Danno da rovinata vacanza – 14.01.2006
vacanza”. Il Giudice adito, preliminarmente, esamina e descrive, in
maniera chiara ed esaustiva, la normativa di riferimento, in
particolare, il Decreto Legislativo n. 111 del 1995 attuativo
della Direttiva CEE n. 314 del 1990 relativa alla tutela del
consumatore – turista che abbia acquistato nel territorio nazionale
pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Giudice di Pace di Napoli, 1^ sezione civile, nella persona del giudice
dott. Renato Marzano, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata
all’udienza del 01/07/2005, nella causa iscritta al n° 37175/04 R.G.
TRA
DIOGUARDI
ANGELICA e CASABURI MASSIMO, elettivamente domiciliati in …………….1
presso lo studio dell’ avv. Carlo Claps che li rappresenta e difende
congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Luciano Del Giudice come da
mandato a margine dell’atto introduttivo.AttoreE…………..
S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. ….,
elettivamente domiciliata in …..n° .. presso lo studio dell’avv. ………
che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce all’atto
di citazione notificato. Convenuta
NONCHE’……………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Pozzuoli – Napoli al C.so Repubblica n° 40. Convenuta contumace
NONCHE’:……..S.A., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ………….. n° ……..
presso lo studio dell’avv. ………. che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in atti.Chiamata in causa
NONCHE’……., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in …….. – …….. – alla via ……. n° ….Chiamata in causa contumaceOggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: Per gli attori come da atto di citazione e comparsa conclusionale.Per ……… S.r.l. , come da comparsa di costituzione e conclusionale.Per la ………. S.A., come da comparsa di costituzione e conclusionale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il 02-05/05/2004, ai convenuti tutti , gli istanti esponendo
che: essi acquistavano presso l’agenzia ……… e Turismo un pacchetto
turistico del Tour Operator ……… S.r.l. comprensivo di viaggio aereo A/R
per la tratta Napoli – Praga con partenza prevista per il giorno
28/12/2002 alle ore 13,20 e rientro il 1° gennaio 2003 con partenza da
Praga alle ore 23,30, con trattamento di “bed and breakfast per 5 gg. e
4 notti presso l’Hotel ….. di Praga; la partenza da Napoli prevista per
le ore 13,20, veniva dapprima spostata alle ore 17,20 e, poi, ancora
alle ore 22,30, causando in tal modo una lunga attesa, circa sette ore,
oltre che la perdita di un pomeriggio e di una serata nella città di
Praga; la vera odissea si verificava allorquando i vacanzieri dovevano
rientrare in Italia, tanto da meritare l’attenzione di numerosi
“mass-media” quali Il Mattino, La Repubblica, Il Corriere della Sera,
Il Resto del Carlino ed il TG3 RAI; in effetti l’orario della partenza
per il rientro a Napoli veniva anticipato di alcune ore e fissato dal
tour Operator alle ore 17,30; giungevano all’aeroporto di Praga introno
alle 15,20 onde procedere al “check-in” e successivamente si
imbarcavano sull’aereo, ma, non appena saliti, notavano che nella parte
anteriore del velivolo il pavimento era bagnato, segnalavano la cosa ad
un assistente di volo, ma senza avere risposta; all’atto del decollo,
poi udivano un forte rumore e subito constatavano che l’aereo si stava
allagando; si verificavano scene di panico e gli stessi istanti
accusavano malori dovuti ad attacchi di ansia; peraltro, il personale
di bordo si adoperava, nella confusione generale, al fine di tamponare
con rotoli di carta igienica le infiltrazioni provenienti dalla parte
anteriore del velivolo; dopo circa un’ora, a causa dell’avaria, il
comandante decideva di rientrare all’aeroporto di Praga; il velivolo il
avaria rientrava alle ore 18,30 e dopo essere sbarcati trascorrevano
diverse ore senza che alcuno fornisse loro informazioni; schioccati per
il volo, e decisi e a non imbarcarsi mai più su di un aereo, optarono
per un rientro in treno, e richiesero all’addetto in loco della ……..
