Danni da fumo da sigaretta – 18.03.2005
da fumo di sigaretta – responsabilità ex art. 2050 c.c..Sussistenza del
nesso di causalità tra attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c.,
ed evento dannoso per i fumatori di sigarette lights. Sussistenza del
danno esistenziale in quanto viene configurato come un pregiudizio
areddituale non patrimoniale tendenzialmente omnicomprensivo e trova il
fondamento normativo nel disposto dell’art. 2043 c.c. secondo un
sillogismo argomentativo che può così riassumersi: a) lo svolgimento di
attività non remunerative costituisce un interesse dell’individuo che
l’ordinamento tutela; b) la lesione della possibilità di svolgere
attività frequentemente svolte costituisce di conseguenza un danno
ingiusto; c) l’ingiustizia del danno comporta necessariamente la
risarcibilità.
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Giudice di Pace di Napoli, 1^ sezione civile, nella persona del giudice
dott. Renato Marzano, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata
all’udienza del 28/01/2005, nella causa
TRAxxxxxxxx,
elettivamente domiciliato in Napoli alla via xxxxx presso lo studio
dell’ avv. xxxxxxxxxxxxxxx che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all’atto introduttivo.Attore
E yyyyyyyyyyy TOBACCO –
yyyyyyyyyyy S.p.A.. (già Ente yyyyyyyy – yyyyy S.p.A.), in persona del
suo legale rappresentante pro tempore Ing. yyyyyyyyyy, elettivamente
domiciliata in Napoli al via yyyyyyyyyyyyyyyyy presso lo studio
dell’avv. prof. yyyyyyyyyyy che la rappresenta e difende unitamente
all’ avv. prof. yyyyyyyyyyyy, avv. yyyyyyyyyyyy, avv. prof. yyyyyyyyy
giusta procura speciale in calce alla copia dell’atto di citazione
notificato. Convenuta zzzzzzzzzzzzz,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui ope legis
domicilia in Napoli alla via Diaz n° 12.Chiamata in causakkkkkkkkk,
elettivamente domiciliata in Napoli alla kkkkkkkkkkkkkk n° 25 presso lo
studio dell’avv. kkkkkkkkkkkk che la rappresenta e difende in uno
all’avv. Simona Forte giusta procura speciale in calce all’atto di
intervento.Interventrice volontaria Oggetto: Risarcimento danniConclusioni: Per l’attore come da atto di citazione, verbali di causa e note conclusionale.Per la convenuta yyyyyyyy S.p.A., come da comparsa di costituzione e note conclusionali.Per la chiamata zzzzzzzzzzzzzzz come da comparsa di costituzione.Per l’interventrice kkkkkkkkk come da atto di intervento volontario, verbali di causa e note conclusionali.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19/01/2004, alla convenuta xxxxxx S.p.A., già xxxx S.p.A., l’istante esponeva
che: vittima da diverso tempo del vizio del fumo, fino a qualche tempo
fa consumava sigarette tipo “qq”, prodotte e commercializzate dal
Monopolio di Stato, oggi yyy S.p.A.; a seguito dei primi sintomi di
patologie respiratorie e cardiovascolari consequenziali al fumo di
sigarette tipo normale, era in procinto di ridurne il consumo al fine
di riuscire di smettere definitivamente di fumare, come suggeritogli
dai familiari; nel frattempo la yyy S.p.A. produceva e distribuiva sul
mercato nuovi tipi di sigarette tipo “qq LIGHT”, contenute in nuove
confezioni recanti in grande evidenza la scritta “LIGHT”, nonché
l’indicazione di un minor consumo di nicotina e di condensato;
l’istante quindi, nel tentativo di ridurre progressivamente il
contenuto di nicotina e condensato assunti precedentemente con le
sigarette normali per poi ridurre il numero fino a smettere di fumare,
presumendo una minore pericolosità e nocività delle nuove sigarette
prodotte dalla convenuta società, cominciava ad acquistare e fumare le
sigarette “qq LIGHT”; nel fumare il nuovo tipo di sigarette, anziché
migliorare il suo stato di salute ha, invece, subito ancor più gravi
danni ed ha quasi raddoppiato il consumo del numero di sigarette,
rimanendo così assuefatto e divenendo forzatamente dipendente delle
nuove sigarette cosiddette “LIGHT”; l’art. 41 della Costituzione
Italiana, così come le leggi ordinarie, e la normativa europea
prevedono l’introduzione dei limiti al commercio dei prodotti che
arrecano danni alla collettività ed all’individuo; accertato che il
fumo sia attivo che passivo costituisce uni dei principali fattori di
rischio per patologie respiratorie e cardiovascolari, nonché il nesso
