Danno da lutto complicato
Segnaliamo una sentenza del Tribunale di Modena (sez. II n.490/11) che si sofferma sull’inquadramento giuridico del “danno da lutto complicato”, cioè del danno biologico patito in conseguenza alla lesione della salute di uno stretto congiunto (nella specie trattasi di azione di risarcimento esercitata dai genitori del neonato deceduto poco dopo la nascita per errate manovre dell’ostetrica).
Nel caso di danno da lutto complicato “… la pretesa relativa al danno biologico attiene alla lesione della salute sofferta da un soggetto legato da un rapporto dì stretta parentela con il soggetto passivo dell’azione lesiva, e concerne un fenomeno anch’esso riconducibile, anche secondo la attuale giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione sul danno non patrimoniale, ad un danno ad interessi primari della persona quali la salute e la vera e propria integrità fisica, e non solo alla sfera delle sofferenze morali;
ciò in quanto in ceti casi il lutto determina una lesione dell’integrità psicofisica, paragonabile al cd danno biologico, e quindi in passato liquidato secondo lo schema risarcitorio peculiare di detta figura, e suscettibile di prova secondo i criteri ordinati, mediante rigorosa dimostrazione nella sua concreta verificazione.
Trattandosi, infatti, di una lesione del diritto di salute conseguente non ad una lesione diretta dell’integrità fisica, ma ad esiti patologici di una afflizione spirituale quale quella conseguente ad un lutto, simile dimostrazione è subordinata, sul piano probatorio, ad un rigoroso vaglio critico sia in ordine alla sussistenza di detta fenomenologia di danno (dovendo quindi essere sostenuta da un supporto non soltanto indiziario ma definibile in termini di certezza scientifica, o quantomeno di apprezzabile grado di attendibilità e percettibilità, se non altro per differenziare la fattispecie dal semplice” lutto inquadrabile nel danno morale subiettivo), sia in ordine alla derivazione causale.
In altri termini, il danno alla salute in simili ipotesi è individuabile in via autonoma a condizione che risulti una fattispecie diversa ed ulteriore dalla cosiddetta “sindrome da lutto”, cioè sia accertato un effettivo danno alla salute quale momento terminale di un processo patologico originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il c.d. danno morale soggettivo, e che, anziché esaurirsi in un paterna d’animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente alle cui conseguenze in termini di qualità personali va, allora, commisurato il risarcimento.
Nella riferita impostazione la questione si risolve, dunque, nell’individuazione dei criteri di ricerca del nesso causale tra il citato danno alla salute e l’evento luttuoso, criteri che non potranno fondarsi, se non in casi limite, su presunzioni semplici e considerazioni di comune esperienza (come è possibile fare in ordine al lutto da definire “semplice” o “non complicato”), e dei criteri di accertamento di esiti psicologico-psichiatrici (quando non addirittura fisiologici) stabili, riconducibili cioè ad mia patologia mentale o nervosa nota”.