Decreto ingiuntivo, opposizione, chiamata del terzo, precisazioni Tribunale Varese, sentenza 05.02.2010
L’opponente a decreto ingiuntivo, non potendo chiedere, nella sua
qualità di convenuto sostanziale, lo spostamento dell’udienza (comma 2)
in quanto non ancora fissata e non potendo soprattutto notificare
l’opposizione a soggetto diverso da chi ha ottenuto il decreto
ingiuntivo, non può che richiedere al giudice, con lo stesso atto di
opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale
ritiene comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle
considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Il
giudice, previa autorizzazione alla chiamata, deve provvedere alla
prima udienza di comparizione, come indicata nell’atto di opposizione
dal convenuto sostanziale. (1-10)
(1) In materia di opposizione a decreto ingiuntivo e giudice di pace, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 05.01.2010 n° 28.
(2) In tema di opposizione a decreto ingiuntivo e petitum, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 01.12.2009 n° 25286.
(3) In tema di condominio ed opposizione a decreto ingiuntivo, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.11.2009 n° 24658.
(4) Si veda il focus di BUFFONI, Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.: i principi giurisprudenziali.
(5) In materia di decreto ingiuntivo e giudizio di ottemperanza, si veda TAR Puglia-Bari, sez. I, sentenza 20.10.2009 n° 2437.
(6) In materia di opposizione a decreto ingiuntivo e fattura, si veda Tribunale Bari, sez. II civile, sentenza 07.09.2009 n° 2597.
(7) In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si vedano Cassazione civile, sez III, sentenza 27.05.2008 n° 13762 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 21.05.2008 n° 12842.
(8) In tema di nullità del decreto ingiuntivo, si veda Tribunale Lecce, sez. Maglie, sentenza 16.06.2009 n° 201.
(9) In tema di decreto ingiuntivo e credito unitario, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 27.05.2008 n° 13791.
(10) Si veda il focus: Il decreto ingiuntivo: la casistica giurisprudenziale recente.Tribunale di Varese
Sezione I Civile
Ordinanza 5 febbraio 2010
(Giudice Buffone)
Rileva
1) L’opponente, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto di chiamare in causa un terzo;
2)
La chiamata è tempestiva ed ammissibile poiché, in tema di procedimento
di ingiunzione, l’opponente – debitore, che mantiene la posizione
naturale di convenuto – qualora intenda chiamare in causa un terzo – ha
l’onere di chiederne l’autorizzazione al giudice, a pena di decadenza
con l’atto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio
direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima
udienza, non ancora fissata (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 13272 del
16 luglio 2004);3) Ciò nondimeno è inammissibile la richiesta
di spostamento dell’udienza di prima comparizione. Ed, infatti,
all’opponente è preclusa, nella qualità di convenuto sostanziale, la
facoltà di chiedere lo spostamento dell’udienza (Cass. civ. sez. I, n.
8718 del 27 giugno 2000) in caso di chiamata del terzo (ex multis Cass.
civ. 27 gennaio 2003 n. 1185), dovendo il giudice provvedere sulla
vocatio del terzo alla prima udienza di comparizione;4) La
verità è che l’art. 269 C.P.C., che disciplina le modalità della
chiamata del terzo in causa, non si concilia col il procedimento
instaurato tramite l’opposizione al decreto ingiuntivo, dovendo in ogni
caso, l’opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto
decreto in quanto originariamente le parti non possono essere che colui
che ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la
domanda è diretta (già cit. Cass. civ. 8718/2000). Tutto ciò non toglie
che l’opponente possa avere interesse a chiamare un terzo estraneo al
giudizio monitorio (Cass. 1188/95). In tal caso non gli rimane che
richiedere l’autorizzazione al giudice ed al riguardo il riferimento
normativo, “sia pure in via analogica, è lo stesso art. 269 comma 2
C.P.C. che disciplina l’ipotesi in cui l’interesse dell’attore sorga a
seguito della comparsa di risposta del convenuto e che va coordinato
con il particolare procedimento conseguente all’opposizione” (Cass.
civ. 8718/2000 cit.). In definitiva l’opponente a decreto ingiuntivo,
non potendo chiedere, nella sua qualità di convenuto sostanziale, lo
spostamento dell’udienza (comma 2) in quanto non ancora fissata e non
potendo soprattutto notificare l’opposizione a soggetto diverso da chi
ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non può che richiedere al giudice,
con lo stesso atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in
giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base
dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute
nel ricorso per decreto ingiuntivo;5) Il giudice, previa
autorizzazione alla chiamata, deve provvedere alla prima udienza di
comparizione, come indicata nell’atto di opposizione dal convenuto
sostanziale.P.Q.M.
letto ed applicato l’art. 269, comma II, c.p.c.
DICHIARA
ammissibile la chiamata del terzo,
AUTORIZZA
la chiamata del terzo
FISSA
nuova udienza di prima comparizione in data 11 giugno 2010, ore 11.30.
ONERA
il convenuto sostanziale di chiamare in causa il terzo nel rispetto dei termini di cui all’art. 163-bis c.p.c..