Criteri di calcolo della TARSU: istruttoria e categorie di utenza
Le indagini tecniche disposte a fini istruttori sono utilizzabili
a prescindere da una loro precisa individuazione. Non sussiste la
necessità di pubblicare gli atti dell’istruttoria tecnica che
accompagna un atto deliberativo, potendo gli stessi essere acquisiti e
conosciuti da chiunque ne abbia interesse o necessità, anche ai fini di
giustizia.
L’inserimento di utenze in una differente
sottocategoria non necessariamente delinea elementi evidenti per i
quali una tabella determinata dall’ente locale debba essere valutata
come incongruamente difforme dalla classificazione di cui all’ art. 68
del d.lgs. n. 507 del 1993, la quale ultima ha carattere meramente
esemplificativo ed alla quale, “di massima”, ci si dovrebbe conformare.
Come già avvenuto nella sentenza n. 2298 del 14.4.2009 , la Quinta Sezione del Consiglio di Stato torna ad occuparsi dei criteri di calcolo della TA.R.S.U..
In
particolare, il Collegio si è soffermato – fra gli altri –,
positivamente, sulla validità e utilizzabilità delle relazioni tecniche
redatte dal soggetto incaricato delle rilevazioni sulla cui base
determinare le classi e le categorie di applicazione della tassa sui
rifiuti, a fronte delle quali i ricorrenti di primo grado avevano
eccepito l’invalidità.
Inoltre, degno di nota è l’inciso che
qualifica la classificazione del d.lgs. n. 507/1993 come meramente
esemplificativa e non prescrittivi.