Danno da vacanza rovinata – 28.10.2005
danni – Danno da rovinata vacanza. D.lgs.111/95, rappresentato dal
pregiudizio e dal disagio subiti dal turista per non avere potuto
godere in modo pieno della vacanza, ben può essere suscettibile di
valutazione economica e, quindi, risarcibile. Impossibilità di rientro
del turista e danno da rovinata vacanza.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA
Repubblica Italiana In nome del Popolo ItalianoIl Giudice di Pace Dott.F. B. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 705/2004, riservata all’udienza di discussione del 15/07/2005,
TRA
C. GIUSEPPE, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di
citazione, dall’Avv. Marilisa Soma, presso il cui studio è elett.te
dom.to in C.mare dii Stabia alla via G. Martucci n. 3; ATTORE;
E
AGENZIA VIAGGI N. TOUR S.R.L., in persona del legale rapp.te p. t.,
rapp.to e difeso, giusta mandato in calce alla copia notificata
dell’atto di citazione, dall’Avv. A. P. presso il cui studio è elett.te
domiciliato in C.mare di Stabia alla via R……. n.XX , CONVENUTO NONCHE’
A. S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta
procura a margine della comparsa di costituzione, dagli Avv.ti L. P.
del Foro di Bari e R. R. e presso quest’ultimo elett.te dom.to in
Napoli alla via dei Mille n……; CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparsa depositata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione debitamente notificato C. GIUSEPPE conveniva in
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, la
AGENZIA VIAGGI N. TOUR S.R.L. la e A. S.R.L., in persona dei loro
legali rapp.ti p.t., onde conseguire il risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza da c.d.
“vacanza rovinata”.Assume
l’istante che nel mese di ottobre 2003 aveva acquistato, presso
l’Agenzia Viaggi N Tour s.r.l., con sede in C.mare di Stabia (NA) al
viale E……. n. 90, pagando l’importo di Euro 689,00, un pacchetto
turistico per tre persone, organizzato dalla A. S.R.L., denominato
“Londra” ed avente ad oggetto un viaggio a Londra di andata e ritorno,
della durata tre giorni e due notti, con partenza dall’aeroporto di
Napoli Capodichino ed arrivo all’aeroporto di GatWick, nel pacchetto
era compreso il soggiorno presso “Hotel Ramada Jarvis Hyde Park” in
Londra.Assume, ancora, l’istante che qualche giorno prima della partenza, nel ricevere dalla AGENZIA VIAGGI N. TOUR S.R.L.il
programma di viaggio, apprendeva che il tour operator aveva modificato
l’hotel iniziale con altro e precisamente con l’Hotel ……..Giunto l’istante con la famiglia a Londra veniva alloggiato in un hotel ancora diverso e precisamente nell’Hotel K….Assume,
inoltre, C. GIUSEPPE che, dopo aver trascorso i giorni di vacanza, si
recava all’aeroporto di Gatwick di Londra ma, pur giungendo in tempo,
gli veniva riferito che “l’aereo era completo” per cui, nonostante le
lamentele, era costretto a soggiornare ancora una notte a Londra ed a
sostenere la spesa dei biglietti dell’autobus e dell’aereo per fare
ritorno in Italia.L’attore aveva messo in mora le convenute con racc.te ricevute in data 09’12.12.2003, rimaste senza esito.All’udienza
di comparizione del 17.03.2004 si costituiva, a mezzo dell’Avv.A. ., la
AGENZIA VIAGGI N. TOUR S.R.L.che impugnava la domanda chiedendone il
rigetto; assumeva, comunque, la estraneità della AGENZIA VIAGGI N. TOUR
S.R.L.il cui operato si collocava “nell’alveo del contratto di mandato
con rappresentanza”.Si
costituiva altresì, a mezzo degli Avv.ti L. P. del Foro di Bari e R.
