Crediti lavorativi e indennità una tantum: inapplicabile la prescrizione presuntiva annuale
Si assiste, analizzando le buste paga dei lavoratori, a una tendenza posta in essere da alcuni datori i quali, sottoscrivendo contratti individuali di lavoro con indicata una determinata articolazione oraria settimanale o mensile, disattendono in sede di liquidazione delle spettanze quanto correttamente sarebbe dovuto.
Sul caso si è di recente pronunciato il Tribunale di Verbania, accogliendo le richieste della lavoratrice che si riteneva lesa nei propri diritti.
Quest’ultima, infatti, lamentava di avere sottoscritto contratto individuale di lavoro per n. 38 ore settimanali che, ex art. 74 CCNL Cooperative Sociali, va ragguagliato a n. 165 ore mensili.
Lo stesso CCNL prevede tali divisori essere quelli propri del rapporto di lavoro a tempo pieno, circostanza tra l’altro confermata dalla mancanza di ulteriori indicazioni nella busta paga (ad esempio part-time).
La Cooperativa, diversamente argomentando, sosteneva che ai fini del maturato si dovesse verificare concretamente il numero di ore mensilmente svolte (a volte anche 30 in meno rispetto a quanto previsto dall’accordo collettivo nazionale), ciò anche in forza del regolamento aziendale sottoscritto dalla lavoratrice.
In analogia anche la tredicesima veniva riconosciuta conteggiando una media sull’orario svolto, anziché sul tabellare mensile.
Una tale ricostruzione però, oltre al fatto che comporterebbe l’introduzione di una deroga in pejus di un contratto collettivo nazionale del tutto estranea al nostro Ordinamento giuridico, è censurabile anche in quanto, sottoscritto un accordo su un certo numero di ore settimanali (da parametrarsi mensilmente secondo i divisori del contratto nazionale), l’azienda non può unilateralmente richiedere una prestazione articolata su un numero di ore inferiori.
Ciò invero significherebbe riconoscere al datore di lavoro la facoltà, assolutamente discrezionale, di mutare un contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale senza nessuna possibilità alcuna di interloquire per il lavoratore, che vedrebbe altresì ridotto ad nutum il proprio stipendio da un mese all’altro.
Una simile fattispecie è sempre censurabile per inadempimento contrattuale di parte datoriale.
A fronte di un indirizzo secondo cui il lavoratore dovrebbe preventivamente richiedere di svolgere il numero di ore per cui è stato assunto mettendo così in mora il datore, il Giudice del Lavoro di Verbania ha mostrato di aderire ad una linea del tutto diversa.
Nella stessa pronuncia, inoltre, lo stesso Giudice ha trattato la prescrizione in materia di una tantum dovuta per rinnovo contrattuale.
La stessa non può essere quella presuntiva annuale di cui all’art. 2955 co. 1 sub 2) cod. civ.
Trattandosi di indennità occasionale non può certo essere intesa come corrisposta con cadenza inframensile, tanto più che, nel caso de quo, per espressa previsione contrattuale la stessa è riconosciuta al personale in servizio nel periodo 01.01.2006-31.12.2007 ed è proporzionalmente da ridursi in caso di servizio prestato per periodi inferiori.
Si consideri, altresì, che secondo la Suprema Corte di Cassazione la presunzione di pagamento derivante dalle prescrizioni di cui agli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata limitatamente a quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta.
La stessa Corte ha inoltre ulteriormente e ripetutamente precisato che la prescrizione presuntiva non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.