di causalità tra il consumo di sigarette e la produzione di gravi danni
alla salute, ampia è la normativa a tutela della incolumità pubblica e
privata del fumatore attivo e passivo; tra la vigente legislazione
assumono particolare rilievo due decreti ministeriali del 1990 e 1991
in attuazione della direttiva della Comunità Europea 622/89, nonché la
L.428/90 che al fine di evitare inganni, errori e distorcimento della
volontà del consumatore, fissano tra i requisiti per la
commercializzazione ed etichettatura dei prodotti l’obbligo di apporre
le avvertenze di tipo sanitario, inoltre, ulteriori disposizioni
sull’etichettatura dei prodotti del tabacco sono state dettate con
decreto del Ministero delle Finanze d’accordo con il Ministero della
sanità, come quello di indicare su tutte le confezioni l’avvertenza
“nuoce gravemente alla salute” – “il fumo provoca il cancro” – “il fumo
nuoce gravemente alla salute delle persone che vi circondano”; il
legislatore con la L. 165/62, successivo D.M. 425/91 in attuazione
della direttiva Comunità Europea 89/552 e direttiva 42/1998 recepita
nella legge comunitaria del 1999, ha sancito il divieto di pubblicità
delle sigarette e di ogni prodotto del tabacco o di immagine di questo,
anche se effettuato in forma indiretta e soprattutto in maniera
ingannevole, come può considerarsi la dicitura “LIGHTS”; risulta
palesemente ingannevole e strumentale la rappresentazione delle
sigarette “qq” come sigarette “lights” al fine esclusivo di farle
risultare agli occhi e alla normale diligenza dei consumatori diverse e
meno dannose di quelle normali, rispetto alle quali le lights, seppure
contenendo meno nicotina e catrame, sono altrettanto pericolose, se non
addirittura più nocive per i polmoni ed il maggior numero che
automaticamente si fuma per trarne giovamento a causa dell’assuefazione dei
prodotti chimici compositi; difatti già ben due decisioni
dell’ANTITRUST , nonché alcune sentenze dei Giudici di Pace hanno
riconosciuto il carattere di pubblicità ingannevole delle sigarette
light ed inoltre un rapporto del National Cancer Institute americano ha
sancito che le sigarette etichettate come MILD-LIGHTS-LEGGERE non sono
più sicure di qualsiasi altra, in quanto il consumatore subisce
maggiori od uguali danni; la convenuta, non potendo fingere di non
conoscere il reale pericolo delle sigarette lights qq, per la vendita
del prodotto gioca sull’equivoco generato a danno dei fumatori proprio
dalla dicitura LIGHTS apposta sulle confezioni, palesemente in antitesi
con l’avvertimento delle conseguenze dannose e mortali del fumo imposte
dal legislatore, in quanto l’aggettivo leggero=light genera un
convincimento di una minore esposizione ai danni da fumo; infatti
l’istante è stato indotto proprio dal messaggio ingannevole “lights”,
anche contro il richiamo di amici e familiari di smettere di fumare, a
credere alla minore pericolosità del prodotto MS Lights, divenendo
definitivamente vittima del fumo; l’istante è diventato, quindi,
vittima degli interessi economici e commerciali della convenuta a causa
della evidente pubblicità ingannevole, palesemente illusoria,
insidiosa, artificiosa e fuorviante messa in atto dal produttore e
distributore delle sigarette lights, in concorso con il zzzzzzzz, in
violazione sistematica della normativa vigente in materia e
precisamente quanto previsto dal art. 5 D.Lgs n° 74 del 1992 coordinato
con le disposizioni del DPR 224/98 sulla responsabilità del produttore;
la menomazione alla salute psico fisica dell’istante, gli eventi
dannosi, il raggiro e l’artifizio attuati per la vendita delle
sigarette lights si sono verificati per colpa unica ed esclusiva della
convenuta responsabile di aver messo il commercio le sigarette leggere,
le quali risultano altrettanto cancerogene delle altre; l’istante, nel
fumare sigarette qq lights ha riportato danni alla salute con focolai
di malattie cardiovascolari ed all’apparato respiratorio, oltre alla
paura e l’ansia e l’alta probabilità di procurarsi il cancro, serio
turbamento alla qualità della vita accertabile da certificazione medica
e tramite disponendo CTU. Tanto premesso rassegnava le seguenti
conclusioni; accertare il diritto dell’istante al risarcimento di tutti
i danni subiti , personale, morale, esistenziale, turbamento alla
qualità della vita, alla salute, patrimoniali e personali, nessuno
