DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DEL CONSUMO
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DEL CONSUMO, A NORMA
DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2003, N. 229.
R E L A Z I O N E
1. PREMESSA.
Il presente decreto legislativo costituisce l’attuazione della delega
conferita al Governo con la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi
urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
semplificazione – legge di semplificazione per il 2001.
I termini della delega sono stati prorogati prima dall’articolo 2 della
legge 27 luglio 2004, n. 186, legge di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e, successivamente, dall’articolo 7
della legge 27 dicembre 2004, n. 306.
In particolare, l’articolo 7 della legge n. 229 del 2003 ha delegato il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, ai sensi e secondo
i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della stessa legge n. 229 del 2003, e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi richiamati.
Nell’esercizio di tale delega, il Ministero delle attività produttive si è
avvalso del prezioso contributo fornito dalla Commissione di studio istituita
con decreto ministeriale 23 dicembre 2002, presieduta dal professore
Guido Alpa e composta da alcuni tra i massimi esperti della materia.
Il frutto del lavoro della commissione è stato recepito nel presente
articolato, che ha tenuto conto delle osservazioni delle associazioni di
settore maggiormente rappresentative e ha accolto la quasi totalità delle
valutazioni contenute nei pareri ampiamente favorevoli resi
rispettivamente: dalla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2004, dal Consiglio
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di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza generale
del 20 dicembre 2004 e dalle competenti Commissioni parlamentari (X
Commissione permanente – Attività produttive, commercio e turismo della
Camera dei deputati e 10ª Commissione permanente – Industria,
commercio, turismo del Senato della Repubblica) nelle date del 9 e del 10
marzo 2005. Dei suggerimenti non recepiti si dà conto nel prosieguo della
presente relazione.
L’esigenza di raccogliere in un unico testo legislativo le disposizioni
vigenti in materia di tutela del consumatore, pur segnalata da una dottrina
ormai cospicua, per dovizia di contributi e per vastità di aree indagate, non
era stata fino a ora soddisfatta in via ufficiale.
Anche i tentativi sostenuti per scopi scientifici non potevano
modificare il contesto normativo, limitandosi a promuovere una
interpretazione coordinata delle disposizioni vigenti.
Confrontando il nostro ordinamento con quello dei Paesi membri
dell’Unione europea più evoluti in questo settore, il modello normativo
italiano evidenziava una grave lacuna, per molteplici ragioni.
Da un lato, era registrata la difficoltà di accorpare in un unico
contenitore disposizioni approvate in diversi momenti della recente storia
legislativa italiana. Dall’altro, si sottolineava la complessità del
coordinamento delle disposizioni vigenti, in particolare di quelle di
derivazione comunitaria.
Non si può trascurare, poi, il dubbio, di natura scientifica, piuttosto
che pratica, secondo cui la riunione in un unico testo di disposizioni
afferenti ai diversi ambiti coinvolgenti il consumatore avrebbe potuto
accentuare la differenza di regime a cui sono sottoposti i rapporti tra
imprenditori ed i rapporti tra questi ultimi ed i consumatori.
La carenza dell’ordinamento nazionale è divenuta con il tempo ancora
più evidente, attesa la politica di protezione dei consumatori affermata in
sede comunitaria e ribadita, ancora di recente, dalla Commissione europea
nella Comunicazione relativa agli anni 2002-2006. Nella stessa direzione si
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pongono i suggerimenti emersi dalla discussione nell’ambito della cultura
giuridica, economica e politica dei Paesi membri.
I dubbi che ancora sussistevano sull’opportunità di redigere un
quadro di principî inerenti esclusivamente l’area del diritto contrattuale
riguardante i rapporti posti in essere con i consumatori, oggi non hanno
più alcun fondamento, dal momento che si tratta di un orientamento ormai
irreversibile.
