Credito al consumo – nuove regole per la tutela del consumatore
Iniziato mercoledì 23 giugno 2010, l’iter di un Dlgs sul credito al consumo che dovrebbe essere approvato prima della pausa estiva.
La novità più importante è rappresentata dalla possibilità di recedere dal contratto di credito al consumo chiedendone per iscritto la risoluzione, entro due settimane dalla stipula dell’atto. Inoltre, in caso di annullamento del contratto di acquisto non si correrà più il rischio di dover comunque pagare le rate a chi eroga il finanziamento poiché viene introdotto il cosiddetto istituto del “collegamento negoziale”.
Oggi, com’è noto, quando il consumatore stabilisce con una banca o con una società finanziaria una dilazione di pagamento destinata all’acquisto di un bene o un servizio, si aprono tre distinti rapporti:
a) uno tra consumatore e finanziaria;
b) uno tra consumatore e commerciante;
c) uno tra la finanziaria e il commerciante indicato come beneficiario del finanziamento.
Dunque, la banca o società finanziaria pagherà subito al venditore il costo del bene, Il venditore consegnerà il bene o servizio al consumatore e quest’ultimo corrisponderà le rate direttamente a chi eroga il finanziamento.
I contratti di finanziamento e di compravendita risultano disgiunti l’uno dall’altro e, sempre sono presenti esplicite clausole volte ad impedire che il mancato o parziale adempimento del commerciante possa essere opposto al finanziatore per sospendere o cessare il pagamento delle rate.
E’ anche vero che taluni giudici hanno stabilito che queste clausole sono vessatorie e, pertanto, giuridicamente nulle. Tuttavia chi non rispetta i termini di pagamento delle rate, anche se lo fa con fondati motivi, finisce poi, inevitabilmente, per trovarsi una iscrizione negativa nelle banche dati dei cattivi pagatori. E deve poi affrontare un costoso contenzioso legale per vedere riconosciuti i propri diritti ed evitare gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento.Dopo l’approvazione del decreto legge, nel caso in cui un contratto di vendita si risolva perché lo prevede una specifica clausola di recesso, ovvero il bene o il servizio acquistato risultino viziati da difetti materiali o difformità rispetto alla descrizione fatta dal venditore, non bisognerà più impugnare separatamente il contratto di finanziamento.
La risoluzione automatica del contratto finanziario collegato potrà scattare anche nel caso di un’imperfetta installazione del bene di consumo quando lo stesso servizio sia parte integrante dell’atto di vendita.