Corte di Cassazione n° 5818/09 – risarcimento danni – insidia stradale – responsabilità per danni da cose in custodia – sospensione della prescrizione -10.03.09
La Corte di
Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad ogetto una domanda di
risarcimento dei danni subiti a causa di una insidia stradale, ha
precisato che “Il termine di prescrizione dell’azione di
risarcimento dei danni provocati da difetto di manutenzione di una
strada è da ritenere sospeso, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., ove il
Comune che della strada è proprietario, espressamente interpellato in
proposito dal danneggiato, fornisca a quest’ultimo, con atto formale,
una falsa od erronea informazione, ponendo così un obiettivo ostacolo
all’esercizio del diritto”.
CORTE DI CASSAZIONE
Civ., Sez. III, 10 marzo 2009, n. 5818
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 12.11.2008 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 biscod. proc. civ.:“
1. – Con atto notificato il 10-16 novembre 1990 Vincenzo L. ha
convenuto davanti al Tribunale di Catania i coniugi A. R. e R. M.,
nonché S.I.,
per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di
un incidente stradale occorsogli in data 11.11.1989, a causa di
un’insidia sulla stradella privata a fondo cieco che si dipartiva da
via Bellini, in Comune di S. Gregorio.
I convenuti
R. e M. hanno resistito alla domanda, eccependo fra l’altro che la
strada ove si era verificato il sinistro era di proprietà del Comune.Chiamato
in causa su ordine del giudice, il Comune ha resistito alla domanda,
sollevando varie eccezioni, fra cui l’intervenuta prescrizione
dell’azione nei suoi confronti, per il decorso del termine quinquennale
di cui all’art. 2947 cod. civ.
2. – Con
sentenza 26 agosto-17 settembre 2002 il Tribunale di Catania ha
condannato il Comune di S. Gregorio al risarcimento dei danni, nella
misura di Euro 10.407,00, oltre rivalutazione e interessi, rigettando
le domande attrici nei confronti degli altri convenuti.
3. –
Proposto appello dal Comune e nel contraddittorio con il L. la Corte di
appello di Catania – con sentenza 19 luglio/22 novembre 2006 n. 1173 –
in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritta nei
confronti del Comune la domanda di risarcimento dei danni, compensando
le spese di primo grado e ponendo a carico del L. le spese di appello.
4. – Con atto notificato il 3 dicembre 2007 Vincenzo L. propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi.Resiste il Comune di S. Gregorio con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
5. – Con il
primo motivo, deducendo violazione dell’art. 2941 n. 8 cod. civ., il
ricorrente principale lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto
non provata la sospensione della prescrizione, per avere il Comune
dolosamente occultato l’esistenza del suo debito, mentre la prova
sarebbe stata da lui fornita tramite la produzione in giudizio
dell’atto con cui il Comune aveva certificato e attestato ad ogni
effetto di legge di non essere proprietario della strada ove si è
verificato il sinistro. Solo allo spirare del termine quinquennale il
Comune aveva rilasciato altra certificazione, dalla quale risultava che
esso era effettivamente proprietario della strada in questione.
5.1. – Con
il secondo motivo deduce l’omessa motivazione su di un punto decisivo
della controversia, per avere la Corte di appello affermato che la
dichiarazione del Comune non aveva costituito elemento preclusivo alla
proposizione della domanda di risarcimento dei danni, potendo il
danneggiato accertare altrimenti l’effettiva proprietà della strada.
6. –
Entrambi i motivi – che vanno congiuntamente esaminati, perché
attinenti alla medesima questione – sono inammissibili, non avendo il
ricorrente tempestivamente proposto in sede di merito l’eccezione di
sospensione della prescrizione.
6.2 Come
risulta dalla sentenza impugnata, l’eccezione è stata per la prima
volta proposta dal Longhitano con la comparsa conclusionale depositata
in appello. Né il ricorrente ha dedotto e documentato il contrario, a fronte dell’eccezione sollevata dal controricorrente.La
questione della sospensione della prescrizione e dell’applicabilità al
caso di specie dell’art. 2941 n. 8 cod. civ. non può essere quindi
esaminata.
7. – I due
motivi del ricorso incidentale – che sono sostanzialmente condizionati
all’accoglimento del ricorso principale – risultano assorbiti.