In ambito comunitario si è da tempo affermato – normativamente e
politicamente – l’indirizzo volto ad armonizzare e coordinare in modo
sistematico le regole concernenti i rapporti con i consumatori. È appena
agli albori, invece, l’iniziativa di armonizzare le regole generali sul contratto,
senza distinzione dei ruoli assunti dalle parti. Nonostante alcune
risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri della CE, al
momento la Commissione europea sembra molto cauta ad avviare questo
più vasto e ulteriore processo di normazione unitaria.
D’altra parte, al di là dei problemi di natura giuridica, le finalità di
tutela dei consumatori, degli utenti e, per alcuni aspetti, dei risparmiatori,
sono ormai divenute prioritarie negli interventi dell’Unione europea.
Il codice del consumo, peraltro, non comprende solo le regole di
disciplina del contratto, ma racchiude anche le norme riguardanti ogni fase
in cui il consumatore è coinvolto in relazioni giuridiche con i soggetti della
catena di produzione e distribuzione di prodotti e servizi.
Infatti, nel corpo delle regole riguardanti i consumatori devono
includersi disposizioni che concernono la fase anteriore alla formazione del
contratto. In questo ambito si situano il momento in cui avviene il contatto
sociale tra le parti, i rapporti tra i consumatori e le istituzioni pubbliche, le
relazioni associative, gli effetti del consumo del bene o dell’uso di un
servizio.
Questi aspetti riguardano senz’altro la materia del consumo e
completano il quadro delle regole più propriamente riferite al diritto
contrattuale.
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2. ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO DEI CONSUMATORI.
La necessità di riordinare e armonizzare la normativa in tema di
tutela dei consumatori e degli utenti rappresenta, in modo esplicito, la
principale finalità perseguita con l’attività di compilazione concretizzatasi
nel codice del consumo. Anche al di là dei riferimenti di natura giuridica,
tale obiettivo trova solide giustificazioni formali nelle teorie economiche e
commerciali sui processi di acquisto e di consumo.
Tali dottrine, infatti, rappresentano l’esito di una complessa
evoluzione, che parte dai modelli classici e neoclassici sul consumatore,
incentrate sugli assiomi della razionalità assoluta e della completa
informazione degli attori economici.
Le più moderne tesi ricostruttive sono state radicalmente riformulate,
grazie al contributo dei primi studiosi, che hanno introdotto principî di
analisi sociologica e psicologica nella più generale “teoria del consumatore”.
Lo sviluppo dei nuovi studi ha consentito di identificare le dimensioni
connotanti la strutturale debolezza del consumatore. Ne è derivato un ricco
quadro concettuale, idoneo a descrivere e interpretare comportamenti e
processi d’acquisto. In questa cornice, si delineano i principî sottostanti al
fabbisogno di tutela del consumatore.
È proprio il portato di tali teorie che, in modo più o meno esplicito, ha
guidato tanto il processo di riordino e armonizzazione delle norme, quanto
il risalto attribuito alla finalità di tutela del consumatore nella “regolazione
e nell’esercizio di tutte le attività economiche”.
La codificazione della normativa in materia di tutela dei consumatori
e degli utenti è stata condotta, pertanto, con riferimento a un contorno di
teorie e modelli concettuali consolidati, nella letteratura economica sul
comportamento del consumatore e, più in generale, negli studi delle
tecniche di mercato e del marketing.
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In particolare, la struttura e l’articolazione del codice sono state
ispirate ai modelli sul processo d’acquisto del consumatore, che ne
evidenziano i principali stadi in una logica sequenziale.
In tale senso, le norme del codice sono da considerarsi in piena
sintonia con la teoria delle fondamentali fasi del processo. Si parte da
quelle volte a favorire l’educazione e l’informazione del consumatore nei
momenti corrispondenti all’emergere dei bisogni e dei desideri di acquisto e
possesso, concernenti beni e servizi di consumo.
Si prosegue con le fasi che tutelano il consumatore, nel delicato stato
della raccolta di informazioni da fonti istituzionali, commerciali, personali
ed empiriche. Si considerano ancora i momenti che sostengono la
razionalità e la trasparenza dei processi valutativi sulle alternative di scelta
del consumatore. Si prevedono norme tese a garantire la correttezza dei
processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni
d’acquisto, l’uso e il consumo.
