Crediti p.a. e debiti tributari: al via le compensazioni
I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonchè per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il D.M. 25 giugno 2012 del Ministero dell’Economia e delle finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152) illustra le modalità per le compensazioni.
Il titolare del credito, acquisita la certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, la presenta all’agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente e’ tenuto, contestualmente, ad indicare all’agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l’imputazione dei pagamenti e’ effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L’agente della riscossione, trattiene l’originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice con posta elettronica certificata (o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica dedicata), alla verifica dell’esistenza e validita’ di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice e’ tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa il titolare del credito.
In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo e’ annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione. Il credito residuo puo’ essere utilizzato solo se la copia della certificazione e’ accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione. L’agente della riscossione comunica all’ente debitore e all’ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l’avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica dedicata.