Corte di Cassazione,Terza Sezione Civile , sentenza n.13890
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Sentenza del 28 giugno 2005 n. 13890
(Presidente: A. Giuliano; Relatore: M.M. Chiarini)
RITENUTO IN FATTO
Con citazione del 3 aprile 2002 S.R.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nei suoi confronti il 14 febbraio 2002 per il pagamento della somma di £. 8.800.000, quale corrispettivo per la frequentazione di cinque corsi didattici di preparazione ad esami universitari, concordato a Palermo il 30 gennaio 2001 con la s.r.l. Uxxxxx, mediante sottoscrizione di modulo predisposto dalla società Exxxx Wxxxx, con sede in Roma, eccependo 1’incompetenza del giudice di Roma a favore di quello di Palermo.
Specificava infatti che il contratto era per adesione perché predisposto unilateralmente dalla società Exxxx Wxxxx nell’ organizzazione della sua attività imprenditoriale di commercializzazione di corsi di assistenza didattica per preparazione scolastica, universitaria e di formazione, e perciò era professionista, mentre essa opponente era un consumatore (art. 1469 bis, primo comma, c.c., introdotto dalla legge 6 febbraio 1996 n. 52); conseguentemente, a norma dell’ art. 1469 bis, comma 3 n. 19, c.c. si presumevano vessatorie le clausole che stabilivano un foro diverso da quello, esclusivo ed inderogabile, del consumatore, ancorché fossero state doppiamente sottoscritte per approvazione, e pertanto la clausola n. 10, secondo la quale per ogni controversia, comunque dipendente dal contratto, era competente il Tribunale di Roma, ai sensi dell’ art. 1469 quinquies c.c. era inefficace, atteso che essa consumatrice risiedeva a Palermo. Dunque il decreto ingiuntivo era nullo.
In via riconvenzionale 1′ opponente chiedeva la restituzione di E 309,87, pagate all’ atto dell’ iscrizione al corso.
La Exxxx Wxxxx deduceva che 1′ art. 1469 bis, comma terzo n. 19, c.c. non dispone un foro esclusivo del consumatore, mentre con la doppia sottoscrizione delle clausole, precedentemente spiegate alla S.R.A., la stessa aveva preso cognizione del loro contenuto e perciò 1′ accettazione della deroga alla competenza territoriale codicistica era valida.
Con sentenza del 20 marzo 2003 il Tribunale di Roma dichiarava la propria competenza territoriale allo stato degli atti perché, pur mirando 1′ art. 1469 bis c.c. a tutelare il consumatore prescindendo dalla conoscenza delle clausole abusive e dalla espressa sottoscrizione di esse ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto la presunzione di vessatorietà della clausola permane, 1′ art. 1469 ter, quarto comma, c.c. prevede che le clausole oggetto di trattativa individuale non si considerano vessatorie, nel caso di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, se oggetto di trattativa, la cui prova è a carico del professionista.
Avverso questa sentenza propone ricorso per regolamento per competenza S.R.A.. L’ intimata non ha svolto attività difensiva. Il P.M. ha chiesto di dichiarare la competenza esclusiva del foro di Palermo. La ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
Deduce la S.R.A.:
1.- ” Errato riferimento alla disciplina a tutela dei diritti del consumatore nei contratti conclusi mediante moduli o formulari. Errata valutazione degli elementi di prova allo stato degli atti.”
L’ art. 1469 ter c.c., commi 4 e 5, dispone rispettivamente che non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale e che nel contratto concluso mediante moduli o formulari, per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali, il professionista deve provare che le clausole, malgrado da egli unilateralmente predisposte, sono state oggetto di specifica trattativa individuale.
Quindi il quinto comma dell’ art. 1469 ter c.c. pone a carico del professionista un onere di prova più rigoroso di quello stabilito dal quarto comma che si riferisce alla semplice trattativa individuale. La sentenza impugnata invece si è limitata innanzi tutto a considerare la semplice, e non la specifica trattativa individuale; inoltre sembra aver affermato che allo stato degli atti la trattativa individuale vi è stata. Ma agli atti vi è soltanto la prova delle asserzioni della Exxxx Wxxxx, contestate. Viceversa la predisposizione di formulari per redigere un contratto ingenera la presunzione che sia mancata la specifica negoziazione delle clausole, né a tal fine è idonea la doppia sottoscrizione, tanto più che nella specie la sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341, 1342 c.c. è: dichiaro di aver letto espressamente, fra le condizioni, i nn. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-” e cioè tutte le clausole del contratto e perciò si tratta di mera clausola di stile. I contatti intercorsi a cui accenna la società Exxxx Wxxxx erano di normale informazione senza alcuna possibilità di trattativa, tanto meno sulla deroga alla competenza territoriale.
Il motivo è fondato per un duplice ordine di ragioni.
Innanzi tutto, per principio consolidato, il richiamo cumulativo di tutte le condizioni generali di contratto non costituisce specifica approvazione di quelle vessatorie perché invece, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod.civ., è necessario che la clausola onerosa per la parte che ad essa si assoggetta sia chiaramente e autonomamente evidenziata dalla parte che 1′ ha predisposta, soltanto in tal modo potendosi ritenere assolto 1′ obbligo di informazione sul contenuto della stessa per renderla conoscibile a colui che 1′ ha sottoscritta. Ne consegue che il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse, come nel caso sia apposta sotto 1′ elencazione delle stesse secondo il numero d’ordine, non determina la validità- efficacia, ai sensi dell’ art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, com’ è quella sulla deroga convenzionale all’ ordinaria competenza territoriale (Cass. 5832/1999).
