Decreto ingiuntivo, opposizione, sentenza, sostituzione, conseguenze Cassazione civile , SS.UU., sentenza 22.02.2010 n° 4071
L’estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una
decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell’opposizione
proposta contro un decreto ingiuntivo, fa passare in giudicato il
decreto opposto, secondo quanto prevede l’art. 653 comma 1 c.p.c..
L’estinzione
del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una decisione di
accoglimento, in primo grado o in appello, dell’opposizione proposta
contro un decreto ingiuntivo, estingue l’intero processo, secondo
quanto prevede l’art. 393 c.p.c.. (1-12)
(1) In tema di decreto ingiuntivo ed opposizione, si veda Tribunale Varese, sentenza 05.02.2010.
(2) Si veda l’eBook BUFFONI, Decreto ingiuntivo: eBook n. 3/2010 della collana Massimario.
(3) In materia di opposizione a decreto ingiuntivo e giudice di pace, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 05.01.2010 n° 28.
(4) In tema di opposizione a decreto ingiuntivo e petitum, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 01.12.2009 n° 25286.
(5) In tema di condominio ed opposizione a decreto ingiuntivo, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.11.2009 n° 24658.
(6) Si veda il focus di BUFFONI, Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.: i principi giurisprudenziali.
(7) In materia di decreto ingiuntivo e giudizio di ottemperanza, si veda TAR Puglia-Bari, sez. I, sentenza 20.10.2009 n° 2437.
(8) In materia di opposizione a decreto ingiuntivo e fattura, si veda Tribunale Bari, sez. II civile, sentenza 07.09.2009 n° 2597.
(9) In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si vedano Cassazione civile, sez III, sentenza 27.05.2008 n° 13762 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 21.05.2008 n° 12842.
(10) In tema di nullità del decreto ingiuntivo, si veda Tribunale Lecce, sez. Maglie, sentenza 16.06.2009 n° 201.
(11) In tema di decreto ingiuntivo e credito unitario, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 27.05.2008 n° 13791.
(12) Si veda il focus: Il decreto ingiuntivo: la casistica giurisprudenziale recente.SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 16 – 22 febbraio 2010, n. 4071
(Presidente Carbone – Relatore Nappi)Svolgimento del processo
Il
17 aprile 1997 il Presidente del Tribunale di. Brindisi ingiunse al
Comune di Ceglie Messapica di pagare all’avv. A. D. la somma di L.
94.795.000 per compensi professionali.Contro il decreto
ingiuntivo propose opposizione il Comune di Ceglie Messapica e il
tribunale, revocato il decreto, ridusse l’importo del credito vantato
dal professionista. La decisione del tribunale fu però cassata con
rinvio dalla Corte di cassazione, in quanto assunta in composizione
monocratica anziché collegiale.Il giudizio fu quindi riassunto
dall’avv. A. D., ma quando era già decorso il prescritto termine
annuale e al solo scopo di ottenere la dichiarazione di estinzione del
processo e di esecutività del decreto ingiuntivo. E in tal senso
provvide in effetti il tribunale con l’ordinanza ora impugnata per
cassazione, ritenendo applicabile l’art. 653 c.p.p., che prevede la
dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel caso
di estinzione del giudizio di opposizione.Per la cassazione di
questa ordinanza ha proposto ricorso il Comune di Ceglie Messapica in
ragione di due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso
l’avv. A. D..La seconda sezione civile di questa corte, cui il
ricorso era stato assegnato, ne ha sollecitato la rimessione alle
Sezioni unite.Ha rilevato infatti un contrasto di
giurisprudenza sugli effetti dell’estinzione del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di mancata riassunzione in
seguito a rinvio da parte della Corte di Cassazione.Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1.
