Dal 21 settembre 2013 ritorna la mediazione obbligatoria
Tra i vari provvedimenti adottati dall’attuale Governo Letta ed inseriti nel tanto discusso “Decreto fare”, vi è anche il ritorno della mediazione obbligatoria a partire dal 21 settembre 2013.
L’art. 79 del Decreto riprende l’originario D.lgs. n. 28/2010, recante disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, apportando di fatto cambiamenti.
La mediazione era stata introdotta con il vecchio D.lgs. 28/2010, nel quale era stato originariamente previsto che, per diverse tipologie di controversie, il procedimento di mediazione costituisse una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Tale istituto, però, è stato oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale (la n. 272/2012) che ha dichiarato illegittimo l’art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010 per eccesso di delega, dato che l’obbligatorietà non era affatto indicata tra i principi della delega stessa.
L’attuale Governo Letta, però, ha deciso di reintrodurre tale istituto giuridico controverso e, con l’art. 79 del “Decreto fare”, la mediazione torna ad essere condizione necessaria per poter adire l’Autorità Giudiziaria. La ratio ispiratrice della norma – a dire del Legislatore – è quello di creare una sorta di filtro nell’instaurazione di nuovi processi dinanzi al Tribunale, nonché di snellire l’enorme arretrato della giustizia civile, sulla scia dei modelli anglosassoni dell’Alternative Dispute Resolution.
Per quanto concerne le materie, in verità, l’originaria disciplina del procedimento di mediazione è stata profondamente modificata.
Le controversie per le quali la mediazione è obbligatoria non riguarda però, le cause di risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.
Mentre è necessario il previo esperimento del tentativo di conciliazione nei giudizi relativi a controversie in materia di
1. condominio,
2. diritti reali,
3. divisione,
4. successioni ereditarie,
5. patti di famiglia,
6. locazione, comodato,
7. affitto di aziende,
8. risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
9. contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Fuori dai casi elencati di obbligatorietà della mediazione, il Giudice può valutare la natura della causa e lo stato dell’istruzione e può, anche in sede di giudizio di appello, disporre con provvedimento l’esperimento del procedimento di mediazione la cosiddetta Mediazione Delegata dal Giudice; tal cosa, in precedenza, gli era formalmente proibita, in quanto avrebbe potuto solamente invitare le parti a procedere alla mediazione.
Il Legislatore, inoltre, ha stabilito che, nell’ambito delle materie rientranti nella mediazione obbligatoria, le parti dovranno essere obbligatoriamente assistite da un Avvocato, durante tutto l’intero iter conciliativo.
Anche l’efficacia dell’accordo è stata oggetto di rivisitazione; infatti, è stata decretata e riconosciuta la valenza di titolo esecutivo all’accordo di conciliazione, laddove lo stesso sia sottoscritto dagli avvocati delle parti, sia nel caso di procedimento obbligatorio che facoltativo.
Laddove, invece, manchi la sottoscrizione da parte degli avvocati della parti, l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo di mediazione può essere riconosciuto con l’omologa concessa dal Presidente del Tribunale competente.
La norma in esame ha previsto, in aggiunta, l’importante riconoscimento ex lege del titolo di mediatori di diritto, nei confronti di tutti gli Avvocati regolarmente iscritti all’albo. Tale novità ha una funzione di particolare rilievo in quanto ha decretato, di fatto, la decadenza del precedente obbligo che prevedeva la necessità della frequentazione di un apposito corso formativo, al termine del quale veniva concesso il titolo.
Un’altra importante innovazione introdotta dal suddetto decreto è quella riguardante l’istituto della territorialità. E’ stato oggi previsto l’obbligo per le parti di dover presentare l’istanza di mediazione soltanto presso gli organismi di mediazione che sono situati nel luogo del Giudice che risulta essere territorialmente competente per la risoluzione della controversia, con conseguente divieto di presentazione di istanza al di fuori della propria zona di competenza.
Una nuova disciplina d’applicazione è anche quella riguardante il termine entro il quale deve essere formulato l’accordo tra le parti. Infatti, il Legislatore ha previsto un termine massimo di 3 mesi, dopo il quale è possibile procedere davanti all’Autorità Giudiziaria, mentre con la passata normativa tale termine era fissato in 4 mesi.
Interessante è anche l’introduzione di un incontro interlocutorio o preliminare, che deve essere convocato entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, e nel corso del quale il mediatore deve verificare, di comune accordo con le parti, la possibilità di proseguire il tentativo di conciliazione, al fine di evitare inutili quanti dannosi effetti dilatatori per la risoluzione della controversia.
Infine, in merito ai costi della reintrodotta mediazione, l’art. 79 stabilisce che la spesa di avvio del procedimento, è di 40 euro più iva.
Nel caso in cui, al primo incontro con il mediatore, il procedimento si concluda con un mancato accordo, l’importo complessivo delle indennità di mediazione, per ognuna delle parti, comprensivo delle spese di avvio del procedimento è di:
– Per le liti di valore sino a 1000 euro è di 60 euro più iva;
– per le liti di valore sino a 10.000 euro è di 100 euro più iva;
– per le liti di valore sino a 50.000 euro è di 180 euro più iva;
– per le liti di valore superiore a 50.000 euro è di 200 euro più iva;
Invece le spese di mediazione in caso di accordo, per ciascuna parte, sono le seguenti:
– per le liti di valore sino a 1.000 euro è di 65 euro più iva ;
– per le liti di valore da 1.001 sino a 5.000 euro è di 130 euro più iva ;
– per le liti di valore da 5.001 sino a 10.000 euro è di 240 euro più iva;
– per le liti di valore da 10.001 sino a 25.000 euro è di 360,00 euro più iva;
– per le liti di valore da 25.001 sino a 50.000 euro è di 600,00 euro più iva;
– per le liti di valore da 50.001 sino a 250,000 euro è di 1.000,00 euro più iva;
– per le liti di valore da 250.001 sino a 500.000 euro è di 2.000,00 euro più iva;
– per le liti di valore da 500.001 sino a 2.500,000 è di 3.800,00 euro più iva;
– per le liti di valore da 2.5000,001 sino a 5.000,000 è di 5.200,00 più iva;
– per le liti di valore oltre 5.000,000 è di 9.200,00 più iva.
La mediazione è inoltre gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio in Tribunale. A tal fine la parte interessata deve depositare presso l’organismo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore.