Decide il giudice italiano sul fallimento della società trasferita all’estero per evadere il fisco
Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano il fallimento di una
società trasferita all’estero al solo scopo di evadere le imposte.
Lo
hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che,
con la sentenza n. 8426 del 9 aprile 2010, hanno dichiarato infondato
il ricorso di un noto imprenditore.