escluso, nonché, comunque, la facoltà e possibilità di richiedere il
separato giudizio il risarcimento di ogni eventuale danno biologico e
da grave invalidità fisica che dovessero insorgere a danno della sua
salute e persona a causa del fumo di sigarette lights; dichiarare che i
gravi danni personali e patrimoniali subiti dall’istante, anche per
l’incauto acquisto dei pacchetti di sigarette lights, per cui è causa,
si sono verificati per fatto colpa, inadempimento e responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale della società convenuta, e pertanto:
riconoscere la sua esclusiva ed unica responsabilità e, per l’effetto,
condannarla, come per legge, al pagamento del risarcimento di tutti i
danni personali e patrimoniali, nessuno escluso, in favore della parte
attrice, per l’errato ed incauto acquisto quotidiano di sigarette
lights a causa della perpetrata pubblicità ingannevole (come già
accertato e dichiarato dall’autorità Antitrust) e per gravi danni
personali riportati, esistenziale, da stress e turbamento della qualità
della vita, riconoscendo all’istante il diritto al rimborso del prezzo
pagato per l’acquisto di un pacchetto di sigarette qq Lights ed a
quella somma ritenuta di giustizia e comunque nei limiti di €
1.100,00=, da valutarsi secondo equità, nel caso anche all’esito di CTU
medico legale che occorrendo il Giudice vorrà disporre, per ogni danno
provocatogli alla salute, oltre agli interessi legali dal
riconoscimento fino all’effettivo soddisfo, sempre e comunque, nei
limiti di competenza per valore del Giudice adito pari ad € 1.100,00=;
accertare e dichiarare la violazione continuativa da parte della
convenuta della normativa vigente e la continua pubblicità ingannevole
tramite l’apposizione suggestiva della scritta “lights” su tutte le
facciate dei relativi pacchetti di sigarette qq Lights oggetto della
controversia de quo; condannare la convenuta, nella persona del legale
rappresentate pro tempore al pagamento delle spese e competenze
professionali del giudizio con attribuzione al procuratore per aver
anticipato le prime e non riscosso le altre ex art. 93 c.p.c.. In data
24/03/2004 si costituiva in cancelleria la yyyyy S.p.A.l (oggi yyyyy
Italia S.p.A.) depositando fascicolo di parte e comparsa di
costituzione e risposta con la quale sollevava alcune eccezioni
pregiudiziali e richiedeva la chiamata in causa del zzzzzzzzzzzzzzz,
alla quale la causa doveva ritenersi comune, contestava tutte le
avverse istanze e ne chiedeva il rigetto in quanto manifestamente
inammissibili e/o infondate in fatto diritto. All’udienza del
26/03/2004 si costituiva in giudizio, a mezzo di comparsa di intervento
volontario la sig.ra kkkkkk, la quale nel premettere: che
si era determinata a fumare sigarette di tipo qq Lights nel tentativo
di diminuire progressivamente il contenuto di nicotina e condensato
precedentemente assunti, per poi arrivare a smettere di fumare; che
invece di trarre beneficio da tale cambiamento essa avrebbe quasi
raddoppiato il numero di sigarette fumate subendo ancor più gravi danni
alla salute; che sarebbe stata provata la pericolosità del fumo, quale
no dei principali fattori di rischio delle patologie di tipo
cardiovascolare e respiratorio, come testimonia l’obbligo di apporre
sui pacchetti di sigarette le diciture tipo “il fumo nuoce gravemente
alla salute”; che la rappresentazione delle sigarette di tipo leggero
sarebbe palesemente ingannevole e strumentale in quanto le farebbe
sembrare meno nocive e pericolose di quelle normali, quando invece esse
dovrebbero considerarsi altrettanto pericolose e dannose se non più
nocive; che un provvedimento dell’Antitrust avrebbe riconosciuto il
carattere di pubblicità ingannevole delle sigarette lights, come
asserito in due provvedimenti dello stesso ed in due sentenze dei
Giudici di Pace; che detta pubblicità ingannevole avrebbe avuto come
effetto quello di ridurre nel consumatore l’uso delle normali regole di
prudenza e vigilanza; concludeva allo stesso modo dell’attore
principale. Nella stessa udienza il Giudice sulla base delle eccezioni
pregiudiziali sollevate dalla convenuta e della richiesta di chiamata
in causa dell’zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, si riservava concedendo alle
parti termine per note. Sciolta la riserva, il Giudice autorizzava la