S.r.l. la restituzione dei bagagli, ma questi li invitò a partire
tranquilli in quanto i bagagli imbarcati sull’aereo sarebbero stati
loro restituiti a Napoli, essi fecero ritorno a loro spese in albergo
dove organizzarono il rientro in treno per il giorno seguente; il
giorno seguente ricevevano una comunicazione con la quale venivano
invitati a ritirare i loro bagagli in aeroporto, subendo altri ritardi
e solo nella giornata del 03/01/2003 rientravano a Napoli; gli istanti
affrontarono u aggravio di spese per il rientro in treno pari a 400,00=
, oltre ad € 60,00= per i trasferimenti in taxi; gli istanti, alla luce
dei fatti narrati, hanno perso una giornata intera di soggiorno a Praga
a seguito di posticipi ed anticipi degli orari di partenza degli aerei,
, mancata ed adeguata assistenza in aeroporto, stress psico fisico e
danni patrimoniali, perdita di alcuni giorni di lavoro per il ritardato
rientro, spese per numerose telefonate per tranquillizzare i parenti in
attesa del loro rientro a Napoli, con conseguenti danni patrimoniali,
alla salute, morali ed in particolare “da rovinata vacanza”, per fatto
e colpa unica delle società convenute; la ……… S.r.l., pertanto, non
rispettava le condizioni contemplate nel pacchetto turistico
pubblicizzato e venduto, , disattendendo gli impegni
assunti e non rispettando gli obblighi sanciti dal Dlgs 111/1995, e non
fornendo il previsto contratto scritto con annesso regolamento del
trasporto aereo e del tipo di assistenza che avrebbe dovuto fornire la
………. S.r.l.; la ………. S.r.l. non forniva agli istanti ed agli altri
passeggeri una adeguata assistenza nel corso delle tormentate
vicissitudini del viaggio di ritorno, abbandonando gli istanti,
impauriti per l’avaria all’aereo, nell’aeroporto in un paese straniero,
tanto che la possibilità di avere informazioni era rimessa a quei
passeggeri che avevano dimestichezza con la lingua inglese; secondo una
recente e consolidate giurisprudenza il Tuor Operator ha l’obbligo di
risarcire il danno da cd “Rovinata Vacanza”, ossia quel pregiudizio che
si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista –
viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come
occasione di svago e/o riposo; gli istanti rientrati in patria
inoltravano richiesta di rimborso delle somme e risarcimento dei danni
patiti, nessuno escluso, ma senza alcun esito. Concludeva:
accertare e dichiarare il diritto degli istanti al rimborso della somma
versata per l’acquisto del pacchetto turistico pari ad € 1.300,00=,
nonché al rimborso della somma pari ad € 460,00= per ulteriori spese di
viaggio per il ritorno in treno, oltre risarcimento di tutti i danni
sofferti, nessuno escluso, dai medesimi, per inadempimento, fatto e
colpa esclusiva delle convenute società. In subordine della somma
ritenuta di giustizia; Condannare le convenute, in persona dei Legali
Rappresentanti pro tempore, ciascuno per il suo titolo, come per legge,
in solido od alternativamente, al pagamento della complessiva somma di
€ 1.760,00= a titolo di rimborso, o quella somma minore o maggiore
ritenuta dall’On.le Giudice adito di giustizia, nonché al risarcimento
in favore degli attori dei danni patrimoniali, personali, alla salute,
morali ed in particolare da “rovinata vacanza”, subiti durante il
viaggio per cui è causa, mediante il pagamento della complessiva somma
che sarà ritenuta di giustizia secondo equità dell’Onle Giudice adito,
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dal
28/12/2002 al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza per valore
pari ad € 2.582,00=. Condannare le 4 convenute società al pagamento
delle spese e competenze professionali del giudizio, con attribuzione
ai difensori anticipatari. All’udienza del 14/07/2004 si
costituiva la ……… S.r.l la quale, a mezzo del proprio difensore,
chiedeva disporsi la chiamata in causa delle società …………s.r.o. e ……..
S.a. ex art. 269 c.p.c., comunque impugnava la domanda e ne chiedeva il
rigetto. Ammessa la chiamata in causa, all’udienza del 04/02/2005 si
costituiva la ………. S.a.., la quale, a mezzo del proprio difensore,
impugnava la domanda di chiamata in causa chiedendone il rigetto. .
