Da oggi è in vigore il Regolamento Ue su diritti disabili
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 luglio 2006
relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) Tutti i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato unico
dei servizi aerei. Le persone con disabilità e le persone a
mobilità ridotta, dovuta a disabilità, età o altri fattori,
dovrebbero pertanto avere la possibilità di viaggiare in
aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini. Le
persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno
gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera
circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.
Ciò si applica al trasporto aereo così come agli altri aspetti
della vita.
(2) Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta
dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non essere
escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità,
se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla
legge. Prima di accettare prenotazioni da persone con
disabilità o a mobilità ridotta, i vettori aerei, i loro agenti e
operatori turistici dovrebbero compiere tutti gli sforzi
ragionevoli per verificare se sussistono motivi giustificati di
sicurezza che impediscano di accogliere queste persone a
bordo dei relativi voli.
(3) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli altri
diritti dei passeggeri stabiliti dalla normativa comunitaria,
in particolare dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti «tutto compreso» (3), e dal regolamento (CE)
n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in
caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di
ritardo prolungato (4). Qualora lo stesso caso dia origine
allo stesso diritto al rimborso o a una nuova prenotazione,
previsti da uno degli atti legislativi summenzionati come
pure dal presente regolamento, la persona interessata
dovrebbe essere autorizzata ad esercitare tale diritto una
volta sola, a sua discrezione.
(4) Per offrire alle persone con disabilità e alle persone a
mobilità ridotta la possibilità di viaggiare in aereo a
condizioni simili a quelle degli altri cittadini, è necessario
fornire assistenza, con l’impiego del personale e delle
attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli
aeromobili in modo da soddisfare le loro esigenze
specifiche. Per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in
questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate
senza costi addizionali.
(5) L’assistenza fornita negli aeroporti situati nel territorio di
uno Stato membro al quale si applica il trattato dovrebbe,
tra l’altro, permettere alle persone con disabilità e alle
persone a mobilità ridotta di spostarsi da un determinato
punto di arrivo in un aeroporto ad un aeromobile e
dall’aeromobile a un determinato punto di partenza
dall’aeroporto, incluso l’imbarco e lo sbarco. Tali punti
dovrebbero essere ubicati almeno agli ingressi principali dei
terminal, presso i banchi dell’accettazione, nelle stazioni
ferroviarie, delle ferrovie urbane, delle metropolitane e degli
autobus, nei posteggi dei taxi e negli altri terminali, nonché
nei parcheggi degli aeroporti. L’assistenza dovrebbe essere
organizzata in modo da evitare interruzioni e ritardi,
assicurando livelli di servizio elevati ed equivalenti in tutta
la Comunità e ottimizzando le risorse, indipendentemente
dall’aeroporto o dal vettore aereo coinvolto.
26.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 204/1
(1) GU C 24 del 31.1.2006, pag. 12.
(2) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
9 giugno 2006.
(3) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(4) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.
(6) A tal fine, la responsabilità di garantire un’assistenza di
elevata qualità negli aeroporti dovrebbe spettare ad un
organismo centralizzato. Tale responsabilità globale
dovrebbe essere affidata ai gestori aeroportuali, a causa
del ruolo centrale che svolgono nella fornitura di servizi
negli aeroporti.
(7) I gestori aeroportuali possono fornire direttamente l’assistenza
alle persone con disabilità e alle persone a mobilità
ridotta. In alternativa, in considerazione del ruolo positivo
svolto in passato da taluni operatori e vettori aerei, i gestori
aeroportuali possono appaltare a terzi la prestazione di
assistenza, ferma restando l’applicazione delle pertinenti
disposizioni della legislazione comunitaria, incluse quelle
sugli appalti pubblici.
(8) L’assistenza dovrebbe essere finanziata in modo da ripartire
i costi equamente fra tutti i passeggeri che utilizzano un
aeroporto ed evitare di scoraggiare il trasporto di persone
con disabilità e di persone a mobilità ridotta. Si ritiene che
la modalità di finanziamento più efficace sia un diritto
applicato ad ogni vettore aereo che utilizza un determinato
aeroporto, in proporzione al numero di passeggeri
trasportati da e verso l’aeroporto in questione.
