Debiti per tasse e tributi? Niente ipoteca se il debito non supera gli 8.000 euro Cassazione civile , SS.UU., sentenza 22.02.2010 n° 4077
Storico intervento delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di riscossione coattiva dei crediti dello Stato.
Con la sentenza n. 4077/2010 qui in commento,
specifica che l’ipoteca immobiliare, quale garanzia reale al
soddisfacimento del creditore, è atto prodromico alla promozione di
esecuzione immobiliare e, pertanto, soggetta agli stessi limiti di
valore previsti per l’instaurazione di detta procedura, cioè euro
8.000,00.
Questa interpretazione si pone in contrasto con la
tesi dell’ente creditore che riteneva l’iscrizione legittima in forza
dell’interpretazione letterale degli articoli 76 e 77 drp 602/73
prevedono un importo limite per l’instaurazione di esecuzione
immobiliare e non per l’iscrizione di ipoteca.
boccia questa tesi affermando che, così come non è consentito agire in
via coattiva tramite espropriazione immobiliare per la tutela di
crediti per importi inferiori agli euro 8.000,00, allo stesso modo, non
è legittimo iscrivere ipoteca su beni immobili laddove l’importo
iscritto nel ruolo di riscossione sia inferiore al medesimo importo e
ciò perché l’ipoteca è di atto funzionale e strumentale alla tutela del
credito da realizzarsi, appunto, in via espropriativa.
si dimostra, così, in disaccordo con prospettazione della questione
offerta dai giudici di merito (Tribunale di Nola, sez. I, sentenza n.
408 del 17/03/2008; Tribunale di Bologna sentenza n. 1015/07 del 02
maggio 2007; Tribunale di Napoli, sez. dist. Casoria, sentenza n.
149/2006; Tribunale di Napoli, sez. X, sentenza n. 12785/2006) secondo
cui l’iscrizione ipotecaria godrebbe di autonomina ed indipendenza
rispetto al procedimento esecutivo., nonchè dal legislatore che, nel
riformare l’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, riconducendo alla
competenza delle Commissioni tributarie le impugnazioni delle ipoteche
di cui all’articolo 77, DPR 602/73, oltre che dei fermi dei beni mobili
registrati di cui all’articolo 86, DPR 602/73, ha escluso la natura
esecutiva degli stessi.
Diversamente le Sezioni Unite
ritengono che l’ipoteca, quale peso imposto al bene con finalità i
garantire il creditore, svolge la funzione sua propria in sede di
giudizio di esecuzione, garantendo al creditore c.d. “iscritto” il
soddisfacimento in via preferenziale sul ricavato della vendita.
questo
collegamento funzionale tra ipoteca e procedura espropriativa, dunque,
autorizza ad estendere all’ipoteca la disciplina prevista per
l’esecuzione, in virtù di un’interpretazione logica della medesima.
Quindi, che fine fa l’ipoteca eventualmente iscritta per importi inferiori?
nulla dice in proposito, né precisa chi ed in quanto tempo debba
procedere alla cancellazione, né chi deve accollarsi i costi di dette
operazioni né, tanto meno,quali siano gli effetti dell’eventuale
pignoramento immobiliare avente ad oggetto un bene su cui sia stata
impropriamente iscritta ipoteca.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
rilevato
che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa Gest Line
(oggi spe Equitalia Polis), D.M.G. ha proposto opposizione alla
iscrizione ipotecaria effettuata sull’immobile di sua proprietà, sito
in ****, asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di
una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso
credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 Euro;
che
nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare
di Stabia ha innanzitutto qualificato l’azione come opposizione
all’esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius,
giurisdizione), è passato all’esame del merito, all’esito del quale ha
annullato l’iscrizione perchè il credito garantito non arrivava agli
8.000,00 Euro previsti come limite minimo dal D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 77, e succ. mod.;
che la spa Equitalia Pois ha
impugnato l’anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la
violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. e) bis,
(nel testo in vigore dal 12/8/2006 per effetto della modifica
introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del
2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che
la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la
cognizione di qualsiasi controversia in materia d’iscrizioni ipotecarie
ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77; che con il secondo motivo
la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in quanto il Legislatore aveva fissato
il limite minimo di 8.000, 00 Euro solo per l’avvio della
espropriazione immobiliare, consentendo perciò d’iscrivere ipoteca
anche per importi inferiori alla predetta soglia; che così riassunte le
doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D.M. ha
notificato controricorso con il quale ha sostenuto l’infondatezza e,
ancor prima, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, che
rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 40 del 2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello
e non con ricorso per cassazione; che quest’ultima eccezione non può
essere condivisa perchè nel sistema all’epoca vigente, le sentenze
pronunciate sulle opposizioni all’esecuzione potè – vano essere
impugnate soltanto con ricorso per cassazione;
che tanto
puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema
di fermo di beni mobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, (che
appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il
fermo e stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di
natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in
tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle
Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per
ottenere il pagamento d’imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594); che nel
ricorso introduttivo la spa Equitalia ha sostenuto che la controversia
esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perchè riguardava la
legittimità o meno di un’ ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77;
che
nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha precisato che si era trattato di
un’iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura
tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3, del fascicolo
di primo grado del D.M.;
che tale documento, però, non
offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell’indicare il titolo del
debito non pagato, utilizza l’espressione “totale tributi/entrate”, che
per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare
l’erroneità della pronuncia impugnata;
che non emergendo
nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del
credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione
ritenuta dal giudice a quo;
che il primo motivo del
ricorso va, quindi, rigettato al pari, d’altronde, del secondo, a
proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto
preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche
l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può
essere iscritta se il debito del cotribuente non supera gli 8.000,00
Euro;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna
della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si
liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi,
oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
La
Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del
giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa Equitalia Polis
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010.
Cancellazione dell’ipoteca In effetti la sentenza è molto utile. Essendo io un avvocato tributarista, ho già ottenuto due sentenze favorevoli citando quella della Cassazione. E l’Equitalia ha cancellato l’ipoteca.