciadifeso dall’Avv.to A. L. di f1ducia;avverso sentenza resa da Tribunale di Messina Sez. distacc. di Taormina in esito all’udienza del 30/11/2006 parte civile difesa dall’Av v.to T. Vincenzo di fiducia;
Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta alla udienza pubblica dal consigliere Dott. Gaetanino Zeccaudito
il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febraro che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza;
udito per le parti civili l’Avv.to T. Vincenzo che si riporta alle conclusioni scritte;
uditi
l’Avv.to B. Candido per il ricorrente Picone che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso, nonché l’Avv.to L. A. per Il ricorrente
Bologna che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Premesso in fatto Il
Tribunale di Messina, sezione distaccata di …omissis… il 30/11/2006
pronunziava in sede di appello contro sentenza del giudice di pace di
…omissis… del 21/4/2006, sentenza con la quale riteneva gli odierni
ricorrenti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 590 CP per
avere omesso, nelle rispettive qualità di Sindaco ……omissis… titolare
di delega assessoriale al lavori pubblici e di responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale adeguati controlli e interventi sulle
condizioni di un tratto di via Bandiera, cosi cagionando a …omissis…
che inciampava su un dislivello privo di segnalazione (un tappetino di
piastrelle di cm 120×40) lesioni personali. La sentenza di appello
confermava così la sentenza di condanna già pronunziata in prlmo grado.Contro così fatto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il …omissis… al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.All’udienza
pubblica del 15/1/2008, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti
dal codice di rito, ha deciso il ricorso proposto. Ritenuto in diritto Il ricorso del …omissis… all’epoca dei fatti Sindaco …omissis… con delega assessoriale ai lavori pubblici, denunzia:
1)
violazione dell’art. 606 co 1 lett. e) cpp in relazione all’art. 590
cp; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza
risultante dal testo della stessa e dagli atti già indicati in appello.In
particolare sottolinea contraddizioni nella individuazione del colore
delle piastrelle tappetino; nega il carattere di insidia, evidenzia la
scarsa attenzione della parte lesa che non camminava con la necessaria
attenzione
2)
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cpp in relazione agli artt. 40,
42 e 590 cp; violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del
provvedimento Impugnato e dal motivo di gravame. Il ricorrente in
particolare afferma di non essere mal stato Informato della condizione
di quella strada nega un obbligo del sindaco di perlustrare le strade.Il ricorso del Direttore dell’Ufficio Tecnico Comunale all’epoca dei fatti, denunzia:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cpp.,
In relazione agli artt. 40 42, 590c.p.Violazione
di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione risultante dal testo della sentenza e dai motivi di appello
del ricorrente.
In particolare Il ricorrente nega di essere stato informato dello stato
della strada, come egualmente nega di avere un obbligo di
perlustrazione delle strade.
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
La
motivazione impugnata dà ragionata contezza del fatto che la caduta e
le conseguenti lesioni della parte offesa siano state cagionate da un
dislivello creato da una sorta di tappeto di mattonelle posto davanti a
un pubblico esercizio ma sulla pubblica via e precisamente sulla
scalinata di via F.lli …omissis…
La motivazione ha avuto cura di riportare circostanze relative alla
solidità e alla tenuta delle calzature senza tacchi indossate dalla
parte lesa, alle condizioni di luce al momento del fatto, alla
instabilità dell’improprio zerbino, alla circostanza che altre persone
fossero cadute nello stesso luogo e che il tappeto di piastrelle fosse
stato rimosso dopo l’incidente. La
motivazione impugnata correttamente ha ritenuto di affermare la
responsabilità dei due imputati per causa della loro qualità.
Quanto alla asserita disattenzione o imprudenza della viandante si
tratta di tesi alternativa in fatto totalmente incompatibile con la
ricostruzione ragionatamente operata dalla sentenza impugnata, smentita
dalle precise ricognizioni della dinamica dei fatti e dello stato del
luoghi effettuate in sentenza e in ogni caso non suscettibile di
provocare nel giudizio di legittimità un ulteriore fase di giudizio sul
fatti.
Tutti i
motivi di censura risultano per le ragioni fin qui esposte infondati e
i ricorrenti devono essere condannati in solido tra loro al pagamento
delle spese del procedimento nonché alla rifusione in favore della
parte civile, costituita anche in questa fase processuale, delle spese
sostenute per questo grado in ragione di € 2.000,00 oltre spese
generali al 12,50%, Iva e CPA nella misura di legge.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali nonché alla rifusione alla parte civile delle spese
di questo grado di giudizio liquidate in, € 2.000,00 oltre spese
generali al 12,50%, IVA e CPA nella misura di legge.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008