Occorre preliminarmente dare conto dell’eccezione d’inammissibilità del
ricorso proposta dal resistente avv. A. D., che esclude la
ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. dell’ordinanza
dichiarativa dell’estinzione del giudizio, in quanto solo reclamabile a
norma dell’art. 308 c.p.c.L’eccezione è tuttavia infondata,
perché nel procedimento camerale previsto dall’art. 30 della legge 13
giugno 1942, n. 794, per la decisione sull’opposizione a decreto
ingiuntivo relativo a onorari di avvocato, l’ordinanza che decide il
merito della opposizione e comunque definisce il giudizio, è
impugnabile solo con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111
Cost., essendo definita inoppugnabile dalla legge (Cass., sez. II, 18
febbraio 1978, n. 798, m. 390128, Cass., sez. un., 23 marzo 1999, n.
182, m. 524455).Sicché è certamente ricorribile per cassazione
l’ordinanza con la quale il Tribunale di Brindisi ha definito il
giudizio di opposizione promosso dal Comune di Ceglie Messapica,
dichiarando l’estinzione del processo e l’esecutorietà del decreto
opposto.2. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione degli art. 28, 29, 30 legge n.
794 del 1942 e degli art. 647, 653, 307, 309, 393 c.p.c.Sostiene
che l’art. 653 c.p.c., relativo al giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo, non è applicabile allo speciale giudizio di opposizione
all’ingiunzione prevista per la liquidazione degli onorari di avvocato,
che è regolato dall’art. 29 legge n. 794 del 1942. Del resto, aggiunge,
nello speciale procedimento previsto dall’art. 30 legge n. 794 del 1942
non è obbligatoria l’assistenza di un difensore; e quindi non sono
applicabili le disposizioni che implichino l’iniziativa della parte, in
quanto richiederebbero una conoscenza di regole giuridiche
incompatibile con una difesa personale non tecnica. Sicché è solo il
professionista attore che ha l’onere di provvedere alla riassunzione
del giudizio di rinvio a seguito di cassazione.Il motivo è infondato.
Infatti,
quando un decreto ingiuntivo sia stato adottato per i compensi
professionali di un avvocato, al giudizio di opposizione si applicano
certamente gli art. 28, 29 e 30 legge n. 794 del 1942; ma per tutto
quanto non previsto da queste disposizioni speciali, il giudizio è
regolato dalle norme sull’ordinario giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo (Cass., sez. II, 16 maggio 1981, n. 3225, m. 413803, Cass.,
sez. un., 23 marzo 1999, n. 182, m. 524454, Cass., sez. II, 17 dicembre
1996, n. 11.258, m. 501373). Ne consegue che trova applicazione l’art.
653 c.p.c.3. Con il secondo motivo l’amministrazione ricorrente
eccepisce in via subordinata l’illegittimità costituzionale dell’art.
653 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., laddove
prevede che l’estinzione del processo per inattività delle parti
finisce per giovare all’attore, per l’effetto che ne consegue, di
esecutorietà dei decreto ingiuntivo opposto.Sostiene che la
norma censurata, accollando così all’opponente, convenuto sostanziale,
l’onere dell’impulso processuale, riconosce un ingiustificato
privilegio all’attore che agisca con rito monitorio, discriminando
irragionevolmente l’attore che agisca con le forme ordinarie.Nei
termini in cui viene enunciata, la questione di costituzionalità
presuppone che l’estinzione del Giudizio di opposizione renda sempre
esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, secondo la previsione
dell’art. 653 c.p.c., anche quando si verifichi nella fase di rinvio
conseguente a una pronuncia di cassazione, benché l’art. 393 c.p.c.
preveda invece che l’estinzione del giudizio di rinvio comporti
l’estinzione dell’intero processo.Sennonché, come rilevato
dalla seconda sezione civile, questa interpretazione del rapporto tra
l’art. 393 e l’art. 653 c.p.c. è controversa nella giurisprudenza di
questa corte, che ha espresso in proposito tre distinti orientamenti.