chiamata in causa dell’zzzzzzzzzzzzz, riservando ogni altra decisione
in ordine alle eccezioni sollevate dalla convenuta all’esito dell’esame
del merito. All’udienza del 14/07/2004 si costituiva in giudizio
l’zzzzzzzzzzzzzzzz, la quale a mezzo del proprio difensore così
concludeva: preliminarmente dichiarare il proprio difetto di
giurisdizione in favore dell’Autorità Garante del Mercato e della
Concorrenza vertendosi in materia di pubblicità ingannevole; ancora
preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
chiamata in causa zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz essendo unica legittimata la
yyyy S.p.A.; in linea gradata respingere la domanda in quanto
improponibile, inammissibile e comunque infondata nel merito; in
estremo subordine dichiarare prescritta ogni avversa pretesa. Acquisita
la documentazione, ammessa ed espletata la comparizione delle parti e
la prova testi come richiesto, non espletato il deferito interrogatorio
formale del legale rappresentante della yyy Italia S.p.A. – già yyy
S.p.A.- la causa all’udienza del 28/01/2005 era riservata per la
decisione, con termine per il deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente, è
necessario procedere all’esame delle eccezioni pregiudiziali tutte
sollevate dalla convenuta yyyy Italia S.p.A. – già yyy S.p.A.. In
ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione dell’odierno
Giudicante si osserva che essa è infondata e deve essere rigettata.
Invero, nel caso di specie non è compito del Giudice valutare se la
dicitura “lights” riportata sui pacchetti di sigarette qq e qqqq sia o
non sia ingannevole. Tale valutazione è stata già eseguita
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con
decisione del 13/03/2003 n° 11809, ha stabilito che
i messaggi pubblicitari descritti al punto II del citato provvedimento,
diffusi dalle società Philip Morris GmbH, Philip Morris Holland BV,
Philip Morris Products Inc., ETI – Ente Tabacchi Italiani Spa,
British American Tobacco Italia Spa, British American Tobacco (Germany)
GmbH, JT International S.A., Altadis S.A., SEITA S.A., Reemtsma
Distribution Company Italy Srl e Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, 3,
e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92. Pertanto, non sussiste la
necessità di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace
in favore del Prefetto od in favore dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. Quanto all’eccezione di incompetenza per
valore, e di giudicare secondo equità in base al novellato art
113 c.p.c., si osserva che nella fattispecie non ci si trova di fronte
ai contratti richiamati nell’art 1342 c.c., cosiddetti contratti di
massa, esclusi dal giudizio di equità e per i quali deve sempre
procedersi secondo diritto. Giova ricordare che sulla questione è stato
sollevato conflitto innanzi alla Corte Costituzionale, la quale ha
stabilito che è inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 113, comma 2, c.p.c., con
riferimento alla prospettata disparità di trattamento originata dalla
sottrazione al giudizio di equità delle controversie derivanti dai
contratti di massa di cui all’art. 1342 c.c., atteso che non può essere
assunta a “tertium comparationis”, rispetto alla norma generale, una
norma di carattere eccezionale (Corte cost., 06/07/2004, n.206). In
ordine alla circostanza che il giudizio sarebbe da considerare di
valore indeterminabile poiché contenente preventivamente un
accertamento sul carattere di “pubblicità ingannevole” della dicitura
“lights” riportata sui pacchetti di sigarette prodotti dalla yyyy
Italia S.p.A. – già yyy S.p.A. –, si rileva che nel giudizio de qua il
Giudicante non è stato richiesto di tale accertamento, poichè esso è
già stato eseguito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, come detto innanzi, ma è stato richiesto se da tale acclarata
pubblicità ingannevole, ovvero se dall’induzione all’uso di sigarette
tipo “lights”, siano derivati agli istanti danni di
natura contrattuale o extracontrattuale. Per cui, avendo le parti
richiesto, tra gli altri, un risarcimento danni di natura esistenziale
contenuto nell’ordine dei 1.100,00= euro, ben può decidersi il presente
giudizio secondo equità, e rimanere la competenza per valore radicata
innanzi al Giudice di Pace, senza incorrere nel divieto di cui all’art.