A conclusione di tale sequenza sono state poste le norme concernenti
le interazioni commerciali da cui hanno origine le valutazioni di
soddisfazione o insoddisfazione, nonché i comportamenti relazionali,
considerando come tali anche quelli di natura conflittuale.
Per ciascuna fase del processo d’acquisto, la normativa vigente è stata
armonizzata e coordinata, anche con riferimento alle teorie economiche sul
consumo e ai modelli di analisi che consentono di interpretare i moventi e i
comportamenti d’acquisto, con una duplice finalità: a) valutare la natura e
la portata delle asimmetrie di cui soffre la domanda nei processi di
marketing; b) verificare l’efficacia della normativa vigente, ai fini di tutela
del consumatore e dell’utente.
La complessa e variegata normativa sulla tutela del consumatore, ora
riordinata nel codice, risulterà più agevolmente fruibile da parte dei
destinatari. La maggiore chiarezza e sistematicità delle norme sarà
pienamente apprezzata nelle fasi di contenzioso e di attuazione della tutela.
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Ma il riassetto normativo assumerà una decisa rilevanza anche in un
momento anteriore, per molti versi più importante, realizzando una
obiettiva funzione deterrente di comportamenti commercialmente o
legalmente scorretti a danno dei consumatori.
Il codice muove da alcune consolidate definizioni sulla natura degli
interventi di tutela del consumatore: “insieme di politiche ed azioni attuate
per assicurare che tutti i consumatori ottengano ciò che vorrebbero
veramente (se fossero pienamente informati)”.
La redazione delle singole norme è ispirata dagli approfondimenti che
in diverse aree disciplinari (dalla psicologia economica, alla finanza
comportamentale, alle tecniche di mercato) sono stati condotti per
descrivere e interpretare gli effettivi scostamenti fra la condizione ideale,
postulata dai modelli microeconomici classici e neoclassici, e quella
effettiva, riscontrabile nelle moderne economie di mercato.
Oltre al modello basato sulla distinzione delle fasi del processo
d’acquisto, il riferimento esplicito del codice è costituito dalle più rilevanti e
ricorrenti aree di debolezza del consumatore e, in particolare, dalle
asimmetrie della domanda, non solo di natura informativa.
Infine, la logica della tutela “preventiva” del consumatore è rinforzata
mediante l’integrazione della normativa vigente, con alcuni riferimenti,
particolarmente innovativi, ai principi dell’educazione del consumatore.
Per “educazione del consumatore” si è inteso il processo mediante il
quale il consumatore apprende il funzionamento del mercato e la cui
finalità consiste nel migliorare la capacità di agire in qualità di acquirente o
di consumatore dei beni e dei servizi, che sono giudicati maggiormente
idonei allo sviluppo del proprio benessere.
Ne è conseguito il tentativo di introdurre espliciti riferimenti
all’educazione del consumatore, quale attività o processo informativo o di
istruzione che non abbia quale oggetto il bene o il servizio di una specifica
impresa o marca, ma la categoria generale alla quale il bene o il servizio
appartiene.
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In tale contesto, il processo educativo non assume in alcun modo
finalità promozionale del consumo, ma si limita a evidenziare quali attributi
dell’offerta siano da valutarsi per poter inferire le prestazioni del prodotto, e
quali attributi, seppure non visibili o non valutabili a priori, siano
maggiormente influenti sulle prestazioni. Inoltre, l’educazione, deve
permettere al consumatore di conoscere la dinamica temporale e causale
con cui i legami fra attributi e prestazioni siano soliti manifestarsi.