Ed è evidente che la questione di costituzionalità proposta dal
ricorrente risulterebbe rilevante solo se la soluzione del contrasto
giurisprudenziale avvalorasse la conclusione che l’art. 653 c.p.c. è
applicabile anche nel caso in esame.4. Occorre dunque dare
conto dei termini del contrasto giurisprudenziale manifestatosi con
riferimento alla questione dell’applicabilità dell’art. 393 c.p.c.
ovvero dell’art. 653 c.p.c. nel caso in cui l’estinzione del giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo sopravvenga nella fase conseguente
a pronuncia di cassazione con rinvio.Secondo una prima
decisione, “qualora alla pronuncia di un decreto ingiuntivo (nella
specie, emanato dal giudice di pace) sia seguita opposizione, questa
sia stata rigettata con sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva,
e tale sentenza sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla S.C.,
alla mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio consegue non
già l’estinzione tout court dell’intero procedimento, giusta disposto
dell’art. 393 c.p.c. (estinzione destinata a travolgere, per l’effetto,
lo stesso procedimento monitorio e la stessa efficacia esecutiva del
decreto), bensì la applicazione della (nella specie, prevalente)
disposizione di cui al successivo art. 653, che ripone la sua ragion
d’essere nella natura stessa del decreto d’ingiunzione (quella, cioè,
di una condanna con riserva), sicché all’estinzione del procedimento di
rinvio per mancata riassunzione consegue la definitiva
cristallizzazione dell’efficacia esecutivo del decreto medesimo”
(Cass., sez. III, 25 marzo 2003, n. 4378, m. 561406). E come ben
chiarisce l’ordinanza di rimessione, secondo questa pronuncia non si
tratta di stabilire in astratto se debba prevalere l’art. 653 c.p.c.
ovvero l’art. 393 c.p.c., quanto di stabilire caso per caso se nelle
fasi e nei gradi precedenti l’estinzione siano state pronunciate
decisioni che, secondo un sistema definito anche dagli art. 310 e 338
c.p.c., precludano la possibilità di riconoscere al decreto ingiuntivo
opposto gli effetti previsti dall’art. 653 c.p.c. per il caso di
estinzione.In una seconda decisione, che alla prima
esplicitamente si richiama, si è affermato che, “in tema di effetti del
giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
qualora alla pronuncia del decreto sia seguita opposizione, questa sia
stata accolta, e la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata
con rinvio dalla Corte di cassazione, alla mancata riassunzione del
giudizio in sede di rinvio consegue non già l’estinzione dell’intero
procedimento, giusta il disposto dell’art. 393 c.p.c., bensì
l’applicazione della specifica disciplina di cui al successivo art.
653, a mente del quale in caso di estinzione del processo di
opposizione il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia
esecutiva, che ripone la sua ragion d’essere nella natura di condanna
con riserva del decreto d’ingiunzione, sicché all’estinzione del
procedimento di rinvio per mancata riassunzione consegue l’efficacia
esecutiva del decreto medesimo. Né può verificarsi la prescrizione del
diritto (ove dall’inizio del procedimento monitorio sia trascorso il
tempo necessario per la prescrizione), mettendo nel nulla l’effetto
sospensivo permanente previsto dall’art. 2945 c.c., atteso che per il
disposto della norma citata (allo stesso modo di quanto statuito
dall’art. 338 c.p.c. nel caso di estinzione del giudizio d’appello e
passaggio in giudicato della sentenza impugnata) l’estinzione del
processo consuma il diritto d’opposizione e non incide sul decreto
opposto” (Cass., sez. III, 11 maggio 2005, n. 9876, m. 581434).Tuttavia
questa pronuncia, essendo relativa a un caso in cui la sentenza cassata
con rinvio era stata di accoglimento dell’opposizione proposta avverso
il decreto ingiuntivo, è solo apparentemente conforme alla prima
decisione, relativa, come s’è visto, a un caso in cui la sentenza
cassata con rinvio era stata di rigetto dell’opposizione proposta
avverso il decreto ingiuntivo.Infatti nella motivazione di
Cass., sez. III, 25 marzo 2003, n. 4378, cit., si era precisato che “se
l’opposizione sia accolta in tutto o in parte ed il decreto revocato,
l’estinzione del giudizio in appello produrrà il passaggio in giudicato
della sentenza e non l’acquisto di esecutorietà del decreto; se
l’opposizione sia accolta in parte, la sentenza sia confermata in