113 c.p.c.. Occorre rilevare sul punto che non è di alcun pregio
processuale l’insinuazione di parte convenuta secondo la quale gli
istanti, in uno con il proprio difensore, avrebbero artatamente ridotto
la richiesta risarcitoria nei limiti di € 1.100,00= al
fine di ottenere una sentenza secondo equità e non secondo diritto, e
ciò anche al fine di eliminare un grado di giudizio impedendo un
eventuale appello ed inducendo la convenuta ad incardinare unicamente
un ricorso per Cassazione. Per quanto a conoscenza di questo Giudicante
nell’ordinamento giuridico non esiste alcuna specifica norma che
impedisce ad un libero cittadino di contenere la propria domanda
risarcitoria nell’ambito del giudizio di equità. Passando alla
richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 e 337, 2° comma,
c.p.c., si osserva che essa non è accoglibile. Invero, Poiché
l’articolo 295 del c.p.c., la cui ragione fondante è quella di evitare
il rischio di un conflitto di giudicati, fa esclusivo riferimento
all’ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o
a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso
tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione
necessaria del processo non può essere disposta nell’ipotesi di
contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio
sull'”an debeatur” e di quello sul quantum, fra i quali esiste un
rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal
caso applicabile l’articolo 337, comma 2, del c.p.c., il quale, in caso
di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in
un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione
facoltativa di tale processo, e che, a norma dell’articolo 336, comma
2, del c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'”an
debeatur” determina l’automatica caducazione della sentenza sul quantum
anche se su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente, con
conseguente esclusione del conflitto di giudicati. (Cass. civ., sez.
un., 26/07/2004, n.14060). Aggiungasi che in relazione al combinato
disposto degli artt. 295 e 337, 2° comma, c.p.c., per valutare la
necessità della sospensione del processo, l’elemento discriminante è la
presenza o meno di una sentenza nel giudizio pregiudiziale. Ne consegue
che, ove ambedue i giudizi, quello pregiudiziale e quello pregiudicato,
non siano stati ancora definiti con sentenza, è necessario procedere
alla sospensione del secondo, mentre qualora il primo giudizio sia già
stato definito con sentenza, impugnata o ancora impugnabile, la
sospensione è discrezionale. Pertanto, sussistendo già, nel caso di
specie, la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato n° 11809 impugnata innanzi al TAR Lazio,
peraltro non avente come parti le stesse parti di questo giudizio, ben
si può non procedere alla sospensione dello stesso. In
relazione alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione
passiva, sia pure parziale, sollevata dalla convenuta BAT Italia S.p.A.
– già ETI S.p.A. – pur condividendo la tesi che essa è avvenuta a
titolo particolare e non universale ai sensi dell’art. 111 c.p.c., non
può sottacersi che essa va inquadrata nell’ambito degli avvenimenti
storici ricostruiti in corso di causa a mezzo della comparizione
personale delle parti e di prove testimoniale. Ovvero, se i fatti
denunciati, come si vedrà in appresso, si sono verificati prima
dell’agosto 1998 o successivamente, si potrà stabilire se sussiste
responsabilità piena della convenuta BAT Italia S.p.A. – già ETI S.p.A.