Ammessa ed espletata la prova per testi, e l’interrogatorio formale, la causa all’udienza del 01/07/2005 era riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente,
va dichiarata la contumacia dei convenuti ……. e …………, iquali sebbene
ritualmente chiamati in giudizio non si sono però costituiti. Appare,
poi, opportuno procedere ad un esame della normativa specifica che
regolare la materia oggetto di causa. Essa trova fondamento nel Decreto
Legislativo n. 111 del 1995 attuativo della Direttiva
CEE n. 314 del 1990 relativa alla tutela del consumatore – turista che
abbia acquistato nel territorio nazionale pacchetti turistici aventi ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”. Il Decreto
Legislativo 111/1995 si applica anche “ai pacchetti turistici negoziati
(venduti) fuori dai locali commerciali, ferme restando le disposizioni
del Decreto Legislativo n. 50 del 1992” che disciplina proprio i
contratti negoziati fuori dai locali commerciali (articolo 1°). A
questo proposito dobbiamo segnalare che il Decreto Legislativo 50/1992
oggi si applica quasi soltanto alle vendite c.d. “porta a porta”, in
quanto è stato parzialmente abrogato dal Decreto Legislativo n. 185 del
1999 che disciplina i c.d. “contratti a distanza”, vale a dire quelli
conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, essenzialmente:
posta, telefono, Internet, televendite (combinazione di televisione e
telefono), prima disciplinati proprio dal Decreto Legislativo 50/1992.
Pertanto, per il caso diffusissimo dell’acquisto di pacchetti di
viaggio “tutto compreso” su Internet (il 15% del totale nel mondo nel
2003), la disciplina di tutela dell’acquirente del Decreto Legislativo
111/1995 è integrata da quella del Decreto Legislativo 185/1999. Si
tenga poi presente che, nel caso di acquisto del pacchetto turistico su
Internet (o con altro sistema di comunicazione a distanza) perché si
abbia la vendita nel territorio nazionale di esso, prevista dall’art. 1
del Decreto Legislativo 111/1995 come condizione per la sua
applicabilità, è sufficiente che l’acquirente – consumatore risieda nel
territorio italiano. Questo lo si deduce dall’art. 14 del Decreto
Legislativo 185/1999 che stabilisce che la competenza processuale per
le controversie civili derivanti dall’applicazione di questo Decreto è
quella del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore e che tale competenza è inderogabile dalle parti. I
pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso” sono quelli, di durata superiore alle
ventiquattro ore o che includono almeno una notte, offerti in vendita
ad un prezzo forfetario e che comprendono almeno due fra questi
elementi : trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori a
questi due che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico” (per esempio: escursioni e visite, pasti principali,
spettacoli, servizi per la cura del corpo, ecc.). Ai sensi degli
articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 111/1995, l’organizzatore ed il
venditore del viaggio “tutto compreso” possono essere: a) le
Agenzie di Viaggio disciplinate dall’articolo 9 della Legge quadro sul
turismo n. 217 del 1983, vale a dire quelle imprese che “esercitano
attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni,
intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività”. In
questa categoria giuridica rientrano, pertanto, anche le imprese dei
c.d. Tour Operators, vale a dire quelle che esercitano, di
solito, solo l’attività di produzione ed organizzazione di viaggi poi
rivenduti dalle Agenzie; b) le associazioni senza scopo
di lucro di cui all’art. 10 della Legge 217/1983, vale a dire “le
associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per
finalità ricreative, culturali, religiose o sociali”, che “sono
autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare
attività turistiche e ricettive”. Il consumatore – turista che viene tutelato dal Decreto Legislativo 111/1995 è l’acquirente o il cessionario del pacchetto turistico acquistato da altri , per esempio, a scopo di regalo o di premio Quanto
al contratto di vendita di un pacchetto turistico o viaggio “tutto
compreso” esso deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e
precisi ed una copia di esso, sottoscritta o timbrata dal venditore o
dall’organizzatore, va rilasciata al consumatore (art. 6). Nel
caso di acquisto su Internet di un pacchetto turistico da un
organizzatore o venditore (intermediario) comunitario, cioè avente sede
nell’Unione Europea, il requisito della forma scritta e della
sottoscrizione della copia del contratto da rilasciare al cliente può
essere soddisfatto, oltre che con l’invio di un documento cartaceo,
anche con quello di un documento informatico su cui sia stata apposta
la firma digitale del rappresentante legale o del delegato del
venditore che soddisfa i requisiti legali della forma scritta e
dell’autenticità della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 6 del Decreto
Legislativo n. 10 del 2002 che ha attuato la Direttiva CE n. 93 del
1999 che stabilisce un quadro legislativo comunitario sulle firme
