Danni da autolesione dell’alunno: responsabile il Ministero e non l’istituto
Nel caso di autolesioni, procuratesi dall’alunno nell’immediatezza dell’istituto scolastico, la responsabilità è del Ministero dell’istruzione e non dell’istituto scolastico. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 6 novembre 2012, n. 19158.
Nella specie, una bambina di terza elementare scivolava salendo le scale antistanti alla propria scuola a causa del pessimo stato di manutenzione dei gradini. Da ciò scaturiva azione legale contro il Ministero dell’Istruzione diretta a ottenere il ristoro delle lesioni patite dalla piccola; secondo gli attori la responsabilità di quanto occorso era imputabile al Ministero in quanto il fatto illecito era avvenuto nell’orario scolastico, con la conseguenza che il personale aveva l’obbligo di vigilare sull’incolumità degli alunni sin dal momento dell’ingresso all’interno dell’istituto scolastico.
Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza di legittimità, richiamato dai giudici della Corte, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo nella scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità della scolaresca, nel tempo in cui questa fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e che – quanto al precettore – tra insegnante e discente si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico dovere di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Di conseguenza, continuano gli ermellini, “nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio sancito dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre l’attore deve dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’infortunio è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante“.
Anche dopo l’estensione della personalità giuridica, secondo il giudice nomofilattico, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali – i quali costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell’organizzazione statale – sì trova in rapporto organico con l’Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. E invero la figura dell’organo con personalità giuridica implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell’amministrazione di appartenenza.
In definitiva, essendo riferibili direttamente al Ministero gli atti posti in essere dal menzionato personale, nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il Ministero e non l’Istituto.