Da Napoli rivolta contro legge Bersani
NOICONSUMATORI.IT: IL DIKTAT DI BERSANI SU GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PER IPOTECA E FERMO AMMINISTRATIVO NELLA RISCOSSIONE VIOLA DIRITTO DI DIFESA DEL CITTADINO E
PISANI : INCOSTITUZIONALE
Il trasferimento alle Commissioni Tributarie, imposto dal ministro Bersani, della competenza giurisdizionale in materia di ipoteche e ganasce fiscali, normativa palesemente incostituzionale riservata alla riscossione tributi e contravvenzioni ormai di moda sulla pelle dei contribuenti, è la prova dell’incertezza del diritto e l’ultimo atto della tragicommedia all’italiana tutta a danno del cittadino ed a beffa della carta costituzionale, denuncia in una nota L’Avv. Angelo Pisani, Presidente di NoiConsumatori.it, promotore di una raccolta di firme per una proposta di legge popolare contro la scandalosa e confusa normativa di riscossione e per una nuova e più corretta regolamentazione della materia che, soprattutto, rispetti diritti dei cittadini.
All’inizio dell’anno, spiega Pisani, in un incontro pubblico con migliaia di vittime di ipoteche e fermi amministrativi impotenti di fronte alla macchina della riscossione senza regole,
Il contestatissimo Decreto Bersani, ha tra le altre cose introdotto una norma rivoluzionaria, ad onta della scarsa risonanza che la stessa ha avuto, passando in secondo piano rispetto al polverone sollevato dalla Manovra Prodi in punto di liberalizzazioni. Nella specie, l’art. 35 co. 26quinquies della predetta legge inserisce all’interno dell’art. 19, co. 1, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 – il quale enumera gli atti impugnabili dinnanzi al giudice tributario – le lettere e-bis) ed e-ter), includendo dunque nel dettato legislativo “l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni” e “il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.
Stando così le cose, cambia il destino per il presunto contribuente moroso, sanzionato con la misura dell’ipoteca o delle ganasce fiscali . I pericoli e le gravi violazioni costituzionali sono dietro l’angolo, infatti, spiega Pisani l’attribuzione della giurisdizione al giudice tributario comporta un notevole restringimento del diritto di difesa e delle doglianze proponibili in sede giudiziaria, così da porre seriamente in dubbio l’utilità stessa di un sacrosanto ricorso ai frequenti errori della burocrazia . Infatti la posizione del ricorrente sarà pregiudicata dai ridotti poteri spettanti ai giudici tributari ex art. 7 del D. Lgs. 546/92, il quale preclude alle commissioni tributarie la facoltà di intervenire in merito al rapporto tributario sottostante, sulla cui contestata fondatezza si decide. Inoltre lo stesso art. 19 del già citato D.Lgs. 546/1992 recita: gli atti in esso indicati sono autonomamente impugnabili solo ed esclusivamente per vizi propri dell’atto, e non in riferimento a doglianze relative agli atti che lo precedono, purché ritualmente notificati. Sulla regolarità e sulla opportunità di tale normativa, annuncia Pisani, non potrà che avere l’ultima parola