Danno al bagaglio aereo: la competenza del tribunale non è esclusiva
La sentenza del giudice di Pace in esame appare interessante in quanto decide su alcuni punti che sono ricorrenti, o addirittura costanti, nelle controversie fra viaggiatori e compagnie aeree.
Nel caso in esame una donna aveva citato davanti all’Ufficio del Giudice di Pace la compagnia, con la quale aveva effettuato un viaggio aereo, al fine di ottenere il risarcimento del danno arrecato, nella movimentazione in aeroporto, ai propri bagagli.
La difesa della compagnia aerea aveva contrastato la domanda essenzialmente su due punti, i quali sono stati decisi dalla sentenza in esame.
Il primo punto della difesa della compagnia era quello per cui, in base alla convenzione di Montreal del 1999, ratificata dall’Italia con Legge n. 12 del 2004, la competenza a decidere fosse del tribunale e non già dell’Ufficio del Giudice di Pace.
Il secondo punto della difesa era la carenza di legittimazione passiva della compagnia, la quale aveva stipulato un contratto di appalto per la movimentazione bagagli con una società di handling, unica che avrebbe avuto, pertanto, la legittimazione passiva.
La sentenza in esame smentisce i suddetti assunti della difesa della compagnia.
Relativamente al primo punto, quello della competenza, la sentenza in esame evidenzia che la suddetta Convenzione indica esclusivamente un criterio di giurisdizione, ossia stabilisce il collegamento fra il diritto del viaggiatore con una funzione specifica svolta da parte dello Stato, e che è quella giurisdizionale, ma non indica affatto il criterio di competenza, ossia quello relativo alla distribuzione delle controversie fra i vari organi giurisdizionali dei singoli Stati.
L’espressione “tribunel” indicata in detta Convenzione, e come poi è ripresa dall’art. 33 della Legge 10 gennaio 2004, n. 12 – così motiva il giudice ­ intende far riferimento semplicemente ad un organo che generalmente è paradigmatico della funzione giurisdizionale, ma non indica affatto un organo specifico.
Non indica un organo specifico – evidenzia il giudice – in quanto la suddetta Convenzione, con l’espressione “tribunale” non può ovviamente riferirsi a specifici organi interni degli Stati membri, e ciò in quanto si tratta ovviamente di Stati diversi, con organizzazioni giurisdizionali diverse, con nomenclature diverse.
La sentenza in esame stabilisce pertanto che, in forza dell’indicazione della Convenzione Internazionale di Montreal, la Legge 10 gennaio 2004, n. 12 e, in particolare l’art. 33, ha valore esclusivamente per stabilire che la questione del diritto del viaggiatore che ritiene il proprio bagaglio danneggiato deve essere risolta da un organo giurisdizionale, e che, una volta individuata la funzione giurisdizionale, la competenza è invece disciplinata dalle norme interne.
Il secondo punto è quello relativo alla responsabilità del vettore.
La sentenza evidenzia che l’art.1681 c.c. stabilisce la responsabilità diretta del vettore, ossia della compagnia aerea. L’eventuale contratto di appalto tra il vettore e la suddetta società non esclude in alcun modo, detta responsabilità.