Pertanto, il richiamo all’educazione del consumatore è volto
all’esemplificazione delle caratteristiche tecniche che rendono percepibili e
misurabili i diversi attributi dei prodotti, nonché i loro effetti nel tempo. A
questo obiettivo si affianca il fine di limitare le più frequenti distorsioni
percettive di cui i consumatori soffrono in fase di raccolta, elaborazione e
valutazione delle informazioni relative alle diverse categorie di beni e servizi
da acquistare.
3. LA COMPETENZA LEGISLATIVA.
Le regole raccolte nel “codice” sono tutte di matrice e di competenza
statale. La legislazione regionale che, a partire dalla metà degli anni
Settanta, è stata via via emanata sulla base del testo originario dell’articolo
117 della Costituzione, si fondava, essenzialmente, sulla competenza
regionale concorrente in materia di “fiere e mercati”.
Tale normativa, quindi, ha avuto riguardo soprattutto ad alcuni
limitati profili della disciplina del commercio. In particolare, per quanto
attiene ai consumatori, la legislazione regionale ha interessato soprattutto i
finanziamenti alle associazioni rappresentative, che cominciarono a
diffondersi proprio negli anni Settanta.
I finanziamenti regionali erano destinati a dare sostegno a iniziative
svolte in ambito regionale, per promuovere l’educazione e l’assistenza dei
consumatori, per migliorarne l’informazione, per pubblicare testi e
materiali volti a creare una migliore consapevolezza dei propri diritti, ovvero
a effettuare migliori scelte o un miglior uso di prodotti e servizi.
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La nuova versione dell’articolo 117 della Costituzione, introdotto dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è incompatibile con
iniziative legislative regionali dello stesso contenuto. Anzi, è possibile
ipotizzare che le regioni incrementeranno le proposte legislative per il
sostegno di politiche di tutela dei consumatori e delle loro rappresentanze.
Al tempo stesso, però, la vigente formulazione dell’articolo 117 della
Costituzione riconosce il ruolo essenziale della legislazione statale in
materia di disciplina del processo unitario del consumo, nella prospettiva
della finalità di tutela del consumatore.
Proprio nella enumerazione delle materie di competenza normativa
statale compare, nell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione, l’espressione “ordinamento civile”.
Questa locuzione – per concorde interpretazione – comprende tutte le
materie disciplinate dal codice civile e tutti i settori riguardanti il diritto
civile e il diritto commerciale, i diritti della persona, gli status.
Dal punto di vista giuridico, le relazioni tra i “professionisti” e i
consumatori sono riconducibili ai rapporti precontrattuali, contrattuali ed
extracontrattuali. La loro disciplina investe lo status dei consumatori e i
loro diritti fondamentali, enunciati dalla legge 30 luglio 1998, n. 281: in
sintesi, la posizione giuridica della persona nell’ambito dell’ordinamento.
In definitiva, è ragionevole ritenere che tutte queste norme siano
integralmente ascrivibili alla materia dell’ordinamento civile e che, pertanto,
siano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
A questo argomento (di per sé già determinante), va aggiunto che
sono riservate sempre alla legislazione esclusiva statale la disciplina della
concorrenza, nonché la disciplina del credito e del risparmio. Si tratta di
materie che confinano o si intrecciano con i diversi settori in sui si svolgono
i rapporti dei consumatori con le imprese.
Ancora, va sottolineato che la finalità di tutela del consumatore
presenta una evidente e stabile connessione con la materia di competenza
esclusiva statale concernente la “determinazione dei livelli essenziali delle
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prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale” (articolo 117, secondo comma, lettera m)).
Tra questi diritti vanno senz’altro annoverati i diritti dei consumatori.
Appare evidente, quindi, la necessità di dettare regole uniformi sul
territorio nazionale, con la finalità di tutela dei consumatori, per non
alterare la “condizione di eguaglianza giuridica”, cui hanno diritto i soggetti
residenti in ogni località del Paese.
L’esigenza di omogeneità di trattamento, oltretutto, va affermata
nell’ambito territorialmente ancora più ampio delle disposizioni di rango
comunitario, le quali tutelano in modo coerente il consumatore che agisce
nel mercato interno dell’Unione europea.
