Corte di Cassazione, SS.UU., n° 26972/08 – danno non patrimoniale – categoria del danno esistenziale – 11.11.2008
Importantissima
sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite relativa al danno
non patrimoniale, con particolare riferimento alla categoria del cd
“danno esistenziale”. In particolare, la Corte precisa che il danno non
patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in
sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi
riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno
esistenziale”, perché attraverso questa si finisce per portare anche il
danno non patrimoniale nell’atipicità. Fuori dai casi determinati dalla
legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia
accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona dovendo
sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Nell’ambito
della categoria generale “danno non patrimoniale” non emergono distinte
sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati
dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di
riparazione del danno non patrimoniale. “E’ solo a fini
descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso
di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome,
parlando di danno biologico. Ed è ancora a fini descrittivi che, nel
caso di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si
utilizza la sintetica definizione di danno da perdita del rapporto
parentale. In tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno
intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno
da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del
2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte costituzionale.