CRIF ED EQUITALIA IL TERRORE DEI CONTRIBUENTI

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Una risposta

  1. trishia scrive:

    illegitima segnalazione al CRIF e risarcimento L’iscrizione al CRIF o alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, da parte degli istituti bancari o delle finanziarie, anche dopo un semplice ritardo nel pagamento di una rata ha chiaramente un intento intimidatorio e punitivo: tu, debitore, paghi in ritardo e io, banca, ti segnalo, così non potrai ottenere ulteriori finanziamenti e la prossima volta imparerai a pagare puntuale. Un altro scopo più subdolo e criminale è quello di costringere la persona segnalata, che si ritrova nell’impossibilità di ottenere ulteriori finanziamenti, di rivolgersi alle finanziarie (guarda caso appartenenti alle stesse banche) con interessi maggiorati che sfiorano l’usura. I banner pubblicitari di queste finanziarie compaiono proprio nei siti e forum delle vittime di segnalazioni illegittime, con l’invito ammiccante: -“offriamo prestiti anche a protestati e segnalati”. Tuttavia, lo scopo della centrale rischi dovrebbe essere quello di identificare i consumatori a rischio per le banche, quelli che potrebbero rivelarsi soggetti passivi con relativa difficoltà o impossibilità di ottenere il rimborso della somma prestata. Secondo la cassazione infatti “per dichiarare il credito “in sofferenza” non è sufficiente il ritardo nel pagamento, ma serve una valutazione sul patrimonio del debitore. Praticamente è necessario che colui che non può più rispettare il debito si trovi in una permanente e grave situazione economica per accertare lo stato di insolvenza. “La banca deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi le posizioni "a sofferenza" con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ne deriva che, in presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni, che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che la banca non aveva sufficienti motivazioni per segnalare il soggetto, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.” (Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701). Pertanto, giuridicamente solo la prova contraria salva la banca dal risarcimento di colui che si sente danneggiato dal comportamento dell’istituto di credito.

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