Danni da infiltrazioni. E’ di proprietà condominiale anche il raccordo tra la colonna verticale e le tubazioni dei singoli condomini
Con sentenza n. 778 depositata il 19 gennaio 2012, la seconda sezione
della Corte di Cassazione ha stabilito che la proprietà dei tubi di
scarico dei singoli condomini è limitata fino al punto del loro raccordo
con l’innesto nella colonna verticale. Pertanto in caso di
infiltrazioni, la proprietà della braga di racccordo è del condominio
data la sua funzione prevalente di raccordo senza cui il funzionamento
della colonna verticale sarebbe venuto meno. Se è rotta la braga,
dunque, il condominio deve quindi risarcire i danni derivanti dalle
infiltrazioni.
Rigettando il ricorso di un condominio che veniva condannato, sia in
primo che in secondo grado a risarcire di danni derivanti dalle
infiltrazioni, la Suprema Corte è stata chiamata, in sostanza a
risolvere il problema relativo alla qualificazione o meno di bene
condominiale della parte della colonna di scarico che, all’altezza dei
singoli piani dell’edificio condominiale, funge da raccordo tra la
colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti.
Confermando quanto deciso in secondo grado dal Tribunale, la Corte ha
così spiegato che “può considerarsi circostanza pacifica che la
fessurazione che ha dato origine all’infiltrazione di cui è causa sia
collocata nella braga che funge da collegamento tra la colonna verticale
di scarico (pacificamente condominiale) e gli scarichi collegati agli
appartamenti dei resistenti e dell’intimato non costituito (…).Il
Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in questione
in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le
singole parti e la conduttura verticale di scarico. E’ appena il caso di
osservare che, in assenza della braga in questione, non vi sarebbe
raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza
dei singoli piani dell’edificio condominiale. Occorre anche considerare
che l’intervento su detto raccordo deve essere operato sulla condotta
verticale, mentre qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole
unità immobiliari fino al raccordo in questione può essere effettuato
senza sostanzialmente impegnare lo scarico condominiale. In definitiva
quindi il Tribunale ha fondato la sua decisione con un’argomentazione
con la quale ha dato prevalenza alla specifica conformazione della
colonna verticale di scarico, della quale fa parte proprio la braga di
collegamento (e senza la quale il funzionamento della colonna verticale
verrebbe meno) rispetto alla funzione di collegamento con gli scarichi
delle singole unità immobiliari. Il ragionamento compiuto dal giudice
non appare affetto dai vizi denunciati, né appare violato l’articolo
1117, 3° comma del codice civile, posto che correttamente quest’ultimo
può essere interpretato nel senso che la proprietà dei tubi di scarico
dei singoli condomini sulla colonna verticale è limitata fino al punto
del loro raccordo con l’innesto nella stessa”.