In secondo luogo 1′ art. 1469 ter, ultimo comma, cod. civ. richiede che le clausole predisposte dal professionista e contenute in moduli per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, devono esser oggetto di specifica trattativa- da provare dal predisponente- con il consumatore che firma il contratto per adesione.
Pertanto, sia perché nella specie la S.R.A. ha apposto la doppia firma per approvazione di tutte le condizioni generali di contratto senza distinzione tra quelle onerose e quelle non, sia perché la società Exxxx Wxxxx non ha provato che la deroga al foro speciale ed esclusivo del consumatore è stata oggetto di trattativa con la S.R.A., la relativa clausola è inefficace.
2.- Con il secondo motivo la S.R.A. deduce: ” Competenza per territorio inderogabile del Tribunale del Palermo”.
Nel costituirsi in giudizio la società Exxxx Wxxxx si era basata sulle ordinanza di legittimità secondo la quale 1′ art. 1469 bis n. 19 c.c. non aveva natura processuale e, nel caso di inefficacia della clausola perché vessatoria, divenivano efficaci i criteri generali di competenza territoriale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. ed il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all’ art. 20 c.p.c. Successivamente la Corte ha affermato che il foro del consumatore è un foro speciale, che la norma ha natura processuale, e che esclude i criteri generali di competenza territoriale e prescinde dalla posizione processuale assunta dal consumatore e può esser derogato soltanto con trattativa individuale. Pertanto il foro inderogabile è Palermo.
Il motivo è fondato.
Poiché, come innanzi detto, 1′ art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ., stabilisce che il foro di residenza o domicilio eletto dal consumatore è esclusivo e speciale, ne consegue che è vessatoria anche la clausola che stabilisca uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 19 cod. civ., se diversi da quello del consumatore. Quindi, in mancanza di trattativa individuale e specifica con la S.R.A. sulla deroga al foro legale, nessun foro, diverso da quello della sua residenza, è competente a decidere la controversia e dunque va dichiarata la competenza del foro di Palermo.
3.- Con il terzo motivo deduce: ” Disapplicazione del diritto interno, incompatibile con il diritto comunitario”.
Qualsiasi altra interpretazione dell’ art. 1469 bis., comma terzo, n. 19, sarebbe in contrasto con 1′ ordinamento comunitario direttiva CEE/13/93 di cui detta norma costituisce attuazione e quindi andrebbe disapplicata. L’art. 11 del Trattato istitutivo CEE, come modificato dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam, impone agli Stati di adottare le misure idonee all’ esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato e determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità ed i giudici nazionali devono concorrere a garantire le situazioni giuridiche soggettive create dal diritto comunitario.
4.- Con il quarto motivo deduce:” Rimessione della questione pregiudiziale dì ìnterpretazione del diritto comunitario alla Corte di Giustizia CEE”.
Se necessario la questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario deve esser rimessa alla Corte di Giustizia CE ai sensi dell’ art. 234 commi 1, lett. b) e 3 del Trattato Ce per verificare la compatibilità con la predetta Direttiva 93/13/CE delle disposizioni di cui agli artt. 1469 bis, comma 3, n. 19 e quinquies c.c. 18 e 20 c.p.c. se consentono di radicare la controversia presso un foro diverso da quello del consumatore.
5.- Con il quinto motivo deduce:” Competenza del Tribunale di Palermo, in applicazione delle ordinarie norme procedurali sulla competenza”.
L’ obbligazione dedotta in giudizio è sorta a Palermo, presso i locali dell’ Uxxxxx s.r.l.; in tale luogo la S.R.A. ha versato 309,87 E di cui ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione e perciò, sulla base del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, nell’ ottica del favor per il consumatore, può ritenersi che nello stesso luogo dovesse eseguirsi 1′ obbligazione dedotta in giudizio (art. 1182, primo comma, e 1362, secondo comma, c.c.) e queste norme non possono esser derogate per la doppia sottoscrizione delle clausole.
Questi motivi sono assorbiti dall’ accoglimento del primo e del secondo motivo.
Pertanto va dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo.
6.- Con il sesto motivo la ricorrente chiede la “condanna alle spese della società resistente, anche con riferimento al precedente grado di giudizio”.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve esser cassata e ai sensi dell’ art. 385, secondo comma, cod. proc. civ. le spese dovranno essere a carico della società Exxxx Wxxxx per “tutti i precedenti giudizi o rimesse al giudice della sentenza cassata”.
L’ istanza concernente il potere- dovere di questa Corte di provvedere sulle spese è fondata. Infatti, mentre il Tribunale di Roma, essendosi dichiarato competente a decidere la controversia, non poteva liquidarle, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., perché non ha definito la causa e chiuso il processo, bensì ne ha disposto la prosecuzione, il precitato art. 91 cod. proc. civ. è espressamente applicabile anche alle sentenze che regolano la competenza. E’ applicabile inoltre 1′ art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto codificazione di un principio estensibile anche al procedimento per regolamento di competenza. Infine, ulteriore ragione di pronuncia sulle spese nel caso di accoglimento del ricorso per regolamento di competenza è la caducazione della sentenza impugnata e la definizione della questione di competenza, la cui dichiarazione permane anche se il processo si estingue ( art. 310, secondo comma, cod. proc, civ.).
Al riguardo ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese sia del giudizio di primo grado che di quello svoltosi dinanzi a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Palermo e compensa le spese del giudizio di merito e di questo regolamento.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2005.