Crisi economica e versamenti sporadici non impediscono la condanna del piccolo imprenditore che non "copre" l’assegno di mantenimento
In base ad un’interpretazione rigida dell’articolo 570 del Codice
penale (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”), c’è chi
rischia una condanna penale per aver fatto mancare i mezzi di
sussistenza al coniuge separato. E’ accaduto ad un piccolo imprenditore
che ha effettuato dei versamenti sporadici per via della crisi che ha
coinvolto la sua attività. Anche se ci sono delle difficoltà economiche
scatta comunque, la violazione degli obblighi di assistenza familiare
per aver omesso di versare all’ex moglie il contributo minimo di
mantenimento previsto in sede di separazione, a meno che l’obbligato
non dimostri il suo stato di vera e propria indigenza. È quanto emerge
dalla sentenza 47018/09 con cui la Cassazione ha respinto il ricorso di
un falegname, condannato dal giudice della separazione a mantenere la
moglie, che chiedeva di essere assolto dal reato ex articolo 570 Cp
perché la sua impresa artigiana già in costanza di matrimonio procedeva
in maniera rovinosa come dimostrato dagli accertamenti fiscali negativi
e dalla sua ammissione al gratuito patrocinio. Nel confermare la
condanna a tre mesi di reclusione nei confronti del ricorrente,
infatti, la Suprema corte ha sottolineato che solo quando si prova che
le difficoltà economiche si sono tradotte in uno stato di vera e
propria indigenza si genera «una situazione incolpevole di
indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze degli
aventi diritto» che libera l’obbligato dalla responsabilità penale.