Danno erariale per omesso perfezionamento della procedura espropriativa
Il Procuratore della Corte dei Conti per la Regione Sardegna conveniva in giudizio il Presidente della Provincia di Sassari, in carica nel periodo di riferimento dei fatti oggetto dell’asserita responsabilità, nonché il Dirigente dell’Area Tecnica della Provincia medesima, per la condanna al pagamento, a favore della Provincia di Sassari, di una somma a titolo di danno erariale. La vicenda prende inizio nel 1984 quando la Giunta della Provincia di Sassari, con proprio provvedimento, deliberava la costruzione di un edificio in Alghero, destinato a sede del Liceo Scientifico.
A tal fine, il 25 giugno 1985 scadeva il termine per l’occupazione legittima dell’area destinata alla costruzione, occupazione che aveva preceduto il procedimento espropriativo. Prima della fine del citato procedimento, il bene aveva subito “l’irreversibile trasformazione per effetto dell’intervento edilizio” che nel frattempo si stava realizzando. Inoltre il Tribunale civile di Sassari, con sentenza del 2004, dopo aver accertato che il terreno degli attori proprietari era stato oggetto di occupazione da parte della Provincia, non seguita dalla procedura espropriativa, condannava la Provincia medesima al pagamento, agli aventi diritto, della somma di € 96.598,10 a titolo di risarcimento di danno per la perdita, a decorrere dal 14 ottobre 1987, del diritto dominicale, oltre rivalutazione. Per l’accusa tale esborso, aggiuntivo rispetto al valore delle aree acquisite, rappresentava ingiusta lesione alle finanze della Provincia, poiché costituiva erogazione di somme cui non corrisponderebbe alcuna utilità.
In particolare a seguito dell’occupazione delle aree, il procedimento espropriativo non fu avviato né quindi portato a compimento, ad opera sia del Dirigente dell’Area tecnica della Provincia di Sassari, sia da parte del Presidente della Provincia.
La Corte, nel riconoscere la responsabilità per danno erariale a carico dei due convenuti, rammenta che per configurarsi, detto istituto, occorre la presenza dei seguenti elementi, tutti ravvisabili in capo ai due soggetti:
il rapporto di servizio fra i convenuti e l’ente che ha subito il nocumento patrimoniale;
l’esistenza di un danno erariale causalmente collegabile con la condotta dei medesimi;
l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave giusta il disposto dell’art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.
In particolare, per il profilo causale, il danno patrimoniale subito dalla Provincia risulta essere “la diretta conseguenza del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo, quale strumento giuridico di acquisto del bene immobile, e la correlata vicenda in sede giudiziale che, in relazione al tempo occorso per la sua definizione, ha comportato un esborso sensibilmente superiore al valore del bene acquisito”.