Danni da emotrasfusioni: sì alla rivalutazione delle indennità
In caso di danno irreversibile da emotrasfusione
il soggetto ha diritto alla piena rivalutazione dell’assegno sulla base del
tasso di inflazione programmato.
E’ quanto ha stabilito la Corte Costituzionale
con la sentenza 9 novembre 2011, n. 293 con la quale ha stabilito
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010
convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 che escludeva dalla
rivalutazione l’indennità integrativa speciale, componente principale
dell’assegno.
L’art. 11, comma 13, dispone che “Il comma 2
dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni
si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità
integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione”. Il
successivo comma 14 stabilisce, inoltre, che “Fermo restando gli effetti
esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia
di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in
forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto”.
Tale normativa deve essere coordinata con quanto
previsto dalla legge n. 210 del 1992, modificata dalla legge n. 238 del 1997, la
quale stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni
obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana,
lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della
integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.
L’indennizzo in esame consiste in un assegno,
reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B
allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8
della legge 2 maggio 1984, n. 111, ed è cumulabile con ogni altro emolumento a
qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso
d’inflazione programmato.
L’art. 2, comma 2, della medesima legge, infine,
prevede che l’indennizzo in questione sia integrato da una somma corrispondente
all’importo dell’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in
quiescenza), e successive modificazioni, contemplata per la prima qualifica
funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Ciò precisato, secondo il parere del giudice
delle leggi, la menomazione della salute, conseguente a trattamenti sanitari,
può determinare, oltre al risarcimento del danno, in base alla previsione
dell’art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art. 32 in
collegamento con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto
illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale, come la
sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie, nonché il diritto, qualora ne
sussistano i presupposti, a norma degli artt. 2 e 38, comma 2, Cost., a misure
di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria
discrezionalità.
La situazione giuridica di coloro che, a seguito
di trasfusione, siano affetti da epatite, come nel caso di specie, “è da
ricondurre proprio all’ultima delle ipotesi ora indicate. E il legislatore,
nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è intervenuto con la legge n. 210
del 1992, prevedendo (tra l’altro) un indennizzo consistente in una misura di
sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini,
alla stregua dei citati artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una
situazione di bisogno, misura che trova fondamento nella insufficienza dei
controlli sanitari predisposti nel settore”.
Sebbene le scelte del legislatore, nell’esercizio
dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e
dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrino nella sfera
della sua discrezionalità, compete alla Corte Costituzionale verificare che esse
non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino
una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia.
Per tali motivi viene dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, legge 30 luglio 2010, n. 122.