Corte di Cassazione n° 479/09 – sinistro stradale – concorso di colpa –danno morale –risarcimento integrale -13.01.09
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto ha ribadito il seguente principio di diritto: “la
parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente
stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non
patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere
equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive
della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che
attengono alla valutazione della condotta dell’autore del danno,
ancorché vi sia l’accertamento del pari concorso di colpa del
danneggiante, ex art. 2054 comma 2 c.c”.
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione terza – sentenza – 13 gennaio 2009, n. 479
Presidente Varrone – Relatore Petti
…omissis…
ESAME DEI MOTIVI NON ACCOGLIBILI.
Nel primo motivo si deduce come vizio della motivazione la omessa
pronuncia in punto di mancato accertamento del passaggio in giudicato
della sentenza della Corte di appello n. 41 del 1997. Il motivo è
inammissibile non potendosi denunciare come vizio della motivazione un
error in procedendo, posto che la sentenza venne prodotta ed esaminata.
La censura andava formalmente proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4
c.p.c. (Cfr. Cass. 3 marzo 2005 n. 4613; Cass. 15 luglio 2003 n. 11034;
Cass. 8 giugno 2003 n. 9707 tra le tante).Nel secondo motivo si deduce
l’error in iudicando e la violazione degli artt. 2909 e 342 c.p.c. sul
valore del giudicato esterno, rilevandosi che pur essendo medesimo il
fatto storico dannoso, erano diverse le parti interessate nei giudizi e
diverso anche il petitum.
La censura non coglie tuttavia la ratio decidendi, chiaramente espressa
dalla Corte di appello, che accoglie sul punto l’appello incidentale
dello assicuratore, (ff. 7 ed 8 della motivazione), là dove viene in
considerazione l’effetto riflesso di quel giudicato in relazione alla
unitarietà del fatto storico, con efficacia vincolante verso la stessa
assicurazione. (Cfr. Cass. 1 marzo 2007 n. 4864 e 6 settembre 2007 n.
18725). Correttamente è stato accertato il pari concorso di colpa sulla
base del giudicato esterno.Resta assorbito il terzo motivo dove si
intende superare tale giudicato con la richiesta di un riesame critico
delle prove.
Nel quinto motivo di deduce il vizio della motivazione in relazione
alla richiesta di una nuova consulenza medico legale in punto di
aggravamento del danno biologico; sul punto la Corte risponde (ff. 9
della motivazione) che la valutazione del danno biologico, nella sua
complessità, ha tenuto conto anche dell’evoluzione futura della
invalidità, con una valutazione equitativa.
Tale motivazione appare pertanto non sindacabile, esprimendo un prudente apprezzamento.
Nel sesto e nel settimo motivo si deduce il vizio della motivazione in
ordine alla ridotta liquidazione del danno patrimoniale da lucro
cessante, sul rilievo che lo S. si occupava di numerose pratiche
urbanistiche richiedendo corrispettivi ad horas (sesto motivo) e si
lamenta che non venne disposta una consulenza contabile sul punto.Ma
nessun vizio della motivazione si ravvisa (ff. 10 e 11) nelle
considerazioni svolte dalla Corte milanese che ritengono congrua la
minor somma liquidata dal primo giudice.
ESAME DEL MOTIVO FONDATO.
Merita accoglimento il quarto motivo, in cui si deduce la violazione di
legge (art. 2059) per la mancata liquidazione del danno morale
contestuale alle lesioni gravi. Sul punto la Corte di appello (ff. 8 e
9 della sentenza) si limita a confermare la decisione del tribunale che
ha escluso la risarcibilità del danno morale nel caso di colpa
presunta.
La Corte delibera la decisione nell’aprile del 2003, anteriormente alla
svolta delle sentenze della III sez. civile nn. 7281, 7282, 7283 del 12
maggio 2003, che affermano il principio evolutivo, secondo cui alla
risarcibilità del danno non patrimoniale non osta il mancato
accertamento della colpa dell’autore del danno, se essa, come nei casi
di cui all’art. 2054 c.c. debba ritenersi sussistere in base ad una
presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa (come appare nel caso di
specie) il fatto sarebbe qualificabile come reato.
Questo orientamento, consolidato da sentenze successive conformi, da
ultimo appare confermato nel punto 2.10 della motivazione della
sentenza delle SU civili n. 26972 del 11 novembre 2008. Pertanto il
giudice del rinvio è vincolato al rispetto del seguente principio di
diritto: la parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di
un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno
ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che
deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni
soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre
circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell’autore
del danno, ancorché vi sia l’accertamento del pari concorso di colpa ai
sensi del secondo comma dell’art. 2054 del codice civile.
All’accoglimento dei ricorso segue cassazione con rinvio alla Corte di
appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà al principio
di diritto come sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese
di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri motivi, cassa
in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione
alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.