Dare dello ”scioccarellino” ad un minore può integrare gli estremi dell’ingiuria
Anche un termine poco offensivo, come “scioccarellino”, se diretto nei confronti di un minore, integra il delitto di ingiuria, ex art. 594 c.p. E’ quanto ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 24 ottobre 2010, n. 38297.
La vicenda vedeva una donna rivolgere il termine in questione ad un ragazzo, in presenza di suoi coetanei, senza, a parere della stessa, intenzione di offenderlo o di ledere il suo decoro posto che, per raggiungere tale scopo, avrebbe senz’altro utilizzato una terminologia più “forte”.
In tema di tutela penale dell’onore, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, l’accertamento del carattere ingiurioso delle parole o delle frasi profferite implica la valutazione del contesto nel quale sono state pronunciate. L’apprezzamento, in concreto, della reale portata offensiva di una o più espressioni (verbali/grafiche, gestuali ecc.) compete al giudice del merito, ma è certo che esistono espressioni che oggettivamente (e dunque per l’intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) sono da considerarsi offensive in qualsiasi contesto, tranne che siano, riconoscibilmente, utilizzate loci causa.
In altre parole, in materia di tutela penale dell’onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene giuridico tutelato dalla norma, occorre fare riferimento a un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore, unitamente al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata esternata e alla coscienza sociale
Principio ribadito dai giudici di legittimità, secondo i quali la potenzialità offensiva di una determinata espressione non può essere valutata in astratto, ma deve essere contestualizzata ed apprezzata in concreto, in relazione alle modalità del fatto ed a tutte le circostanze che lo caratterizzano.
Nel caso di specie, sebbene l’epiteto in questione apparisse, astrattamente, di debole portata offensiva, deve però rilevarsi come nel contesto dei fatti esso fu idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona, tanto più in quanto diretto verso un minore di età e in presenza dei suoi coetanei.