– o parziale della stessa, per essere responsabile l’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato. Quanto all’intervento spiegato dalla
sig.ra kkkkk ex art. 105 c.p.c. esso deve considerarsi pienamente
ammissibile, in quanto trattasi di intervento litsconsortile che fa
valere un diritto autonomo per il quale sussiste connessione, sia per
l’oggetto che per il titolo, con la causa principale, nella fattispecie
accertamento della responsabilità della convenuta, e fatto illecito che si assume commesso dalla convenuta. Venendo,
ora al merito della causa, è opportuno precisare la genesi
dell’introduzione nel mercato mondiale delle cosiddette sigarette
“LIGHTS”. Sono definite sigarette lights quelle che contengono meno
nicotina e meno “condensato”, termine che include tutte le sostanze
chimiche (e tossiche) prodotte dalla combustione della sigaretta. Secondo
i produttori, le sigarette “leggere – mild – light”, sono munite di
sofisticati sistemi di filtraggio e di raffreddamento del fumo che, a loro dire, riuscirebbero ad abbassare notevolmente la quantità di catrame che raggiunge i polmoni. Un rapporto statunitense reso noto dal National Cancer Institute americano ha concluso che le sigarette leggere sono rischiose per la salute tanto quanto quelle normali. Il rapporto giunge dopo tantissime dichiarazioni a
favore di queste sigarette, suggerite senza indugio nel 1981 alle
persone che proprio non possono o non vogliono smettere di fumare. Le
sigarette “lights“, da quando sono state commercializzate, hanno addirittura favorito l’aumento delle patologie causate dal fumo. Infatti, secondo il dottor David Burns, dell’Università della California di San Diego, si possono vedere degli aumenti notevoli dell’incidenza del cancro ai polmoni in corrispondenza dell’introduzione delle sigarette light, ultra-light e a basso contenuto di catrame.
Gli esperti pensano che i consumatori di queste sigarette, per
soddisfare il maggiore bisogno di nicotina, fumino di più e,
soprattutto, inspirino il fumo molto più profondamente rispetto alle
sigarette normali. Nel corso del citato procedimento svoltosi innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la
detta autorità ha ritenuto necessario verificare in dettaglio la
percezione attuale ed effettiva dei consumatori nei confronti della
dicitura “light” apposta sulle confezioni di sigarette, commissionando
a due istituti specializzati nell’effettuare analisi di mercato,
Nielsen CRA ed Eurisko, lo svolgimento di un sondaggio volto a chiarire
tale aspetto. Entrambi detti sondaggi dimostrano che i consumatori
associano alla dicitura “lights” l’individuazione di un prodotto che si
connota per un gusto diverso e più leggero rispetto a quello delle
sigarette normali e per un minor tenore di condensato e nicotina. Come
ulteriore decodifica, viene indicata la minore dannosità per la salute
delle sigarette “lights” rispetto alle sigarette normali. Anche il
sondaggio effettuato dal perito di JT dimostra che una fascia di
consumatori decodifica la dicitura “lights” come meno dannosa per la
salute. In definitiva, i risultati di tutti sondaggi confermano la
presenza di una fascia di consumatori che interpreta la dicitura
“lights” come indice di una minore dannosità del prodotto rispetto alle
sigarette c.d. normali. Stabilito ciò, bisogna anche rilevare che la
scelta di accedere al fumo di sigarette dipende unicamente da una
determinazione personale dell’individuo, anche nella consapevolezza che
fumare arreca danni alla salute. Passando al merito della causa, giova
evidenziare che, all’esito della comparizione personale delle parti e
dell’escussione dei testi, è emerso che sia l’attore che
l’interventrice erano fumatori da circa quindici anni e che fumavano cinque/dieci
sigarette tipo qq o qqq normali o “full flavour”; dall’anno 2000/2001
ambedue, vedendo in esposizione nei negozi dei tabaccai sigarette del
tipo qq o qqq “lights”, decidevano di passare a fumare dette sigarette.
