Dati raccolti nelle verifiche fiscali utilizzabili anche laddove l’ispezione sia andata oltre “l’ambito oggettivo delineato dall’incarico di accesso”
I dati raccolti
dall’amministrazione finanziaria possono essere utilizzati ai fini
dell’accertamento sebbene l’attività sia andata oltre “l’ambito
oggettivo delineato dall’incarico di accesso”. A questa decisione è giunta la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 26321 del 16 dicembre 2009,
con cui ha accolto con rinvio il ricorso del fisco.
Gli Ermellini hanno spiegato che “le informazioni ed i dati raccolti nel
corso di una verifica fiscale sono utilizzabili per quantificare e
motivare il successivo accertamento anche oltre l’ambito oggettivo
delineato dall’incarico di accesso”.