Corte di Cassazione n° 44165/09 – circolazione stradale – reato di tentato omicidio –copertura assicurativa -18.11.09
di Cassazione, nel giudizio avente ad oggetto il reato di tentato
omicidio, commesso mediante investimento con un auto, ha precisato che
anche se il veicolo è stato utilizzato per commettere un reato, la
compagnia di assicurazione che garantisce l’auto coinvolta nel
sinistro, deve tenere indenne il soggetto leso, in quanto il fatto e’
avvenuto, in ogni caso, in costanza della circolazione del veicolo. In
particolare, la Suprema Corte, ha ribadito il principio
secondo cui le norme vigenti in materia non contengono il riferimento
all’articolo 1900 c.c. o all’articolo 1917 c.c. , bensi’ all’articolo
2054 c.c. che non distingue di per se’ tra azioni colpose o dolose,
sicche’ deve ritenersi che entrambe le condotte debbano intendersi
ricomprese nella tutela medesima non dovendosi interpretare l’illecito
civile in questione come autonomo, bensi’ come specificazione
dell’illecito ex articolo 2043 c.c. ancorche’ qualificato dalla
circolazione dei veicoli.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I^ PENALE
SENTENZA DEL 18 NOVEMBRE 2009, N. 44165
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con sentenza in data 4 novembre 2008, depositata in cancelleria il
19 novembre 2009, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Pavia in data 21 settembre 2007 riduceva la pena inflitta a ………
imputato del reato di tentato omicidio, ad anni sei di reclusione
condannando altresi’ lo stesso alla rifusione in favore delle
costituite parti civili e il responsabile civile S.p.A. ……… alle
spese processuali del grado, confermando nel resto la sentenza gravata
che aveva condannato la medesima compagnia assicuratrice, in solido con
il ……… al risarcimento del danno.
1.1. –
Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata
………, alla guida della vettura di proprieta’ di ……… a bordo
della quale vi era anche quest’ultimo e ……… nelle prime ore del
mattino del ………, nei pressi della discoteca ………, in esito a
un alterco scoppiato tra alcuni avventori, volontariamente investiva
con il veicolo gli addetti alla sicurezza ……… e cagionando loro
lesioni personali.
2. – Avverso
tale decisone, tramite il proprio difensore avv. ………, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione il responsabile civile S.p.A.
……… chiedendone l’annullamento per i seguenti profili: a)
mancanza o grave difetto di motivazione in punto di reiezione
dell’appello, non essendo stato palesato l’iter logico argomentativo
del pensiero del giudice; b)
Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 538 c.p.p., u.c.,
Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144, degli articolo 1895,
1900, 1917 e 2054 c.c. e Legge n. 990 del 1969, articoli 1 e 18;
erroneamente il giudice distrettuale aveva ritenuto essere avvenuto il
sinistro in costanza della circolazione del veicolo quando per contro
lo stesso era stato usato come arma onde realizzare il proprio
proposito criminoso.
Inoltre tra le eccezioni contrattuali non opponibili al danneggiato non puo’ annoverarsi la volontarieta’ del fatto.
Il contratto assicurativo e’ un atto aleatoria e dunque non e’
compatibile con l’arbitrarieta’ rimessa all’assicurato. Un contratto
assicurativo che garantisca la commissione di un reato sarebbe
contrario all’ordine pubblico inducendo al crimine e favorendone la
commissione.
Veniva
presentata dal medesimo ricorrente memoria scritta in cui veniva
confutata la estensivita’ della normativa speciale di cui alla Legge n.
990 del 1969 alle ipotesi di danno cagionato dolosamente, posto che le
norme codicistiche, valutate in modo sistematico stabiliscono la non
responsabilita’ dell’assicuratore per i sinistri cagionati per dolo,
colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario.
Il Legislatore se avesse voluto decidere per una deroga ai principi
generali, lo avrebbe specificato. Ancorche’ la giurisprudenza abbia
affermato in alcune pronunce il contrario assunto lo ha tuttavia fatto
sempre e comunque per fatti inquadrabili nell’ambito della circolazione
stradale che va invece esclusa nella fattispecie.
