Danni da prodotti difettosi: il venditore non si libera dalla responsabilità se non prova che il soggetto indicato è il vero produttore del bene
Con la sentenza n. 13432 del giugno 2010 la Cassazione, garantendo una più ampia tutela al consumatore, ha riconosciuto che Il venditore è obbligato al risarcimento del danno se non fornisce la prova che il soggetto da lui indicato è il vero produttore della merce difettosa. Il venditore dovrà rispondere per i danni cagionati dal prodotti difettosi se non prova che il soggetto indicato è il vero produttore del bene. Dove non venga individuato il produttore della merce che ha recato danno, sarà il fornitore a risponderne; nel caso di specie si trattava di un minore rimasto vittima di un infortunio in bicicletta a causa della rottura della forcella. Nel rapporto tra fornitore e consumatore, precisa la Corte che è il primo a dover dimostrare la qualità di produttore del soggetto indicato, mentre fra produttore e utente l’onere della prova è a carico del secondo, che dovrà dimostrare il fatto costitutivo della domanda di risarcimento. Posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi di cui al d.P.R. n. 224 del 1988 viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall’ordinamento in favore di colui che patisca un danno ingiusto, come già precisato dalla Cassazione con sentenza n. 8981 del 2005, la relativa azione nei confronti del fornitore risulta assoggettata ai limiti temporali di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. e non è condizionata dai limiti di azionabilità dei diritti di garanzia scaturenti dalla vendita, che sono riferiti alla pretesa contrattuale. Risulta netta la distinzione tra l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto dal generale divieto del neminem laedere, al quale anche il fornitore è tenuto secondo un generale principio di solidarietà sociale che comporta la responsabilità dello stesso per i danni da prodotti difettosi ex art. 4 quando il produttore non sia individuato.