elettroniche. L’articolo 7 del Decreto Legislativo 111/1995 prevede gli elementi che
il contratto scritto di vendita di un pacchetto turistico “tutto
compreso” deve contenere, che riguardano: 1) l’esatta descrizione dei
servizi turistici offerti o concordati: la destinazione, la durata, le
date d’inizio e conclusione del viaggio, i mezzi e le tipologie di
trasporto, ubicazione, categoria e modalità di alloggio, i pasti
forniti, gli itinerari, le escursioni e le visite, la presenza di
accompagnatori o guide turistiche, ecc.; 2) gli altri
elementi del contratto: i dati identificativi ed i recapiti
dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto, il prezzo
e le modalità della sua revisione, l’importo, non superiore al 25% del
prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione ed il termine per il
pagamento del saldo, gli estremi della o delle coperture assicurative
in favore del viaggiatore; 3) le indicazioni necessarie
per la gestione del contratto stesso: le modalità della revisione del
prezzo, i presupposti e le modalità di intervento del fondo di garanzia
di cui all’art. 21 del Decreto in esame, il termine entro cui
l’acquirente deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la
mancata adesione del numero minimo di partecipanti previsto, le
eventuali spese poste a carico del cliente per la cessione del
contratto ad un terzo, il termine entro cui il consumatore può
presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del
contratto, il termine entro il quale il cliente deve comunicare la
propria scelta in relazione alle modifiche contrattuali di cui all’art.
12. L’acquirente – consumatore ha poi diritto a
ricevere, per iscritto e prima della conclusione del contratto una
serie di informazioni previste dall’art. 8 in materia di passaporto e
di visto, di obblighi sanitari e su tutte le formalità burocratiche
necessarie per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. Inoltre,
prima dell’inizio del viaggio o contestualmente alla stipula del
contratto se la partenza è immediata, l’organizzatore od il venditore
devono comunicare per iscritto all’acquirente le informazioni su: gli
orari, le località di sosta intermedia e le coincidenze dei mezzi di
trasporto, le generalità ed i recapiti telefonici dei rappresentanti
locali dell’organizzatore del viaggio od, in assenza di questi, di
quelli dell’organizzatore o del venditore del viaggio che il
viaggiatore può contattare nel caso di difficoltà, la sottoscrizione
facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese
sostenute dal cliente per l’annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o malattia. Nel caso di acquisto di un
pacchetto turistico su Internet, le informazioni di cui all’art. 8
possono essere inviate con un messaggio di posta elettronica (e-mail). Tutte
le informazioni di cui agli articoli 7 ed 8 del Decreto Legislativo
111/1995 possono essere contenute in un opuscolo informativo (art. 9,
1° comma) sul pacchetto turistico predisposto dall’organizzatore o, più
raramente, dal venditore. “Le informazioni contenute nell’opuscolo
vincolano l’organizzatore ed il venditore a meno che le modifiche delle
condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al
consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano
concordate, sempre per iscritto, dopo la stipulazione” (art. 9, 2°
comma). Nel caso di acquisto su Internet l’opuscolo
informativo può consistere in una brochure elettronica, meglio se non
modificabile, per esempio, in formato pdf, mentre i documenti che ne
variano i contenuti non possono che consistere in messaggi elettronici (e-mail) su cui sia stata apposta la firma digitale (almeno) dell’organizzatore o venditore. Fra
le informazioni che l’opuscolo informativo può contenere, l’art. 9
prevede anche “i termini, le modalità ed il soggetto nei cui riguardi
si esercita il diritto di recesso previsto dall’art. 5 del Decreto
Legislativo n. 50 del 1992, nel caso di contratto negoziato fuori dai
locali commerciali. Come innanzi detto, questo decreto
si applica oggi quasi soltanto alle vendite c.d. “porta a porta”, cioè
quelle effettuate alla residenza od al domicilio del consumatore,
perché è stato sostituito per i c.d. “contratti a distanza”, cioè
quelli conclusi per posta, telefono, Internet, ecc., dal Decreto
Legislativo n. 185 del 1999. Quest’ultimo Decreto non ha
apportato novità per quanto riguarda i diritti di informazione
dell’acquirente di un pacchetto turistico via Internet o con altra
tecnica di comunicazione a distanza , mentre ha stabilito che il
diritto di recesso può essere esercitato “senza alcuna penalità e senza
l’obbligo di specificarne il motivo” entro dieci giorni lavorativi
dalla conclusione del contratto attraverso l’invio all’indirizzo della
sede del fornitore di una raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telex o fax (art. 5 del Decreto Legislativo 185/1999). E’
chiaro che, dato il termine previsto, il diritto di recesso da parte
dell’acquirente di un pacchetto turistico via Internet è esercitatile
solo se l’acquisto è avvenuto con un congruo anticipo, cosa che avviene
solo nella minoranza dei casi dal momento che si stima che la maggior
parte dei viaggi organizzati venduti su Internet è del tipo “Last minute”, vale a dire a pochi o pochissimi giorni dalla partenza (ed a prezzi scontati). L’art. 10 del Decreto Legislativo 111/1995 prevede che il consumatore – acquirente “può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio nei
rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto
all’organizzatore od al venditore entro quattro giorni lavorativi prima
della partenza la sua impossibilità di usufruire del pacchetto
turistico e le generalità del cessionario” (1° comma). “Il
cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti
dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle
spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione” (2° comma). La
revisione del prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico
convenuto dalle parti è ammessa, ai sensi dell’art. 11, solo prima dei
venti giorni che precedono la partenza e solo se: – sia stata
espressamente prevista dal contratto, anche con la definizione delle
modalità di calcolo; in conseguenza della variazione del
costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, del
tasso di cambio applicato; la revisione al rialzo non superi il 10% del prezzo originario. Se
l’aumento del prezzo supera questa percentuale, l’acquirente può
recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate
all’atto della stipula del contratto (art. 7). La
modifica delle altre condizioni del contratto di vendita di un
pacchetto turistico, in primo luogo quella delle caratteristiche dei
servizi turistici che lo compongono, può avvenire, ai sensi dell’art.
12, prima della partenza solo se l’organizzatore o il venditore ne dà
immediato avviso per iscritto al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione di prezzo che ne consegue. Qualora
l’acquirente non accetti la modifica delle condizioni contrattuali che
gli è stata comunicata, può esercitare il diritto di recesso dal
contratto comunicandolo, anche verbalmente, all’organizzatore od al
venditore, senza pagamento di penale ed avendo diritto al rimborso
delle somme già versate. Dopo la partenza, quando una
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere
effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio che non comportino oneri di qualsiasi
tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa a quest’ultimo il valore
delle prestazioni non effettuate, salvo l’eventuale risarcimento del
danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o
il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo,
l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto
equivalente a quello previsto per il ritorno al luogo di partenza o ad
un altro luogo convenuto e gli restituisce la differenza di prezzo fra
le prestazioni previste e quelle godute fino al rientro anticipato. Quando
il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 11
e 12 o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per
qualsiasi motivo, eccetto la colpa dell’acquirente, questi, ai sensi
del 1° comma dell’art. 13, ha diritto di usufruire di un altro
pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza dover
pagare un supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico
qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di
prezzo, oppure può ricevere il rimborso del prezzo già corrisposto
entro sette giorni lavorativi da quello del recesso o della
cancellazione. Il consumatore, inoltre, ha diritto ad essere risarcito
di ogni ulteriore danno conseguente alla mancata esecuzione del
contratto eccetto i casi in cui la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto per l’effettuazione del viaggio e l’acquirente
sia stato informato di ciò in forma scritta almeno venti giorni prima
della partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso
l’eccesso di prenotazioni , 2° e 3° comma dell’art. 13. In
caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con
la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono
tenuti al risarcimento del danno previsto dall’art. 1218 del Codice
Civile – responsabilità contrattuale del debitore -,
secondo le loro responsabilità, se non provano che il mancato o
inesatto adempimento è stato determinato dall’impossibilità della
prestazione derivante da causa a loro non imputabile , art. 14, 1°
comma. Se l’inadempimento del contratto è derivato dal comportamento di altri prestatori di servizi turistici di
cui si sono avvalsi l’organizzatore o il venditore, questi ultimi sono
tenuti a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto
di rivalersi nei confronti dei primi, art. 14, 2° comma. Gli
articoli 15 e 16 prevedono che, se dal mancato od inesatto adempimento
della prestazione sono derivati danni alla persona del consumatore (i
c.d. “danni biologici”) o di altro tipo (danni alle cose o danni
“morali”), essi sono risarcibili nei limiti previsti dalle convenzioni
internazionali che disciplinano la materia, ratificate dall’Italia o
dall’Unione Europea, soprattutto la Convenzione Internazionale sul
Contratto di Viaggio (C.C.V.) del 1970, resa esecutiva in Italia con la
Legge n. 1084 del 1977, che all’art. 13 prevede i massimali di
