Danno da sinistro stradale: sempre possibile agire contro propria assicurazione
Al soggetto danneggiato a seguito di incidente stradale è sempre data la possibilità di agire contro la propria assicurazione o contro quella del responsabile civile. E’ quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Piacenza, con la sentenza del 4 aprile 2012, n. 282.
Il caso vedeva un soggetto, danneggiato a seguito di un incidente stradale, proporre, sin dalla fase stragiudiziale, domanda di risarcimento danno alla compagnia assicuratrice del responsabile civile. L’assicurazione sollevava la propria incompetenza a provvedere, ai sensi del comma 1 dell’art. 149 C.A.P., invitando il danneggiato a rivolgersi alla propria compagnia assicuratrice.
Come evidenziato dai giudicanti, con la sentenza interpretativa n. 180/2009, la Corte Costituzionale ha escluso, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata delcomma 6 dell’art. 149, D.Lgs. 209/2005, che tale articolo possa essere interpretato nel senso di precludere al danneggiato la possibilità di agire contro l’assicurazione del responsabile civile, dovendo la norma essere necessariamente intesa nel senso che il danneggiato può scegliere se agire contro il proprio assicuratore oppure contro quello del responsabile civile.
Continuano i giudici che consentire la scelta al danneggiato solo alla fase giudiziale sarebbe una decisione illogica e ingiustificabile perché all’azione giudiziale deve comunque precedere la richiesta danni, nel forme previste dalla legge; considerato poi che il danneggiato, come non può essere costretto ad agire in giudizio unicamente contro il proprio assicuratore, così non può ritenersi costretto, durante la fase stragiudiziale.