(9) Onde garantire, in particolare, che i diritti applicati ai
vettori aerei siano commisurati all’assistenza fornita alle
persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e che
essi non servano a finanziare attività dei gestori diverse da
quelle legate alla prestazione di tale assistenza, i diritti
dovrebbero essere fissati e applicati in maniera pienamente
trasparente. La direttiva 96/67/CE del Consiglio, del
15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi
di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (1), in
particolare le disposizioni relative alla separazione contabile,
dovrebbero pertanto essere applicate laddove ciò non
contrasti con il presente regolamento.
(10) Nell’organizzazione della prestazione di assistenza alle
persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta
nonché della formazione del personale, gli aeroporti e i
vettori aerei dovrebbero rispettare il documento 30, parte I,
sezione 5, e relativi allegati della Conferenza europea
dell’aviazione civile («ECAC»), in particolare il codice di
buona condotta per l’assistenza a terra di persone a
mobilità ridotta, riportato, al momento dell’adozione del
presente regolamento, nel relativo allegato J.
(11) Nella progettazione di nuovi aeroporti e terminal, come
pure nell’ambito di ampi lavori di ristrutturazione, i gestori
aeroportuali dovrebbero, ove possibile, tener conto delle
esigenze delle persone con disabilità e delle persone a
mobilità ridotta. Analogamente, i vettori aerei dovrebbero,
ove possibile, tener conto di tali esigenze in sede di
progettazione e di ammodernamento degli aeromobili.
(12) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2),
dovrebbe essere applicata rigorosamente, al fine di garantire
il rispetto della vita privata delle persone con disabilità e a
mobilità ridotta, nonché di garantire che l’informazione
richiesta serva unicamente ad ottemperare gli obblighi di
assistenza fissati dal presente regolamento e non sia
utilizzata contro i passeggeri che richiedono il servizio.
(13) Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri del
trasporto aereo dovrebbero essere fornite in formati
alternativi accessibili alle persone con disabilità e alle
persone a mobilità ridotta e dovrebbe esistere almeno nelle
stesse lingue messe a disposizione degli altri passeggeri.
(14) Qualora le sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o
strumenti di assistenza vadano smarriti o danneggiati
durante la gestione aeroportuale o durante il trasporto a
bordo dell’aeromobile, il passeggero cui appartiene l’attrezzatura
dovrebbe essere risarcito, in conformità con le
norme della legislazione internazionale, comunitaria e
nazionale.
(15) Gli Stati membri dovrebbero verificare e assicurare il
rispetto del presente regolamento nonché nominare un
apposito organismo incaricato di farlo applicare. La verifica
non incide sul diritto delle persone con disabilità e delle
persone a mobilità ridotta di ricorrere ai mezzi giudiziari di
ricorso conformemente alla legislazione nazionale.
(16) Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, è
opportuno che la persona con disabilità o la persona a
mobilità ridotta possa richiamare sulla questione l’attenzione
del gestore aeroportuale o del vettore aereo
interessato, a seconda del caso. Se non può ottenere
soddisfazione in questo modo, la persona con disabilità o la
persona a mobilità ridotta dovrebbe poter presentare
denuncia al gestore o ai gestori designati a questo fine
dallo Stato membro interessato.
(17) Le denunce in materia di assistenza presso gli aeroporti
dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori
nazionali designati per l’applicazione del presente regolamento
dallo Stato membro in cui è situato l’aeroporto. Le
denunce in materia di assistenza da parte di un vettore
aereo dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori
nazionali designati per l’applicazione del presente regolamento
dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di
esercizio al vettore aereo.
L 204/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.7.2006
(1) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36. Direttiva modificata dal
regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal
regolamento (CE) n. 1882/2003.
(18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema sanzionatorio
in caso di violazione del presente regolamento e
assicurare l’applicazione di dette sanzioni. Le sanzioni, che
possono prevedere il pagamento di un indennizzo
all’interessato, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e
dissuasive.
(19) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente
la garanzia di livelli di protezione ed assistenza elevati ed
equivalenti in tutti gli Stati membri e la garanzia per gli
operatori economici di condizioni armonizzate all’interno
di un mercato unico, non possono essere realizzati in
misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a
causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in
questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la
Comunità può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
(20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e
osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea.
