Danneggiamento o perdita del bagaglio e responsabilità della compagnia aerea
Artt. 949 bis e 952 Cod. Nav., Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, Regolamento CE n. 889/2002 del 13 maggio 2002
In base al disposto dell’art. 941 co. I del Codice della Navigazione, il trasporto aereo di persone e bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero è regolato da norme comunitarie ed internazionali.
In seguito alla riforma del Codice della Navigazione c’è stata l’estensione della disciplina, per le fattispecie di danno indicate, a tutti i trasporti aerei di persone e bagagli effettuati da: vettori comunitari muniti di licenza comunitaria (per tutti i trasporti extra o infra comunitari ed anche nazionali) indipendentemente dal luogo di partenza del volo.
Nel caso di danneggiamento o perdita del bagaglio trova applicazione il Regolamento C.E. n. 2027/97 (modificato dal regolamento C.E. n. 889/2002) in attuazione della Convenzione di Montreal 2/05/1999, ratificata in Italia con legge 10/01/2004 n. 12 che specificatamente stabilisce “la responsabilità del vettore in caso di danni derivanti dal ritardo nel trasporto dei bagagli, a meno che questo provi di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il ritardo (in altri termini, la necessità da parte del vettore di dimostrare il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzo.
Pertanto l’azione di risarcimento soggiace alle regole della convenzione di Montreal e del Codice della Navigazione.
Il disposto dell’art. 22 co. 2° della Convenzione di Montreal statuisce che: “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero…omissis” equivalenti a circa € 1.167,00.
Occorre però precisare che in caso di inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo cui conseguano disagi all’utente ed al suo diritto ad una serena vacanza, si concretizza un danno esistenziale suscettibile di risarcimento, in via equitativa, e desumibile anche da massime di comune esperienza.
Il mancato arrivo del bagaglio personale all’aeroporto, oppure l’arrivo dello stesso in condizione da essere inutilizzabile, suscita nel viaggiatore uno stato d’ansia e di preoccupazione per la sorte dei propri effetti personali; ed inoltre, nel caso de quo, ha costretto il viaggiatore ad impegnare un’intera giornata del breve soggiorno, all’acquisto dei beni di prima necessità e alla ricerca di una nuova valigia; se per danno esistenziale si intende quell’alterazione ai normali e programmati equilibri di vita del soggetto, è evidente che chiunque, non potendo trascorrere con la dovuta serenità il primo giorno di una tanto agognata vacanza, subisce una compromissione, ancorché breve, comunque giuridicamente rilevante dei propri diritti ad una normale esistenza e ad una serena villeggiatura. Compromissione aggravata proprio dalla brevità della vacanza, risultata nella sua fase iniziale totalmente compromessa.
Il Giudice di pace di Ancona, con recente sentenza 460/2007 seguendo altri precedenti in materia, riconosce il risarcimento del danno esistenziale in caso di mancata consegna del bagaglio al passeggero.
“In tema di ritardata consegna del bagaglio nel trasporto aereo, il disagio provocato dall’assenza di notizie chiare, dalla mancanza di volontà di porre rimedio alla vertenza instauratasi e dal danneggiamento del bagaglio, concreta un danno esistenziale, che, come tale, può essere valutato equitativamente dal Giudice” (v. tra gli altri: Giudice di Pace di Bari, 30/03/2005).
“In caso di mancata o ritardata consegna dell’unico bagaglio del passeggero, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, il vettore aereo è tenuto a risarcire, oltre a danno patrimoniale, anche il danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale quello determinato dal disagio non strettamente economico sopportato per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti. (…) Risponde ad equità risarcire i disagi, non solo strettamente economici – derivanti dalla mancata consegna dell’unico bagaglio di viaggio per una vacanza di soli quattro giorni: si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti; disagi ancor più amplificati dalla breve durata della vacanza.” (Giudice di Pace di Massa, 13 novembre 2003).