Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Sentenza 17 novembre 2005, n. 23301
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Sentenza 17 novembre 2005, n. 23301Motivi della decisioneIl primo motivo di ricorso è articolato in più doglianza connesse, ma è comunque intestato a violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della legge no 689 del 198 1 in relazione agli artt. 200 e 201 del Codice della strada e 383 384 del relativo regolamento di attuazione.E’ fatto pacifico che l’infrazione (attraversamento di incrocio con il semaforo che emetteva luce rossa) non fu contestata immediatamente, ma solo in epoca largamente successiva, in quanto constatata a mezzo di apparecchiatura Photored F. 17, apparecchio di rilevamento appositamente predisposto per fotografare le auto che incorrono nella ricordata violazione, senza che in loco vi fosse alcun vigile preposto al controllo.Con una diligente sentenza, il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, rilevando che la giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, ritenuta non necessaria la contestazione immediata della violazione, e che l’art. 384 del regolamento di attuazione del Codice della strada elenca, a titolo esemplificativo, tra i casi in cui è consentita la contestazione successiva, quello di attraversamento del semaforo con luce rossa.Le pur pregevoli argomentazioni svolte prescindono però da emergenze che impongono una valutazione diversa: in primo luogo, se vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata della infrazione, pure tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema di rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità (cfr. Cass. 4.5.3005, no 9222; 17.3.2005, no 5861, ed altre), condizioni che non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascerebbe presupporre una velocità non elevata; in secondo luogo, l’assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384.In primo luogo infatti, la norma ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata e, in secondo luogo, non contempla affatto la assenza di agenti sul posto.Questa Corte non ignora che in precedenti decisioni si è ritenuta legittima la assenza di agenti in relazione all’utilizzazione di autovelox (Cass. 21.7.2005, no 15348, ed altre), ma va rilevato che a prescindere da ogni considerazione sulla valenza di tali decisioni in assoluto, pure, esse non sono tout-court applicabili alla diversa ipotesi che ne occupa.Invero, a parte la già rilevata improbabilità, in un luogo del genere di elevata velocità, va evidenziato che la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.Devesi quindi concludere che, nel caso che ne occupa, la mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex antea il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l’assenza degli agenti sul posto.Tale motivo va pertanto accolto; tanto comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze. L’impugnata sentenza va pertanto cassata e, non sussistendo elementi in senso contrario, questa Corte, pronunciando nel merito, deve accogliere l’opposizione.Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative al presente procedimento per tassazione.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso; cassa e, pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione e compensa le spese.Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005 Il PresidenteDepositata il 17 novembre 2005.