Una frammentazione della disciplina, infine, contrasterebbe non solo
con l’articolo 3 della Carta costituzionale, ma anche con le stesse finalità
istituzionali dell’Unione europea. L’articolo 153 del Trattato, insieme alle
numerose direttive comunitarie di tutela del consumatore, hanno lo scopo
di migliorare la posizione giuridica dei consumatori e rimuovere le barriere
al mercato interno che ancora sopravvivono, per la difformità delle
discipline statali o per le lacune degli ordinamenti.
Il rilievo sostanziale e sistematico della disciplina del consumo e della
tutela dei consumatori, inoltre, esclude la mera riconduzione alla più
ristretta materia del solo “commercio”, inteso come regolamentazione,
prevalentemente amministrativa, delle relative attività.
La tutela del consumatore si caratterizza essenzialmente come
disciplina civilistica dei rapporti tra le parti contraenti, sotto lo specifico
profilo della relazione tra parti “non uguali”, come è quello tra
“professionista” e “consumatore”, caratterizzato dalla “debolezza
strutturale” di quest’ultimo.
Le competenze regionali nel settore dei rapporti dei consumatori,
dunque, non possono che avere riguardo a iniziative a favore delle
associazioni, a programmi di intervento per l’informazione e l’educazione,
eventualmente anche per la soluzione stragiudiziale delle controversie, ma
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certamente non possono incidere né sui diritti dei consumatori, né sulla
disciplina dei loro rapporti precontrattuali, contrattuali o extracontrattuali
con le imprese.
Ferme restando queste considerazioni sistematiche, allo scopo di
venire incontro ad esplicita richiesta avanzata dalla Conferenza unificata,
condivisa dal Consiglio di Stato e fatta propria dalla Camera dei deputati
nei rispettivi pareri, rispettivamente resi rispettivamente il 16 dicembre
2004, il 20 dicembre 2004 e il 10 marzo 2005, all’articolo 145 del codice è
stata inserita una disposizione di salvaguardia delle competenze normative
sia regionali che delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. CARATTERI DEL CODICE.
Sulla base di queste premesse, si è proceduto a identificare la
frammentata normativa in materia e a raccoglierla, seguendo le indicazioni
provenienti dalla disciplina sulla compilazione dei provvedimenti legislativi
di riassetto normativo: il coordinamento delle disposizioni, il loro
aggiornamento, la loro rispondenza ai dettami del diritto comunitario.
La redazione del codice prende lo spunto da analoghe compilazioni
apparse in altri Paesi dell’Unione europea, come ad esempio il “Code de la
Consommation” francese, la legge generale sulla difesa dei consumatori e
degli utenti spagnola del 1984, e il progetto di codice belga.
Le disposizioni raccolte sono quelle oggi vigenti in materia di diritto
dei consumatori. Esse sono disposte secondo un ordine logico che
ripercorre le fasi del rapporto di consumo, istituito tra il consumatore o
l’utente da un lato, e il produttore di beni e servizi e i suoi intermediari,
dall’altro.
Premesse alcune disposizioni di carattere generale sui diritti dei
consumatori, previsti dalla legge n. 281 del 1998, il corpo normativo si
occupa, in primo luogo, della fase anteriore alla istituzione del rapporto,
che riguarda l’educazione del consumatore, la sua informazione e la
pubblicità commerciale.
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Viene poi esaminata la conclusione del rapporto, funzionale alla
circolazione di beni e servizi. Successivamente, il codice prevede le
disposizioni concernenti la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, e,
infine, la posizione giuridica delle associazioni dei consumatori e la
disciplina del relativo accesso alla giustizia.
5. LA TECNICA REDAZIONALE.
Obiettivo prioritario del lavoro di redazione del codice è stato quello di
riorganizzare in ordine sistematico le numerose leggi a tutela del
consumatore, intervenute in un lungo lasso temporale.
