Corte di Giustizia: non è definitiva una sentenza passata in giudicato
Di norma una sentenza passata in giudicato, risulta definitiva. Non la pensa, però, così la Corte di Giustizia Europea, secondo la quale la norma contenuta nell’articolo 2909 del codice civile può essere disapplicata nel caso in cui impedisca l’applicazione del diritto comunitario. Nella causa C-2/08, infatti, si legge che “Il diritto
comunitario osta all’applicazione, in circostanze come quelle della
causa principale, di una disposizione del diritto nazionale, come
l’art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull’imposta sul
valore aggiunto concernente un’annualità fiscale per la quale non si è
ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa
impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in
considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive
legate a detta imposta”.
La questione pregiudiziale era stata sottoposta alla Corte di giustizia dalla Cassazione che si era espressa in questi termini “Se il diritto comunitario osti all’applicazione di una disposizione
del diritto nazionale, come quella di cui all’art. 2909 [del codice
civile], tesa a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata,
quando tale applicazione venga a consacrare un risultato contrastante
con il diritto comunitario, frustrandone l’applicazione, anche in
settori diversi da quello degli aiuti di Stato […] e, segnatamente,
in materia di IVA e di abuso di diritto posto in essere per conseguire
indebiti risparmi d’imposta, avuto, in particolare, riguardo anche al
criterio di diritto nazionale, così come interpretato dalla
giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, secondo cui, nelle
controversie tributarie, il giudicato esterno, qualora l’accertamento
consacrato concerna un punto fondamentale comune ad altre cause,
esplica, rispetto a questo, efficacia vincolante anche se formatosi in
relazione ad un diverso periodo d’imposta”.