(21) Il Regno di Spagna e il Regno Unito, in una dichiarazione
comune concordata il 2 dicembre 1987 a Londra dai
ministri degli Affari esteri dei due paesi, hanno stipulato
degli accordi in vista di una maggiore cooperazione sull’uso
dell’aeroporto di Gibilterra, i quali a tutt’oggi non sono
ancora operativi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce una serie di regole per la
tutela e l’assistenza delle persone con disabilità e delle persone a
mobilità ridotta nel trasporto aereo, sia per tutelarle dalla
discriminazione che per garantire loro assistenza.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che
utilizzino o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri
commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un
aeroporto, quando l’aeroporto è situato nel territorio di uno
Stato membro al quale si applica il trattato.
3. Gli articoli 3, 4 e 10 si applicano anche ai passeggeri in
partenza da un aeroporto situato in un paese terzo e diretti ad un
aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al quale si
applica il trattato, se il volo è effettuato da un vettore aereo
comunitario.
4. Il presente regolamento non incide sui diritti dei passeggeri
stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE e dal regolamento (CE)
n. 261/2004.
5. Ogniqualvolta le disposizioni del presente regolamento sono
in conflitto con le disposizioni della direttiva 96/67/CE, si applica
il presente regolamento.
6. Il presente regolamento si applica all’aeroporto di Gibilterra
ferme restando le rispettive posizioni giuridiche del Regno di
Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia in
merito alla sovranità sul territorio dove è situato l’aeroporto.
7. L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di
Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata
l’intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli
Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del
2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno
Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in
applicazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta»:
qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del
trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o
locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o
handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità,
o per ragioni di età, e la cui condizione richieda
un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio
fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze
specifiche di detta persona;
b) «vettore aereo»: un’impresa di trasporto aereo munita di
valida licenza di esercizio;
c) «vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o
intende operare un volo in virtù di un contratto con un
passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o
giuridica, che abbia concluso un contratto con tale
passeggero;
d) «vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida
licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi
delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai
vettori aerei (1);
e) «operatore turistico»: un organizzatore o venditore ai sensi
dell’articolo 2, punti 2) e 3), della direttiva 90/314/CEE,
escluso il vettore aereo;
f) «gestore aeroportuale» o «gestore»: un ente incaricato in
virtù della normativa nazionale di amministrare e gestire le
infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le
attività dei diversi operatori presenti in un aeroporto o in
un sistema aeroportuale;
26.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 204/3
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
g) «utente aeroportuale» una persona fisica o giuridica
responsabile del trasporto aereo di passeggeri da o verso
l’aeroporto in questione;
h) «comitato degli utenti aeroportuali»: un comitato di
rappresentanti degli utenti aeroportuali od organizzazioni
che li rappresentano;
i) «prenotazione»: il fatto che il passeggero sia in possesso di
un biglietto o di un altro titolo che attesti che la
prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo
o dall’operatore turistico;
j) «aeroporto»: qualsiasi area terrestre specificamente attrezzata
per l’atterraggio, il decollo e le manovre degli
aeromobili, comprendente installazioni ausiliarie che tali
operazioni possono rendere necessarie per il traffico e i
servizi aerei, comprese le installazioni necessarie per
assistere i servizi aerei commerciali;
k) «parcheggio aeroportuale»: un parcheggio entro i confini
dell’aeroporto o sotto il diretto controllo del gestore
aeroportuale, che serve direttamente i passeggeri che
utilizzano detto aeroporto;
l) «servizio aereo passeggeri commerciale»: un servizio di
trasporto aereo di passeggeri effettuato da un vettore aereo
con un volo di linea o non di linea offerto al pubblico a
titolo oneroso, sia singolarmente sia come parte di un
pacchetto.
Articolo 3
Divieto di rifiutare il trasporto
Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può
rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:
a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in
arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente
regolamento;
b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta
in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in
possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.
Articolo 4
Deroghe, condizioni speciali e informazioni
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 3, un vettore aereo,
un suo agente o un operatore turistico può rifiutare, per motivi
di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per
una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o
di imbarcarla:
a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti
dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale
ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti
dall’autorità che ha rilasciato il certificato di operatore
aereo al vettore aereo in questione;
b) se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni
rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto
della persona con disabilità o a mobilità ridotta.
Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati
al primo comma, lettere a) o b), il vettore aereo, il suo agente o
l’operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre
un’alternativa accettabile alla persona in questione.
Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato
rifiutato l’imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta e
all’eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 del
presente articolo, viene offerto il diritto al rimborso o a un volo
alternativo, come previsto dall’articolo 8 del regolamento (CE)
n. 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo
alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in
materia di sicurezza.
2. Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma,
lettera a), il vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico
possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità
ridotta sia accompagnata da un’altra persona in grado di fornirle
l’assistenza necessaria.
3. Un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del
pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese
disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica
al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità
ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al
trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni
dell’aeromobile. Un operatore turistico mette a disposizione le
norme di sicurezza e le restrizioni per i viaggi, le vacanze ed i
circuiti «tutto compreso» che esso organizza, vende o propone.
4. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore
turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, egli
informa immediatamente la persona con disabilità o la persona a
mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore
aereo, il suo agente o l’operatore turistico comunica tali ragioni
per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità
ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
Articolo 5
Designazione dei punti di arrivo e di partenza
1. In cooperazione con gli utenti aeroportuali, tramite il
comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e le pertinenti
organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le
persone a mobilità ridotta, il gestore aeroportuale, tenendo conto
delle condizioni locali, designa i punti di arrivo e di partenza
all’interno del perimetro aeroportuale o in una zona sotto il
controllo diretto del gestore aeroportuale sia all’interno che
L 204/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.7.2006
all’esterno dei terminal, presso cui le persone con disabilità o le
persone a mobilità ridotta possano agevolmente annunciare il
proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza.
2. I punti di arrivo e partenza di cui al paragrafo 1 sono
segnalati in modo chiaro e vi sono messe a disposizione, in
formati accessibili, le informazioni di base sull’aeroporto.
Articolo 6
Trasmissione di informazioni
1. I vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici adottano
tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche
di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a
mobilità ridotta in tutti i loro punti vendita nel territorio degli
Stati membri cui si applica il trattato, compresa la vendita per
telefono o via Internet.
2. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore
turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno
quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata,
egli trasmette le informazioni in questione almeno trentasei ore
prima dell’ora di partenza del volo pubblicata:
a) ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito; e
b) al vettore aereo effettivo, qualora la prenotazione non sia
stata effettuata con il vettore in questione, salvo che
l’identità del vettore aereo sia sconosciuta al momento della
notifica, nel qual caso le informazioni sono trasmesse non
appena praticabile.
3. In tutti i casi diversi da quelli del paragrafo 2, il vettore aereo,
il suo agente o l’operatore turistico trasmette le informazioni
quanto prima possibile.
4. Non appena possibile dopo la partenza del volo, il vettore
aereo effettivo comunica al gestore dell’aeroporto di destinazione,
qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al
quale si applica il trattato, il numero di persone con disabilità e di
persone a mobilità ridotta presenti su detto volo che richiedono
l’assistenza di cui all’allegato I, specificando la natura dell’assistenza
necessaria.
Articolo 7
Diritto all’assistenza negli aeroporti
1. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità
ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al
gestore aeroportuale garantire la prestazione dell’assistenza di cui
all’allegato I, in modo che la persona possa prendere il volo per
cui è in possesso di una prenotazione, a condizione che la
richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in
questione siano state notificate al vettore aereo, al suo agente o
all’operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell’ora di
partenza del volo pubblicata. Tale notifica deve indicare anche il
volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati
acquistati con lo stesso vettore aereo.
2. Qualora sia richiesto l’utilizzo di un cane da assistenza
riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta
notifica al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico, in
conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani
da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano.
3. In caso di mancata notifica a norma del paragrafo 1, il
gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l’assistenza
di cui all’allegato I in modo che la persona in questione possa
prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione
che:
a) la persona si presenti alla registrazione:
i) all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con
mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente
oppure dall’operatore turistico; o
ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno
un’ora prima dell’ora di partenza pubblicata; o
b) la persona arrivi a un punto designato all’interno del
perimetro aeroportuale a norma dell’articolo 5:
i) all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con
mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente
oppure dall’operatore turistico; o
ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno due
ore prima dell’ora di partenza pubblicata.
5. Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità
ridotta transiti in un aeroporto al quale si applica il presente
regolamento, o sia trasferita da un vettore aereo o da un
operatore turistico dal volo per cui è in possesso di una
prenotazione su un altro volo, spetta al gestore garantire la
prestazione dell’assistenza di cui all’allegato I, in modo che la
persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso
di una prenotazione.
6. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità
ridotta arriva in un aeroporto al quale si applica il presente
regolamento, spetta al gestore aeroportuale assicurare l’assistenza
di cui all’allegato I, in modo che la persona in questione possa
raggiungere il punto di partenza dall’aeroporto di cui all’articolo
5.
7. L’assistenza fornita corrisponde, nella misura del possibile,
alle esigenze specifiche del singolo passeggero.
26.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 204/5
Articolo 8
Responsabilità in materia di assistenza negli aeroporti
1. Spetta al gestore aeroportuale garantire, senza oneri
aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità
ridotta l’assistenza di cui all’allegato I.
2. Il gestore può fornire direttamente l’assistenza. In alternativa,
mantenendo la propria responsabilità e sempre in conformità
delle norme di qualità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il gestore
può subappaltare tale fornitura di servizi a una o più parti. In
cooperazione con gli utenti dell’aeroporto, per il tramite del
comitato degli utenti, ove presente, il gestore aeroportuale può
sottoscrivere un tale contratto o contratti di propria iniziativa o
su richiesta, anche del vettore aereo, tenendo conto dei servizi
esistenti nell’aeroporto in questione. Qualora una richiesta del
genere sia respinta, il gestore aeroportuale fornisce una
giustificazione scritta.
3. Per finanziare tale assistenza, il gestore aeroportuale può, su
una base non discriminatoria, applicare un diritto specifico ai
vettori aerei che utilizzano l’aeroporto.
4. Il diritto specifico deve essere ragionevole, commisurato ai
costi, trasparente e stabilito dal gestore aeroportuale, in
collaborazione con gli utenti, per mezzo del comitato degli
utenti aeroportuali dell’aeroporto, ove presente, o di altro
soggetto adeguato. Il diritto è ripartito fra i vettori aerei che
utilizzano un aeroporto in proporzione al numero totale di
passeggeri che ciascuno di essi trasporta da e verso l’aeroporto in
questione.
5. Il gestore aeroportuale separa i conti delle attività di
assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità
ridotta dai conti delle sue altre attività, conformemente alle
normali prassi commerciali.
6. Il gestore aeroportuale mette a disposizione degli utenti
aeroportuali, per il tramite del comitato degli utenti aeroportuali,
ove presente, o di qualsiasi altro soggetto adeguato, nonché
dell’organismo responsabile o degli organismi responsabili
dell’applicazione di cui all’articolo 14, un resoconto annuale
verificato dei diritti riscossi e dei costi sostenuti per quanto
riguarda l’assistenza alle persone con disabilità e alle persone a
mobilità ridotta.
Articolo 9
Norme di qualità per l’assistenza
1. Ad eccezione degli aeroporti con un transito annuo di
passeggeri commerciali inferiore a 150 000 unità, il gestore fissa
norme di qualità per l’assistenza di cui all’allegato I e stabilisce le
risorse necessarie per rispettarle, in collaborazione con gli utenti
aeroportuali, mediante il comitato degli utenti aeroportuali, ove
presente, e delle organizzazioni che rappresentano i passeggeri
con disabilità e i passeggeri a mobilità ridotta.
2. Nel fissare dette norme, si terrà pienamente conto delle
politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello
internazionale riguardanti l’agevolazione del trasporto di persone
con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare il codice di
buona condotta dell’ECAC per l’assistenza a terra di persone a
mobilità ridotta.
3. Il gestore aeroportuale pubblica le proprie norme di qualità.
4. Un vettore aereo e il gestore aeroportuale possono
concordare che, per i passeggeri che il vettore aereo in questione
trasporta da e verso l’aeroporto, il gestore fornirà un’assistenza di
livello superiore a quello previsto dalle norme di cui al
paragrafo 1 o servizi supplementari rispetto a quelli elencati
all’allegato I.
5. Per finanziare queste azioni, il gestore può applicare un
diritto integrativo al vettore aereo oltre a quello di cui
all’articolo 8, paragrafo 3, che deve essere trasparente,
commisurato ai costi e stabilito previa consultazione con il
vettore aereo interessato.
Articolo 10
Assistenza da parte dei vettori aerei
Il vettore aereo fornisce l’assistenza di cui all’allegato II senza
oneri aggiuntivi alle persone con disabilità o alle persone a
mobilità ridotta in transito, in arrivo o in partenza da un
aeroporto al quale si applica il presente regolamento, a
condizione che tale persona soddisfi le condizioni di cui
all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4.