appello e questa venga cassata con rinvio non sulla esistenza del
debito, ma sull’accertamento della sua misura, l’estinzione del
giudizio in sede di rinvio non produrrà acquisto di esecutorietà al
decreto, ma determinerà il passaggio in giudicato della sentenza
d’appello per la parte non cassata”.Con una terza più recente
decisione, infine, si è affermato che, “qualora alla pronunzia sul
decreto sia seguita opposizione e questa sia stata accolta, e
successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con
rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto in termine
non trova applicazione il disposto dell’art. 653 c.p.c., a mente del
quale a seguito dell’estinzione del processo di opposizione il decreto
che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto
dell’art. 393 c.p.c., alla stregua dei quale alla mancata riassunzione
consegue l’estinzione dell’intero procedimento e, quindi, l’inefficacia
anche del decreto ingiuntivo opposto” (Cass., sez. L., 15 maggio 2007,
n. 11095, n. 596798).Le decisioni effettivamente in contrasto
sono dunque le due più recenti, che propongono soluzioni opposte con
riferimento allo stesso caso di cassazione della sentenza di
accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Mentre una
soluzione intermedia è quella proposta dalla prima più risalente
decisione, relativa a un caso di cassazione di una sentenza di rigetto
dell’opposizione a decreto ingiuntivo.5. Come riconoscono tutte
le decisioni citate, la questione in esame, benché attenga certamente
anche alla natura del giudizio di rinvio quale fase rescissoria del
giudizio di cassazione, esige nondimeno un inquadramento nell’ambito
della più generale disciplina degli effetti dell’estinzione del
processo. E in questa prospettiva viene in rilievo innanzitutto l’art.
338 c.p.c., quale applicazione della più generale disposizione
dell’art. 310 c.p.c. sulla sopravvivenza delle sentenze di merito
pronunciate nel corso del processo estinto.Stabilisce infatti
l’art. 338 c.p.c. che “l’estinzione del procedimento di appello o di
revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 fa passare
in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati
gli effetti con provvedimenti pronunciati, nel procedimento estinto”. E
la giurisprudenza, come la dottrina prevalente, riconosce che l’art.
653 comma 1 c.p.c. sia applicazione di un principio analogo, perché,
quando prevede che l’estinzione del giudizio di opposizione rende
esecutivo il decreto opposto, attribuisce in realtà al decreto
efficacia di giudicato (Cass., sez. III, 17 agosto 1973, n. 2346, m.
365680).A questa disciplina degli effetti dell’estinzione
sembra derogare l’art. 393 c.p.c., che, contrariamente a quanto l’art.
338 c.p.c. dispone per l’estinzione del giudizio d’appello, cui
consegue il passaggio in giudicato della sentenza appellata, prevede
invece l’estinzione dell’intero processo come conseguenza
dell’estinzione del giudizio di rinvio.L’art. 393 c.p.c.
preserva solo l’efficacia vincolante della pronuncia di cassazione,
sebbene si riconosca che l’estinzione non può ovviamente “toccare le
sentenze che, avendo definito il giudizio rispetto ad alcune delle
domande o ad alcuni capi delle stesse, siano passate in giudicato, non
essendo state investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo
formato oggetto della pronunzia di accoglimento di questo” (Cass., sez.
I, 30 dicembre 1994, n. 11296, m. 489466).Tuttavia la ragione
di questa apparente deroga dell’art. 393 c.p.c. al sistema
dell’estinzione viene concordemente individuata nell’efficacia della
sentenza d’appello, che è sempre sostitutiva della sentenza di primo
grado, sia quando la riformi sia quando la confermi. Sicché non
potrebbe acquisire efficacia di giudicato una sentenza che, essendo
ormai sostituita dalla sentenza d’appello, rimane anch’essa travolta
dalla cassazione della decisione sostitutiva. E quindi la deroga è in
realtà solo apparente e comunque coerente con il sistema definito dagli
artt. 310 e 338 c.p.c., appunto perché solo dopo la pronuncia del
giudice d’appello la sentenza di primo grado perde quell’efficacia cui
possa riconoscersi una stabilizzazione in conseguenza dell’estinzione
del processo.6. L’esigenza di preservare la coerenza con il
sistema generale degli effetti dell’estinzione, dunque, impone che
anche la questione dei rispettivi limiti di applicabilità degli artt.
