Criteri di valutazione per la domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario
Ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare: a) il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione; b) l’intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché c) il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.
Corte giustizia comunità Europee, Sez. I, 11 giugno 2009, n. 529/07