DECRETI INGIUNTIVI DEL CONDOMINIO – NO ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Lo scorso 25 novembre la Terza Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha stabilito che se il decreto ingiuntivo per oneri condominiali non contiene
alcuna menzione del verbale dell’assemblea su cui è fondato, l’Agenzia
delle Entrate non può sottoporre a tassazione quel verbale, ma solo l’atto dell’Autorità
Giudiziaria.
Il fisco, in questo caso, aveva applicato l’imposta di registro non solo all’importo del decreto ingiuntivo pagato dal condomino moroso, ma anche al verbale d’assemblea. Il condominio si era difeso sostenendo che in tal modo si finiva per tassare illegittimamente il contribuente con una doppia imposizione.
La Commissione ha accolto il ricorso, ma attenzione: l’applicazione della doppia imposizione è sempre più frequente e, anche se si tratta di importi modesti, ricordiamo che l’amministratore di condominio ha l’obbligo di agire nell’interesse collettivo e di conoscere a fondo la legislazione in materia. Perciò, prima di pagare coi soldi dei condomini, è bene informarsi e fare, quando se ne dia il caso, la giusta opposizione.