R., la A. S.R.L.la quale eccepiva la incompetenza per territorio del
Giudice di Pace adito, la improcedibilità della domanda per violazione
dell’obbligo di informativa ai sensi dell’art.19, comma 1°
D.lgs.111/95, il rigetto della domanda perché infondata con conseguente
accoglimento della riconvenzionale avanzata per avere l’attore proposta
lite temeraria.Il
G.d.P. si riservava sulla eccezione di incompetenza per territorio e
con sentenza depositata il 07/07/2004 rigettava la eccezione
provvedendo, altresì, per il prosieguo del giudizio.Veniva ammessa ed espletata prova per testi richiesta dalle parti.Dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In
via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va
dichiarata ammissibile, poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei
combinati disposti dagli artt.163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c..L’istante ha posto a fondamento della domanda un mancato adempimento del contratto stipulato.Ed invero le inadempienze prospettate dall’attore, come è dimostrato dalla istruttoria svolta, effettivamente ci sono state.In
particolare la sistemazione alberghiera diversa da quella prevista, che
la convenuta assume voluta dall’attore ma non dimostrata, e il mancato
viaggio di ritorno sull’aereo prenotato con conseguente sosta forzata
di un giorno in più a Londra e l’esborso di danaro per le spese di
soggiorno nonché quelle per l’aeroporto e dell’aereo per il rientro in
Italia.L’attore,
però, non ha fornito alcuna prova che dalla diversa sistemazione
alloggiativa abbia ricevuto un danno così come non ha fornito la prova
della spesa sostenuta per il prosieguo forzato del soggiorno a Londra a
causa del mancato imbarco sull’aereo che doveva riportare la sua
famiglia in Italia.Ha
fornito, invece, attraverso la testimonianza resa da S. M., credibile
in quanto estraneo alle parti in causa ed ai fatti, la prova che a lui
ed ai suoi familiari fu vietato l’imbarco per il rientro in Italia
nonostante fossero muniti di regolare biglietto di viaggio facente
parte del pacchetto turistico.Tale
circostanza integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale da cui
deriva il diritto di C. GIUSEPPE al risarcimento del danno.L’attore
ha fornito la prova documentale delle spese di viaggio da lui sostenute
per il rientro in Italia suo e dei suoi familiari e precisamente
Sterline 97,94 pari ad Euro 146,03 per il trasporto in autobus e
Sterline 293,97 pari ad Euro 438,31 per l’aereo, in totale Sterline
391,91 pari ad Euro 584,38 (considerato al cambio di oggi 28/10/2005 il
valore della Sterlina pari ad Euro 1,419) Al danno delle spese in più
sostenute va aggiunto quello c.d. “da vacanza rovinata”.Condivide,
infatti, questo Giudice il generale orientamento che il danno “da
vacanza rovinata”, rappresentato dal pregiudizio e dal disagio subiti
dal turista per non avere potuto godere in modo pieno della vacanza,
ben può essere suscettibile di valutazione economica e, quindi,
risarcibile.Tale
danno, che senz’altro può essere valutato in via equitativa, ritiene
questo Giudicante vada quantificato in Euro 400,00 in considerazione
dello stress subito da C. GIUSEPPE che, improvvisamente, è venuto a
trovarsi in un aeroporto senza più un programma di viaggio, senza
alcuna certezza di poter rientrare in tempi brevi in Italia perché
senza prenotazione dell’aereo, con la preoccupazione di trovare un
aereo per il ritorno ed un albergo per l’ulteriore soggiorno.La
somma di Euro 400,00 è relativa al risarcimento del danno “da vacanza
rovinata” subito dal solo C. GIUSEPPE avendo, nel caso che ci occupa,
l’attore agito in proprio.Le
società convenute, AGENZIA VIAGGI N. TOUR S.R.L. e A. S.R.L., pertanto,
vanno condannate, in solido, al risarcimento dei danni sofferti da C.
GIUSEPPE e liquidati nella complessiva somma di Euro 984,38 oltre
interessi legali dalla messa in mora 12.12.2003.Ritiene,
questo Giudice, infatti, che non può essere accolta la tesi della
AGENZIA VIAGGI N. TOUR S.R.L.di avere agito da “mero intermediario” in
quanto l’art.14 del D.Lgs 111/95 prevede espressamente che
“L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di
servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.In definitiva la domanda è fondata e va, pertanto accolta.Va rigettata ogni altra domanda ed eccezione perché infondata e non provata.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, Dott.F. B., definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da C. GIUSEPPE contro la AGENZIA
VIAGGI N. TOUR S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., nonché la A.
S.R.L., in persona de legale rapp.te p.t., così provvede: a) accoglie
la domanda proposta da C. GIUSEPPE per quanto di ragione, ed in
conseguenza condanna, in solido, i convenuti AGENZIA VIAGGI N. TOUR
S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., e A. S.R.L., in persona del
legale rapp.te p.t., a pagare a C. GIUSEPPE la somma di Euro 984,38
oltre interessi legali dalla data del 12.12.2003 e fino all’effettivo
soddisfo; c) condanna, ancora ed in solido,le medesime società
convenute al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in
complessivi € 960,00 di cui € 20,00 per spese, € 490,00 per diritti ed
€ 450,00 per onorario, oltre rimborso forfettario come per legge, IVA e
CPA, con attribuzione al procuratore costituito Avv.M. S., che si è
dichiarato antistatario; d) rigetta ogni altra domanda ed eccezione
perché infondata e non provata.Così deciso in Castellammare di Stabia, lì 28.10.2005 Il Giudice di Pace Dott.F. B.