Corte di Cassazione n° 5531/08 – pacchetto turistico – responsabilità del tour operetor – 29.02.2008
“l’organizzazione
o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri
prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto
dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. La
sentenza impugnata ha, dunque, violato siffatta disposizione laddove ha
assolto da responsabilità le società convenute, affermando che “se
eventuale responsabilità potesse essere individuata, la stessa sarebbe
imputabile al vettore alfa, non chiamato in giudizio …”, senza tener
conto che, in via di principio, l’organizzazione o il venditore del
pacchetto sono tenuti a risarcire il danno, benché la responsabilità
possa essere fatta risalire al vettore del quale si sono avvalsi.”
CORTE DI CASSAZIONE III^ Sez. Civ.
Svolgimento del processo
I coniugi C.
e S. citarono in giudizio le società … Travel e … Turismo (dalle
quali avevano acquistato un pacchetto turistico), lamentando
inadempienze nell’esecuzione del contratto e chiedendo il risarcimento
del danno.
In particolare, essi sostenevano di essersi recati in aeroporto, come
previsto, per l’imbarco alle ore 14 con destinazione San Pietroburgo;
di essere, invece, partiti il giorno successivo alle ore 6, dopo una
notte insonne, perdendo così una cena ed un pernottamento nella città
di destinazione ed accusando, altresì, una serie di fastidi per il
seguito del viaggio.
Il giudice
di pace di Castellammare di Stabia respinse la domanda, ritenendo che
entrambe le società avessero adempiuto agli oneri derivanti dal
contratto, ricadendo l’eventuale responsabilità, circa i fatti dedotti,
sul vettore alfa (non citato in giudizio).
Propongono ricorso per cassazione il C. e la S. attraverso due motivi. Risponde con controricorso la soc. … Turismo.
I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
I ricorrenti censurano la sentenza per violazione dell’art. 5 della
Direttiva n. 90/314/CEE, nonché del D.Lgs. n. 111 del 1995, emanato in
attuazione della predetta direttiva.
Il ricorso, proposto contro la sentenza resa dal giudice di pace
secondo equità, è ammissibile in quanto censura la violazione di
normativa comunitaria.
Esso è fondato, nella considerazione che il secondo comma dell’art. 14
del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, emanato in attuazione Direttiva n.
90/314/CEE (provvedimento legislativo vigente all’epoca dei fatti,
benché successivamente abrogato ad opera dell’art. 146 del Codice del
consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) stabilisce che
“l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale
di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno
sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti”.
La sentenza impugnata ha, dunque, violato siffatta disposizione laddove
ha assolto da responsabilità le società convenute, affermando che “se
eventuale responsabilità potesse essere individuata, la stessa sarebbe
imputabile al vettore alfa, non chiamato in giudizio …”, senza tener
conto che, in via di principio, l’organizzazione o il venditore del
pacchetto sono tenuti a risarcire il danno, benché la responsabilità
possa essere fatta risalire al vettore del quale si sono avvalsi. In
conclusione, la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altro
giudice, il quale rivaluterà la fattispecie adeguandosi al seguente
principio: nell’ipotesi in cui il consumatore convenga in giudizio
l’organizzazione e/o il venditore di un pacchetto turistico per il
risarcimento del danno subito in occasione della fruizione del
pacchetto stesso, il giudice non può respingere la domanda sul
presupposto che la responsabilità del lamentato danno debba essere
ascritta al vettore del quale i convenuti si sono avvalsi, poiché, a
norma dell’art. 14 del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, emanato in
attuazione Direttiva n. 90/314/CEB, l’organizzazione o il venditore del
pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è
comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il
diritto di rivalersi nei loro confronti.
Il giudice del rinvio, designato nel dispositivo, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a
giudice di pace di Castellammare di Stabia, nella persona di diverso
magistrato, anche perché provveda in ordine alle spese del giudizio di
cassazione.