La loro decisione era determinata dal fatto che le sigarette “lights”
erano prodotte con un più basso contenuto di nicotina e condensato, ed
in considerazione di quanto detto, pensavano che esse facessero meno
male alla salute e potessero giovare od aiutare in qualche tentativo di
dismissione del fumo. Nel tempo, però, tale convinzione si dimostrava
infondata, in quanto non solo gli istanti aumentavano i problemi di
respirazione e di tosse, ma passavano a fumare un numero di sigarette
di gran lunga superiore rispetto al periodo in cui fumavano sigarette
“full flavour”. Come già detto, nel tempo sono intervenuti studi
scientifici attraverso i quali è stato accertato che le sigarette tipo
“lights”, fanno ugualmente male alla salute rispetto, e forse in misura
superiore, a quelle normali. Pertanto, l’azione proposta va inquadrata
sotto il profilo di cui all’art. 2050 c.c., ovvero sotto il profilo di
attività pericolosa. Si rileva, al riguardo, come, per pacifica
giurisprudenza, una attività è da considerarsi pericolosa ai sensi
dell’art. 2050 c.c., oltre che nei casi specifici preventivamente
determinati dal Legislatore, quando la natura dei mezzi adoperati è
tale da costituire concreto ed attuale pericolo per i diritti dei terzi . Invero, nella
produzione di sigarette, siano esse “full flavour” o “lights”, vengono
utilizzate foglie di tabacco essiccate e trattate con diversi additivi
aromatici. Secondo quanto emerge da vari contributi scientifici, quando
il fumatore tira- inspira direttamente il fumo prodotto dal tabacco che
brucia, esso agisce sulle labbra, cavità orale, gola, trachea, inoltre,
bisogna considerare il fumo prodotto dalla trasformazione delle
sigaretta in brace, che, attraverso il naso, raggiunge anche esso la
trachea dove si concentrano i due tipi di fumo. Sempre da detti contributi emerge che il fumo contiene sostanze irritanti immediatamente dannose per l’apparato respiratorio, che il
fumo delle sigarette contiene anche 24 metalli tra i quali il cadmio
che nel sangue dei fumatori è da 3 a 4 volte superiore ai non fumatori, che altra
presenza pericolosa è quella rappresentata dal benzolo, che nuoce
specialmente agli organi emopoietici e può essere causa di leucemie, per non parlare degli effetti negativi del monossido di carbonio che si sprigiona dalla sigaretta accesa e viene immesso nei polmoni, nonché del catrame composto
a sua volta da centinaia di sostanze di sicuro effetto cancerogeno
sull’apparato respiratorio, sul cavo orale, sulla gola e sulle corde
vocali. Tutto quanto detto a dimostrazione che
l’attività di produzione e commercio di tabacchi ha un chiaro ed
inequivocabile carattere pericoloso, stante la natura del mezzo
utilizzato: il tabacco, il quale ha, come visto, dei
riflessi decisamente negativi per la salute umana. Nella fattispecie,
trova rilievo la circostanza che la yyy S.p.A., già yyyy S.p.A., che è
il soggetto che produce e mette in commercio il tabacco, è
obbligato a dare informazioni ai consumatori riguardo la nocività del
fumo e i rischi allo stesso connesso, anche in considerazione del fatto
che essa non può ragionevolmente ritenersi ignaro degli studi
scientifici che da molti decenni hanno ad oggetto gli effetti del fumo
del tabacco sulla salute dell’uomo, studi che hanno evidenziato in
maniera sempre più certa che il fumo provoca danni all’uomo e, in
particolare è causa, in elevata percentuale, di malattie
cardiovascolari, malattie respiratorie e di tumori polmonari. La yyyy
S.p.A., sul punto, nulla ha provato, se non, ovviamente, riportandosi
all’obbligo di informazione che vige dal 1990 in Italia a carico dei
soggetti produttori di sigarette. Quanto
al nesso di causalità tra attività pericolosa di cui all’art. 2050
c.c., ed evento dannoso, deve riscontrarsi che esso sussiste. Invero,
sia l’attore che l’interventrice, come si è potuto evincere dalle
espletate prove testimoniali, si sono determinati a fumare le sigarette
del tipo “lights” nella convinzione che esse facessero meno alla salute
e/o che potessero agevolare il tentativo di smettere di fumare, nella
realtà dei fatti, però, ciò non si è verificato in quanto in primo
luogo la dicitura “lights” riportata sui pacchetti di qq o qqqq si è
rilevata assolutamente ingannevole, come ha accertato l’Autorità
Garante del Mercato e della Concorrenza con la citata decisione del
marzo 2003, ed in secondo luogo autorevoli organi scientifici hanno
accertato che le sigarette “ligts” producono gli stessi dalli alla
salute di quelle cosiddette “full flavour”. Di contro, e si ribadisce,
la yyy S.p.A., già yyy S.p.A., non ha fornito ai consumatori tutte le
informazioni di carattere scientifico sulla nocività del sigarette in