risarcimento per i diversi tipi di danno, alla persona, alle cose, di
altro tipo o “morali”, all’acquirente di un pacchetto turistico. E’
nullo qualsiasi patto che stabilisca limiti di risarcimento inferiori. Il
diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni
dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il
termine di diciotto o di dodici mesi per quanto attiene
all’inadempimento delle prestazioni di trasporto, a seconda che questo
abbia inizio o destinazione fuori Europa od in Europa, comprese nel
pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 del Codice
Civile. Il diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli alla
persona si prescrive in un anno dalla data di rientro del viaggiatore
nel luogo di partenza. L’organizzatore ed il venditore
del pacchetto turistico sono esonerati dalla responsabilità per danni
alla persona o di tipo diverso da questi, di cui agli articoli 15 e 16,
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore, art. 17,
1° comma. L’organizzatore od il venditore apprestano con
sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di
consentirgli la prosecuzione del viaggio e possono chiedergli il
risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del
contratto sia imputabile a lui, art. 17, 2° comma. Ai
sensi dell’art. 18, l’organizzatore od il venditore che hanno risarcito
il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e le azioni di
quest’ultimo verso i terzi responsabili del danno extracontrattuale.
L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione
per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento
dei danni di cui agli articoli 15 e 16. E’ poi sempre possibile
stipulare ulteriori polizze assicurative di assistenza al turista. L’art.
21 del Decreto Legislativo 111/1995 ha poi istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo Nazionale di Garanzia,
alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5 % dell’ammontare del
premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 20,
“per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del
consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una
immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno
al comportamento dell’organizzatore”. Il Fondo può avvalersi del
diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. Infine, per
ciò che riguarda l’esercizio del reclamo del cliente, cioè della
segnalazione di una disfunzione che non comporta necessariamente il
recesso o l’esercizio di una azione legale ma che può anche portare ad
un rimborso parziale del prezzo nel caso di modifiche delle condizioni
contrattuali dopo la partenza ai sensi del 2° e del 3° comma dell’art.
12, l’art. 19 prevede che “ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio”, oppure in forma scritta “mediante
l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro dieci giorni lavorativi dalla
data di rientro presso la località di partenza” da parte del
viaggiatore.Non
vi è alcun dubbio in merito alla proponibilità della domanda avanzata
dagli attori, in quanto gli stessi non solo hanno proposto immediato
reclamo verbale in loco, ovvero all’aeroporto di Praga, ma
tempestivamente, e nel rispetto dei 10 giorni lavorativi richiamati
dall’art. 19 del D.lgs 111/95, essi hanno inviato nota raccomandata
regolarmente recapitata al Tour Operator ed all’Agenzia di Viaggi (cfr.
documenti in atti). Pertanto, in applicazione della normativa innanzi descritta , la domanda spiegata in giudizio dagli attori è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.Invero,
risulta circostanza pacifica ed incontestata tra le parti quella
secondo cui il viaggio intrapreso dagli attori prevedeva un soggiorno a
Praga per 5 giorni e 4 notti presso l’Hotel…,
comprensivo di viaggio aereo A/R Napoli – Praga, trasferimenti da e per
l’aeroporto, soggiorno e trattamento di “bed and breakfast”. Alla
stregua della prospettazione dei fatti di causa operata dalla sig.ra
Dioguardi Angelica e dal sig. Casaburi Massimo, si verificavano gravi
inadempimenti contrattuali da parte del Tour Operator, il quale non
forniva ai predetti la dovuta assistenza ed informazione, oltre che
l’originario viaggio subita una sostanziale riduzione a causa del
ritardo della partenza dell’aereo dall’aeroporto di Capodichino. Quanto
sostenuto dagli attori ha trovato pieno riscontro nelle risultanze
dell’attività istruttoria espletata e della documentazione versata in
atti. Invero, il teste ………… ha dichiarato “sono arrivato in aeroporto
intorno a mezzogiorno – l’una e siamo partiti in tarda serata. Preciso
che il check in si è aperto in ritardo rispetto all’orario previsto, siamo
rimasti in attesa senza ricevere alcuna assistenza. Siamo partiti in
ritardo e giunti a Praga verso le ore 01,00. Preciso che gli
organizzatori sono venuti a prenderci in anticipo rispetto all’orario
previsto per il rientro. Dopo circa mezz’ora ho sentito dei rumori
strani e comunque ho visto hostess con carta igienica strofinacci ed
asciugamani che si dirigevano verso la parte anteriore dell’aereo, e mi
sono accorto che la moquette era completamente impregnata d’acqua.