Veniva infine richiesta la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite
perche’ eserciti la funzione nomofilattica ovvero la trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale, in accoglimento della eccezione di
incostituzionalita’ per violazione degli articoli 3 e 31 Cost. in
relazione alla Legge n. 990 del 1969, articolo 18 e successive
modificazioni per non aver escluso dal danno risarcibile quello
derivante dal fatto dolo. Hanno presentato memoria anche le parti civili con cui venivano avversate le argomentazioni contenute in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato. Il
giudice ha dato ampio spazio, con motivazione esaustiva e analitica
delle ragioni del suo convincimento. Le argomentazioni esposte, immuni
da vizi logici e giuridici, non sono in questa sede censurabili.
3.1. Questo
Collegio, in tema di responsabilita’ civile da circolazione stradale,
ritiene di dover dare continuita’ al principio gia’ espresso da questa
Corte (Cass., sez. 3, 10 febbraio 2004, n. 11471; 15 maggio 1982, n.
3938; 18 febbraio 1997, n. 1502; 17 maggio 1999, n. 4798) secondo cui
la norma di cui alla Legge n. 90 del 1969, articolo 1, e quella di cui
all’articolo 18, stessa Legge, per l’esercizio della tutela con azione
diretta, norme trasfuse nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.
209, articoli 122 e 144 (codice delle assicurazioni) contengono il
riferimento non all’articolo 1900 c.c. (norma generale sulle
assicurazioni) o all’articolo 1917 c.c. (in materia di assicurazione
della responsabilita’ civile) bensi’ all’articolo 2054 c.c. che non
distingue di per se’ tra azioni colpose o dolose, sicche’ deve
ritenersi che entrambe le condotte debbano intendersi ricomprese nella
tutela medesima non dovendosi interpretare l’illecito civile in
questione come autonomo, bensi’ come specificazione dell’illecito ex
articolo 2043 c.c. ancorche’ qualificato dalla circolazione dei veicoli.
La colpa va
dunque latamente intesa nel senso comprensivo sia del profilo colposo,
derivante da imprudenza, negligenza e imperizia, sia di quello doloso o
intenzionalmente lesivo, salvo pur sempre il regresso della compagnia
assicurativa nei confronti dell’assicurato o del conducente.
La normativa in questione, in altre parole, anche alla luce delle
direttive europee, configura una responsabilita’ civile da circolazione
non solo come rimedio contrattuale di copertura del rischio del
soggetto assicurato, ma anche come strumento sostanziale e processuale
di risarcimento del danneggiato alla luce del principio di solidarieta’
verso il danneggiato o terzo danneggiato, con tendenza alla rimozione
degli ostacoli per l’integrale e tempestivo ristoro dei pregiudizi
ancorche’ arrecati da un rischio non specificatamente assunto in
contratto dovendosi infatti ritenersi preminente l’interesse del
danneggiato ad essere risarcito.
3.2. – In
questo senso va letta la stessa istituzione del Fondo di Garanzia per
le vittime della strada (FGVS) e quella giurisprudenza di legittimita’
consolidata secondo cui il Fondo deve rispondere nei confronti del
danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatti dolosi di terzi
(ex pluribus: Cass. Sez. 3, 26 marzo 2009, n. 10301, Riccio) in quanto
la disciplina del risarcimento si ispira ai principi fondamentali della
responsabilita’ aquiliana sicche’ l’obbligazione che scaturisce a
carico di tale fondo non e’ sottoposta ad altre limitazioni se non
quelle espressamente previste dalla legge (Cass. N. 6532 del 27 giugno
1990).
3.3. – Non
solo, ma tale orientamento, come si e’ accennato, e’ rispettoso
altresi’ della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 maggio 2005, che ha modificato le direttive del
Consiglio 72/166/CEE, 88/357/CEE e la direttiva 2000/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della
responsabilita’ civile risultante dalla circolazione dei veicoli, che
obbliga gli Stati membri, all’articolo 4 quinquies, a provvedere
affinche’ le persone danneggiate da un sinistro stradale causato da un
veicolo assicurato, possano attivare un’azione diretta nei confronti
della relativa impresa assicuratrice contro la responsabilita’ civile.
