Gli ausiliari del traffico possono elevare multe soltanto per violazioni di divieto di sosta. A ribadirlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso di un’automobilista contro una sentenza del giudice di pace di Roma. La donna si era vista presentare una contravvenzione poiché sorpresa a circolare nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici e lamentava dunque l'”incompetenza assoluta” dell’accertatore.
La seconda sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 16777 ha dunque dato ragione alla ricorrente motivando così la decisione: “il legislatore ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni dell’ausiliare riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poichè la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non a evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati”. In tal senso, ricordano i giudici di legittimità, “è significativo che al personale in esame può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli”, ma esclusivamente nei casi in cui “venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta”, o “in seconda fila”, oppure “negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli”. Laddove, invece, le violazioni “consistano in condotte diverse”, spiegano i giudici, come, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, “l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico”. La contravvenzione in esame, dunque, conclude la Cassazione, deve essere annullata: il Comune di Roma dovrà inoltre pagare tutte le spese “di lite”.