Tutti quanti si sono impauriti e subito dopo un avviso in lingua
straniera e l’aereo e tornato indietro all’aeroporto di Praga. Qui ”;
la teste ………… ha dichiarato “ la convocazione in aeroporto
era prevista per le ore 12,00 e quello di partenza era previsto per le
ore 13,30, così come indicato dall’agenzia di viaggi, intorno alle
13,00 dopo un breve passaparola, che riferiva di un ritardo, si ‘
presentato un incaricato dell’agenzia dicendo che l’aereo sarebbe
partito alle 17,00 – 17,30, in realtà siamo partiti alle 22,30, il
giorno del rientro esattamente il 1° gennaio 2003 il viaggio era
previsto per le 22,30, ma fummo avvisati che invece esso si sarebbe
svolto alle 17,30. dopo circa 15 minuti dal decollo ho potuto
notare uno strano fermento tra il personale, ovvero gli assistenti di
volo, i quali andavano avanti e indietro nell’aereo, ricordo di aver
visto la moquette bagnata nel corridoio e tutti i passeggeri chiedevano
personale cosa stesse accadendo, ma ci hanno risposto NO PROBLEM, dopo
varie insistenze abbiamo saputo che si era verificato un guasto
idraulico nel bagno dopo circa un ora, senza ulteriori comunicazioni,
ci hanno detto che stavamo per atterrare all’aeroporto di Praga.” Tale
palesandosi lo svolgimento degli accadimenti, evidente risulta la
responsabilità del convenuto organizzatore del viaggio …….. S.r.l. ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 111/95. Ed invero, tale norma
espressamente prevede che “in caso di mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico
l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno,
secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o
inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a loro non imputabile” e che
“l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di
servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto a rivalersi nei loro confornti”. Orbene,
nel caso di specie risulta innegabile la responsabilità della convenuta
società per il danno sofferto dagli attori in conseguenza
dell’inadempimento della compagnia di volo ………. s.a. di cui la
medesima…………. S.r.l.. risulta essersi avvalsa per l’esecuzione della
prestazione di trasporto compresa nel “pacchetto viaggio”. Per mera
completezza è appena il caso di evidenziare, poi, come la stessa
convenuta non possa avvalersi della clausola di esonero di cui all’art.
15, comma 2, della legge 1084/77 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a
Bruxelles il 23 aprile 1970), dimostrando di essersi comportata come
“organizzatore diligente” nella scelta del soggetto che doveva eseguire
la prestazione. Ed invero, sebbene il D.Lgs. 111/95 non abbia abrogato
la predetta Legge 1084/77, è pur vero che le disposizioni di
quest’ultimo provvedimento normativo debbono ritenersi applicabili in
quanto non incompatibili con le norme dettate dal legislatore del 1995.