393 e 653 c.p.c. vada risolta stabilendo se ed eventualmente quando la
sentenza che decide sull’opposizione abbia efficacia sostitutiva del
decreto opposto.In proposito una giurisprudenza costante e la dottrina prevalente sono concordi nell’affermare che solo
la sentenza di accoglimento anche parziale dell’opposizione sostituisce
comunque il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto dispone l’art.
653 comma 2 c.p.c. (Cass., sez. L., 20 maggio 2004, n. 9626, m. 572971,
Cass., sez. III, 12 febbraio 1994, n. 1421, m. 485292). La sentenza di
rigetto dell’opposizione, invece, non si sostituisce al decreto
opposto, perché, “in tal caso, il titolo esecutivo è costituito dal
decreto ingiuntivo e non dalla sentenza che integralmente lo conferma”,
come dispone l’art. 653 comma 1 c.p.c. (Cass., sez. I, 30 dicembre 1968, n. 4082, m. 337734, Cass., sez. III, 3 giugno 1978, n. 2795, m. 392219).Ne
consegue che, in coerenza con questa distinzione fondata sul testo
dell’art. 653 c.p.c., vanno tratte le seguenti conclusioni:a)
l’estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una
decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell’opposizione
proposta contro un decreto ingiuntivo, fa passare in giudicato il
decreto opposto, secondo quanto prevede l’art. 653 comma 1 c.p.c.;b)
l’estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una
decisione di accoglimento, in primo grado o in appello,
dell’opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo, estingue
l’intero processo, secondo quanto prevede l’art. 393 c.p.c..Né
a queste conclusioni è di ostacolo la considerazione per gli effetti
vincolanti che l’art. 393 c.p.c. riconosce alla sentenza di cassazione
con rinvio, “anche nel nuovo processo che sia instaurato con la
riproposizione della domanda” dopo l’estinzione del processo. Infatti
l’effetto di vincolo che dalla sentenza di cassazione con rinvio può
derivare è solo quello riconosciuto dall’art. 384 c.p.c.
all’enunciazione del principio di diritto e alle statuizioni sul
processo contenute nella decisione della corte. Sicché quel vincolo è
condizionato all’esito degli accertamenti di fatto demandati al giudice
del merito, quando non si tratti di statuizioni sul processo, che qui
non rilevano, perché comunque direttamente demolitorie degli atti
dichiarati invalidi. E dunque il decreto opposto non può risultare
privato di efficacia senza il previo accertamento dei fatti che la
Corte di cassazione non può conoscere.Il decreto opposto
potrebbe risultare immediatamente rimosso solo quando ulteriori
accertamenti di fatto non siano necessari, ma perché in tal caso,
secondo quanto prevede l’art. 38 4 comma 2 c.p.c., la Corte di
cassazione deve decidere la causa nel merito, con una pronuncia che può
avere gli effetti sostitutivi di una pronuncia di accoglimento anche
solo parziale dell’opposizione.7. Nel caso in esame, come s’è
visto, la decisione che fu cassata con rinvio dalla Corte di cassazione
aveva in parte accolto l’opposizione del Comune di Ceglie Messapica e
revocato dunque il decreto opposto. Ne consegue che la cassazione di
quella decisione comportò l’estinzione dell’intero processo,
travolgendo anche il decreto già revocato.Il caso in esame va
dunque risolto in applicazione dell’art. 393 c.p.c., non dell’art. 653
c.p.c.; e questa conclusione rende irrilevante la questione di
legittimità costituzionale proposta dal ricorrente.L’ordinanza
impugnata va pertanto cassata. Ma non occorre disporre il rinvio della
decisione al giudice del merito, perché, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, questa corte può decidere nel merito e
dichiarare che l’estinzione dell’intero processo si estende alla fase
monitoria e priva di effetti anche il decreto ingiuntivo opposto.Considerata l’incertezza giurisprudenziale che ha dato luogo alla controversia, si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La
Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e
decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del processo e privo di
effetti il decreto ingiuntivo opposto.Compensa le spese.