8. – I
ricorsi, previa riunione, possono essere avviati alla trattazione in
camera di consiglio, per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso principale, restando assorbito il ricorso incidentale”.– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.– Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
– Il ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto in diritto
1. – Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).
2. – Il
Collegio, all’esito dell’esame degli atti, rileva che il resistente
Comune di S. Gregorio non ha mai eccepito, in sede di merito, la
tardività dell’eccezione di sospensione della prescrizione, sollevata
dal L. ai sensi dell’art. 2941 n. 8 cod. civ., tanto è vero che la
sentenza impugnata non ha affatto preso in considerazione il problema
dell’inammissibilità, ma ha respinto l’eccezione nel merito.
L’asserita tardività è stata eccepita per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile.Quanto al merito dell’eccezione, le censure del ricorrente appaiono fondate.
L’atto
15.10.1993, Prot. N. 1101/02, con cui il Comune – su richiesta del
ricorrente – ha dichiarato, contrariamente al vero, che la strada ove
si è verificato il sinistro non è di proprietà comunale, salvo poi
rettificare la suddetta dichiarazione con altro atto 26.9.1995 Prot. N.
14875, successivo al compimento del termine di prescrizione, è da
ritenere idoneo a giustificare la sospensione del termine, nei
confronti del destinatario della falsa dichiarazione, ai sensi
dell’art. 2941 n. 8 cod. civ.
Erroneamente la Corte di appello ha escluso che nel comportamento del
Comune ricorresse l’intenzionalità dell’occultamento della propria
qualità di debitore – situazione equiparabile all’occultamento del
debito, a cui testualmente si riferisce l’art. 2941 n. 8 cod. civ. – e
che l’inesatta informazione non precludesse la proponibilità della
domanda.Il
carattere doloso del comportamento, di cui alla citata norma, non
richiede infatti la deliberata intenzione di nuocere al creditore, come
sembra avere ritenuto la sentenza impugnata; richiede semplicemente
l’intenzionalità della condotta tramite la quale è stato frapposto al
creditore un grave ostacolo all’esercizio del suo diritto (cfr. sul
tema Cass. civ. 17 aprile 2007 n. 9113).
Ciò vale a maggior ragione quando l’ostacolo derivi dalle inesatte
informazioni trasmesse da un ente pubblico, relativamente a fatti che
esso è specificamente deputato a conoscere e che suscitano negli utenti
particolare affidamento.Né
si può condividere il rilievo della Corte di merito secondo cui il
danneggiato avrebbe comunque potuto agire in giudizio contro il Comune.Il
danneggiato avrebbe certamente avuto la possibilità materiale di farlo,
ma – a fronte dell’inesatta informazione – l’azione contro il Comune
lasciava prevedere l’inevitabile soccombenza, con l’aggravio delle
spese processuali. E, sul piano giuridico, l’impossibilità di far
valere il proprio diritto a fronte dell’altrui occultamento dei fatti
va ravvisato non nel solo caso di impossibilità materiale di agire, ma
in ogni caso in cui, nella situazione prospettata, l’iniziativa esponga
l’interessato a subire – o a prevedere di dover subire – danni o
sanzioni.Errata,
infine, è l’affermazione della Corte di appello circa l’impossibilità
di ravvisare l’elemento psicologico in capo alla p.a., ove si consideri
che le leggi vigenti ammettono anche la responsabilità penale delle
persone giuridiche.32. – I due motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati assorbiti.
3. – Il ricorso principale deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla
Corte di appello di Palermo, che si dovrà uniformare al seguente
principio di diritto: “Il termine di prescrizione dell’azione di
risarcimento dei danni provocati da difetto di manutenzione di una
strada è da ritenere sospeso, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 cod. civ.,
ove il Comune che della strada è proprietario – espressamente
interpellato in proposito dal danneggiato – fornisca a quest’ultimo,
con atto formale, una falsa od erronea informazione, ponendo così un
obiettivo ostacolo all’esercizio del diritto”.
La
sospensione del termine perdura fino alla data in cui il danneggiato
venga a conoscenza della realtà dei fatti: data che deve essere
dimostrata dalla parte interessata alla decorrenza della prescrizione”.
P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte
di appello di Palermo, la quale deciderà anche in ordine alle spese del
giudizio di cassazione.