Orbene, dal confronto tra le due disposizione citate emerge con tutta
evidenza come l’art. 14 del D.Lgs. 111/95 esprima un criterio più
rigido di imputazione della responsabilità all’organizzatore rispetto a
quanto previsto dall’art. 15 della Legge 1084/77. L’art. 14 cit.,
infatti, oltre a non riproporre la clausola di esonero dalla
responsabilità di cui all’art. 15, comma 2, della legge del 1977,
espressamente prevede che l’organizzatore o il venditore che si avvale
di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a
risarcire il danno sofferto dal consumatore. Nel caso di specie,
infine, non risulta neppure applicabile per l’organizzatore la clausola
di esonero dalla responsabilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 111/95,
atteso che l’inadempimento imputabile alla compagnia aerea non
rappresenta di certo un fatto addebitabile al terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile e non integra gli estremi del caso fortuito
o della forza maggiore. A tutto concedere, poi, nessuna prova è stata
offerta dalla convenuta in ordine alla circostanza di aver apprestato
con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al
fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, come allo stesso
organizzatore imposto dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 111/95. Al
contrario, invece, gli attori hanno dato prova del fatto di
aver comunicato la loro volontà di non voler proseguire il viaggio di
rientro in aereo, stante il loro evidente e plausibile stato dei paura,
e che la ……….. S.r.l., in qualità di tour operator,
nulla ha fatto per agevolare il rientro degli stessi in Italia. In
virtù di tutte le considerazioni che precedono, dunque, il convenuto
organizzatore va condannato in primo al risarcimento del danno
patrimoniale subito dagli attori e consistente senza dubbio nella
differenza tra le prestazioni di cui gli stessi hanno usufruito e
quelle non godute. L’esborso ulteriore, relativo alle spese di rientro
in treno in Italia, è stato, poi, dedotto e documentato dagli attori. Pertanto, sotto tale profilo, ritiene questo Giudice che il valore delle prestazioni non godute può congruamente stimarsi in complessivi €
400,00=, sulla base di una media ponderata dei costi relativi alle tre
predette fasi del viaggio, mentre le spese di rientro sostenute dagli
attori corrispondono ad € 460,00=. Spetta altresì agli attori il
risarcimento del danno non patrimoniale tradizionalmente definito quale
danno “da vacanza rovinata” consiste nel pregiudizio rappresentato dal
disagio e dalla afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver
potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di
riposo conforme alle proprie aspettative, vedendo così definitivamente
compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al
miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso
l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della
vita moderna, e al miglioramento delle complessive condizioni di vita
per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto
sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi
in maniera meno drammatica e più distesa. Ed invero, il
danno non patrimoniale conseguente all’ingiusta lesione di un interesse
inerente alla persona costituzionalmente garantito non è soggetto ai
fini della sua risarcibilità al limite derivante dalla riserva di legge
correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualifica
del fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la
legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere
riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle
previsioni della “carta fondamentale”, ove si consideri che il
riconoscimento da parte del legislatore costituente dei diritti
inviolabili della persona non aventi natura economica implicitamente,
ma necessariamente, ne esige la tutela e in tal modo configura senza
dubbio un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di
riparazione del danno non patrimoniale. Tale danno è sicuramente
suscettibile di valutazione equitativa. Orbene, in considerazione di
tutte le circostanze del caso concreto, quali i disagi sicuramente
subiti dagli attori per la ritardata partenza, ed il disastroso viaggio
di rientro, ritiene questo Giudice che il danno de quo ben possa essere
congruamente determinato in via equitativa in € 2.000,00. Le somme
predette, e che ammontano a complessivi € 2.860,00=, riconosciute a
titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, vanno considerate come
liquidate in via equitativa ed all’attualità, oltre gli
interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente
decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta …….
S.r.l e si liquidano come da dispositivo.Peraltro, va accolta la domanda di chiamata in garanzia spiegata dalla ……….. S.r.l.. nei confronti della ……..
s.r.o. e della ……… S.a.., che dovranno rifondere alla predetta ogni
somma da questa pagata a titolo di danni e spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :a) dichiara la …… S.r.l. ., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dai signori Dioguardi Angelica e Casaburi Massimo, eb) la condanna al pagamento in favore degli stessi della somma di € 2.860,00=, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione;c)
condanna, altresì, la ……. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese del
presente giudizio che si liquidano in € 120,00= per spese vive, €
850,00= per diritti ed € 1.100,00= per onorario, oltre IVA, CPA e
rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore
anticipatario. d)
Accoglie la domanda di garanzia spiegata dalla ……… S.r.l. nei confronti
della …………. e ……….., e per l’effetto condanna queste ultime a rivalere
la ………. S.r.l. di ogni e qualsiasi somma pagata alla
parte attrice a titolo di risarcimento danni, interessi, rivalutazione
e spese legali, unitamente alla spese dl presente giudizio che si
liquidano in € 60,00= per spese vive, € 750,00= per diritti ed € 900,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario. Napoli 14/01/2006
Il Giudice di Pace
Dott. Renato Marzano