Articolo 11
Formazione
I vettori aerei e i gestori aeroportuali:
a) assicurano che tutto il proprio personale, compreso il
personale alle dipendenze di un subappaltatore, che
fornisce un’assistenza diretta alle persone con disabilità e
alle persone a mobilità ridotta sia in grado di soddisfare le
necessità di tali persone, a seconda della disabilità o
dell’handicap motorio;
b) forniscono una formazione incentrata sulla disabilità e
sull’uguaglianza nei confronti della disabilità a tutto il
personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i
viaggiatori;
c) assicurano che tutti i nuovi dipendenti ricevano una
formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua
al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.
Articolo 12
Risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di sedie a
rotelle, altre attrezzature per agevolare la mobilità e
dispositivi di assistenza
Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare
la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o
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danneggiati durante la gestione in aeroporto o il trasporto a
bordo degli aeromobili, il passeggero cui appartengono è
risarcito in conformità di quanto prevede il diritto internazionale,
comunitario e nazionale.
Articolo 13
Inammissibilità di deroghe
Gli obblighi nei confronti delle persone con disabilità e delle
persone a mobilità ridotta stabiliti nel presente regolamento non
sono soggetti a limitazioni o deroghe.
Articolo 14
Organismo di applicazione e suoi compiti
1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi
responsabili dell’applicazione del presente regolamento per
quanto riguarda i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti
situati sul proprio territorio. Ove opportuno, tale organismo o
tali organismi adottano le misure necessarie per garantire il
rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle persone a
mobilità ridotta, compreso il rispetto delle norme di qualità di
cui all’articolo 9, paragrafo 1. Gli Stati membri informano la
Commissione circa l’organismo o gli organismi designati.
2. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono che l’organismo o
gli organismi responsabili dell’applicazione, designati a norma
del paragrafo 1, garantiscano altresì un’applicazione soddisfacente
dell’articolo 8, anche per quanto concerne le disposizioni
in materia di diritti, allo scopo di evitare la concorrenza sleale.
Essi possono anche designare a tal fine un organismo specifico.
Articolo 15
Procedura di reclamo
1. Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, la
persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta può
richiamare sulla questione l’attenzione del gestore aeroportuale o
del vettore aereo interessato, a seconda del caso.
2. Qualora la persona con disabilità o la persona a mobilità
ridotta non riesca a ottenere soddisfazione in tal modo, i reclami
riguardanti una presunta infrazione del presente regolamento
possono essere presentati presso l’organismo o gli organismi
designati di cui all’articolo 14, paragrafo 1, o presso qualsiasi
altro organismo competente designato da uno Stato membro.
3. Un organismo di uno Stato membro che riceva un reclamo
rientrante nella sfera di responsabilità di un organismo designato
di un altro Stato membro trasmette il reclamo a quest’ultimo
organismo.
4. Gli Stati membri adottano misure per informare le persone
con disabilità e le persone a mobilità ridotta dei loro diritti
istituiti dal presente regolamento e della possibilità di sporgere
reclamo presso l’organismo o gli organismi designati.
Articolo 16
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni
applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente
regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne
l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le
relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare
immediatamente le eventuali successive modificazioni.
Articolo 17
Relazioni
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio
entro il 1o gennaio 2010 in merito al funzionamento e agli effetti
del presente regolamento. Se del caso, la relazione è accompagnata
da apposite proposte normative che attuano in modo più
dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo
modificano.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 luglio 2008, ad eccezione degli
articoli 3 e 4, che si applicano a decorrere dal 26 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
La presidente
P. LEHTOMÄKI
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ALLEGATO I
Assistenza sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali
Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:
— comunicare il loro arrivo all’aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all’interno e all’esterno dei terminal
di cui all’articolo 5,
— spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione,
— adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli,
— procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza,
— imbarcarsi sull’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,
— procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere,
— riporre e recuperare il bagaglio a bordo,
— procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile,
— sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,
— procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l’immigrazione e
doganali,
— procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato,
— prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a
seconda delle esigenze specifiche,
— recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.
Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve,
qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l’imbarco e lo sbarco.
Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di
quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonché nel rispetto della pertinente
normativa relativa alle merci pericolose.
Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con
presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.
Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno.
Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.
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