Dal 2016 pensione ritardata se aumenta l’età media
Partirà dal 1° gennaio 2016, anziché 2015, l’innalzamento dei requisiti per le pensioni di vecchiaia e di anzianità in modo da tener conto dell’aumento della speranza di vita. Per le dipendenti del pubblico impiego confermato il requisito di 65 anni per la pensione di vecchiaia dal 2012. Le Casse di previdenza professionali restano sottoposte al visto ministeriale per le operazioni immobiliari per rispettare i «saldi strutturali di finanza publica».
Sono queste le principali previsioni dell’emendamento previdenziale al decreto legge 78/2010, presentate dal relatore Antonio Azzollini.
Con il nuovo articolo 12-bis si stabilisce che, dal 1° gennaio 2016, tutti i requisiti per la maturazione della pensione di anzianità e di vecchiaia sono aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del ministero del Lavoro, di concerto con l’Economia, da emanarsi almeno 12 mesi prima della decorrenza di ogni aggiornamento. In pratica, dal 1° gennaio 2016 saranno rivisti i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità, quello per la maturazione della pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e per donne del pubblico impiego e 60 anni per le donne del privato), il requisito anagrafico dei 65 anni per la pensione con il sistema contributivo e il requisito dei 40 anni di contributi ai fini della maturazione del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dell’età anagrafica.
Età e anzianità contributiva sono aggiornate incrementando i requisiti in vigore in misura pari all’incremento della speranza di vita, a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia, accertata dall’Istat in relazione al triennio di riferimento. Il nuovo testo prevede che, in sede di prima applicazione, l’aggiornamento non può essere in ogni caso superiore a tre mesi e che lo stesso non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita.
Inoltre, l’adeguamento non opera in relazione al requisito dell’accesso per limiti di età dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante a svolgere l’attività per il raggiungimento di tali limiti.
Per quanto riguarda invece i limiti alle Casse di previdenza private, sono svincolati dai nuovi parametri per contenere le spese (limiti ai cda, alle sponsorizzazioni eccetera) solo gli enti privatzzati con il Dlgs 509/94. Invece, per tutte le Casse (vecchie e nuove) continuerà a valere l’obbligo di nullaosta dei ministeri di Lavoro ed Economia per ogni operazione immobiliare (articolo 8, comma 15). Per il presidente dell’Adepp Maurizio de Tilla «un’assurdità». Per il vicepresidente Antonio Pastore si tratta di «una svista rimediabile con un subemendamento correttivo». Mentre per Florio Bendinelli (Cassa periti industriali) «è chiara la volontà ministeriale di controllo sulle casse».