3.4.1. – Il
ricorrente non tiene conto inoltre che, sebbene il veicolo sia stato
guidato dal prevenuto onde commettere il reato di tentato omicidio, il
fatto e’ avvenuto in ogni caso in costanza della circolazione del
veicolo. Infatti l’investimento e’ stato reso possibile proprio in
quanto il ……… ha potuto condurre sulla strada il veicolo peraltro
guidato con il consenso del proprietario.
E’ stato per vero chiarito da questa stessa Corte che la ratio
dell’aggravante della violazione delle norme sulla circolazione
stradale (di cui all’at. 589 c.p., comma 2 e articolo 590 c.p., comma
3) e’ individuabile nell’esigenza di una piu’ intensa e penetrante
tutela penale in un settore della vita di relazione particolarmente
importante dal punto di vista socio-economico, caratterizzato da un
alto livello di rischio per l’incolumita’ individuale.
Ne consegue che anche condotte genericamente colpose e a maggior
ragione quelle dolose sono da ritenersi lesive quanto meno
dell’articolo 140 C.d.S. il quale impone a qualunque utente della
strada di “comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio
per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la
sicurezza stradale”, senza che assuma alcuna contraria significazione
la circostanza che detta disposizione di legge non sia autonomamente
sanzionata (Cass., sez. 4, 6 luglio 2007, n. 35665, Di Toro).
3.4.2. –
Oltretutto il dolo eventuale di compimento del fatto delittuoso
evidenzia l’utilizzo del mezzo da parte del prevenuto non come mera
arma e dunque non come mero oggetto utilizzato in modo avulso dalla sua
naturale funzionalita’, ma in modo conforme allo scopo per cui il
veicolo e’ stato costruito (conduzione su strada per il trasporto di
cose e persone), ancorche’ la circolazione del mezzo abbia comportato
la commissione di un reato. Gli esempi esposti in ricorso (danni da
esplosione di bomba posizionata all’interno di una vettura, getto di
uno scooter dagli spalti di uno stadio, lesioni cagionati da chi
adopera una portiera come corpo contundente) evidenziano, diversamente
da quanta verificatosi nella vicenda e da quanto vorrebbe provare il
ricorrente, proprio la condizione di non movimentazione del mezzo nel
senso di una sua non veicolazione ai sensi del codice della strada e,
ancor piu’, l’impiego dell’oggetto come contenitore o come oggetto
materiale in se’ che prescinde dall’essere stato esso stesso anche un
mezzo veicolare.
A determinare il regime giuridico applicabile a una attivita’ non e’ la
sola intenzionalita’ del soggetto che conduce il mezzo quanto piuttosto
il criterio oggettivo che lo permea, quale quello dell’effettivo
impiego di un veicolo a motore senza guida di rotaie su strada
(pubblica o privata, v. Cass. Sez. 3, 28 novembre 1990, n. 11467, rv
469954) ma comunque mediante un utilizzo funzionale dell’oggetto
veicolato, quando sussista la possibilita’ di un incontro o comunque di
una sua interferenza con la circolazione di altri veicoli o persone.
3.5. –
Manifestamente infondata e’ infine la sollevata questione di
legittimita’ costituzionale dal momento che non e’ riscontrabile alcuna
violazione delle norme codicistiche citate vuoi con l’articolo 3 vuoi
con l’articolo 32 della carta costituzionale rispecchiando la normativa
in questione l’esigenza di regolare nell’ambito della piu’ generale
materia assicurativa un’attivita’ particolare e intrinsecamente
pericolosa quale e’ quella connessa alla circolazione stradale.
4. – Al
rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel
presente giudizio dalle parti civili che liquida nella somma
complessiva di euro 4200,00 (quattromiladuecento) oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.