genere ed in particolare di quelle “lights”, cosa che era, senza
dubbio, nelle sue capacità, ma si è limitata ad apporre sui pacchetti
di sigarette le diciture che nel tempo sono divenute obbligatorie per
legge. Ne consegue che oggi sia l’attore che l’interventrice, avendo,
peraltro, aumentato il numero di sigarette fumate ogni giorno, e
provando una profonda delusione nell’aver appreso che le sigarette
“lights” fanno ugualmente male alla salute, vivano nell’aspettativa del
verificarsi di gravi danni alla salute con la possibilità concreta di
patologie cardiovascolari, malattie respiratorie e di insorgenza di un
cancro ai polmoni, patendo di conseguenza il relativo danno
esistenziale, dovuto allo stress ed al turbamento della qualità della
vita. Sul punto si osserva che il danno esistenziale differisce sia dal
danno morale, che dal danno biologico e, ancora, dal danno
patrimoniale; in particolare il danno biologico costituisce un
peggioramento della qualità della vita del danneggiato casualmente
dovuto ad una lesione “in corpore” (sia fisica che psichica), il danno
morale costituisce una mera sofferenza morale, una prostrazione ed un
abbattimento dello spirito, il danno patrimoniale una “deminutio
patrimonii” e il danno esistenziale consiste nella forzosa rinuncia
allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o
benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione
dell’integrità psicofisica. In buona sostanza il danno esistenziale
viene configurato come un pregiudizio areddituale non patrimoniale
tendenzialmente omnicomprensivo e trova il fondamento normativo nel
disposto dell’art. 2043 c.c. secondo un sillogismo argomentativo che
può così riassumersi: a) lo svolgimento di attività non remunerative
costituisce un interesse dell’individuo che l’ordinamento tutela; b) la
lesione della possibilità di svolgere attività frequentemente svolte
costituisce di conseguenza un danno ingiusto; c) l’ingiustizia del
danno comporta necessariamente la risarcibilità. Ritornando alla
eccezione di difetto di legittimazione passiva, almeno parziale,
sollevata dalla yyy S.p.A., già yyy S.p.A., bisogna dire che, all’esito
dell’accertamento dei fatti, essa è infondata, ovvero nel corso di
causa si è accertato che sia l’attore che l’interventrice hanno
cominciato a fumare sigarette “lights”, qq o qqq, nell’anno 2000, per
cui essendo stata costituita l’yyy S.p.A. nell’anno 1998,
la responsabilità per i fatti denunciati è da attribuire tutta alla
medesima. Così anche l’eccezione di prescrizione sollevata dalla yyy
S.p.A., già yyy S.p.A., deve essere disattesa in quanto non si è
compiuta la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., poiché
l’attore e l’interventrice hanno cominciato a fumare le sigarette qq
Light o qqq Light nell’anno 2000 ed hanno incardinato il presente
giudizio con citazione notificata nell’anno 2004. Passando alla misura
del risarcimento richiesto esso non può essere accolto in pieno, in
quanto, come detto, sussiste anche unna corresponsabilità da parte
dell’attore e dell’interventrice, i quali scientemente e liberamente
hanno scelto di fumare. Pertanto, esso andrà ridotto nella misura di €
770,00=, somma calcolata all’attualità, oltre interessi e dalla pubblicazione della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :a) dichiara la responsabilità della yyy S.p.A., già yyy S.p.A., ex art. 2050 c.c. per attività pericolosa e di conseguenza,b) condanna la stessa yyy S.p.A., già yyy S.p.A., in persona del L.R.p.t., al pagamento in favore del sig. yyyyyy della somma di € 770,00= a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione;c) condanna la stessa yyy S.p.A., già yyy S.p.A., in persona del L.R.p.t., al pagamento in favore del sig.ra yyyyyyyy della somma di € 770,00= a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione;d) Condanna la yyyyyyy S.p.A., già yyyyyyyyy S.p.A., al pagamento in favore di parte attrice delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € 62,00= per spese vive, €
590,00= per diritti ed € 600,00= per onorario, oltre IVA, CPA e
rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore anticipatario.e) Condanna la yyyy S.p.A., già yyyy S.p.A., al
pagamento in favore di parte interventrice delle competenze del
presente giudizio che si liquidano in € 30,00= per spese vive, € 590,00= per diritti ed € 600,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore anticipatario.f) Dichiara
l’estromissione dal presente giudizio dell’zzzzzzzzzzzzzzzzz, per
difetto di legittimazione passiva, così come richiesto.g) Compensa le spese di lite tra la yyyy S.p.A., già yyy S.p.A., e l’zzzzzzz S.p.A.Napoli 18/03/2005
Il Giudice di Pace Dott. Renato Marzano