Tale preoccupazione è stata dettata dall’esigenza di dare una risposta
al comune disagio che provocato da una produzione normativa spesso
torrentizia e poco ordinata.
A tale scopo si sono valutate le diverse alternative metodologiche in
ordine al più efficace criterio di raccolta della disciplina esistente. Fra le
molte possibilità, si è ragionato essenzialmente intorno a due opzioni
contrapposte.
La prima ipotizzava una raccolta delle leggi esistenti, riordinate
secondo un criterio di accorpamento, corrispondente all’elencazione dei
diritti fondamentali indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio
1998, n. 281. Seppure suggestiva, l’opzione è stata scartata , perché non è
sembrata di facile realizzazione pratica. Difatti, già con riferimento al primo
dei diritti elencati all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 281 del
1998, riguardante il diritto alla salute, è sorta la difficoltà di trovare la
specificità della tutela del consumatore, rispetto alla protezione del diritto
alla salute, costituzionalmente garantito a tutti i cittadini.
La seconda opzione, prescelta dal codice, ha riorganizzato le
disposizioni secondo una sequenza logica e temporale lineare, che ordina la
disciplina intorno al procedimento economico e giuridico compiuto, nella
sua interezza, dall’atto di consumo.
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In questo lavoro di riaggregazione si è puntualmente ripresa la
disciplina vigente, ripetendo (nella maggior parte dei casi) le norme nella
loro originaria formulazione. Le modifiche introdotte sono rigorosamente
limitate a quelle rese necessarie da effettive esigenze di coordinamento,
ovvero di aggiornamento rispetto a normative o problematiche
sopravvenute.
In alcuni casi, ai fini di integrità del codice, sono state inserite,
elevandone la fonte, norme originariamente di rango non primario. Si
tratta, in particolare, degli articoli 107, commi 6, 8 e 9, in materia di
controlli, e 136, comma 4, lettera h), seconda parte, sul Consiglio nazionale
dei consumatori.
Il numero esiguo di tali disposizioni ha indotto ad escludere
l’emanazione, nella materia in oggetto, di un corpus autonomo di norme
regolamentari. Si è preferito, invece, il criterio della completezza, con
conseguente accorpamento, nella disciplina unitaria di rango legislativo,
anche di alcune disposizioni di carattere organizzativo.
Con riferimento alla tecnica redazionale utilizzata, giova fare
un’ulteriore osservazione. L’attuale fase di “riassetto normativo” è
caratterizzato da due requisiti essenziali:
a) la riforma sostanziale della disciplina legislativa della materia,
ispirata anche a criteri di semplificazione (alleggerimento degli oneri
burocratici) e di “deregolazione”;
b) la creazione di una raccolta organica di tutte le norme di pari livello
esistenti in una determinata materia.
La materia in oggetto si presta poco ad una semplificazione anche
sostanziale, essendosi il legislatore delegato adoperato per rafforzare il
sistema dei diritti dei consumatori, su cui poco incide la questione
dell’alleggerimento di oneri burocratici. Ne consegue che il presente
intervento di riassetto legislativo, pur presentando talune forme di
semplificazione (si vedano ad esempio gli articoli 82 ed 84), è
prevalentemente orientato verso il riordino sistematico e la semplificazione
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formale della complessa materia della tutela dei consumatori.
Tale opera di riorganizzazione e compilazione unitaria rappresenta un
indubbio miglioramento del dato normativo vigente.
Infatti, il codice elimina le incoerenze e le sovrapposizioni tra le
diverse regole derivanti da distinte direttive comunitarie introdotte in
diversi momenti storici. Si pensi al difetto di coordinamento tra le differenti
norme in materia di recesso dal contratto.
6. LA STRUTTURA DEL CODICE.
Prima di procedere ad un’analisi specifica delle singole disposizioni
del codice, è opportuno descrivere, in termini completi, il “piano generale
dell’opera”, allo scopo di consentirne la maggiore e immediata
comprensione.
Il codice si compone di 146 articoli, riuniti in sei parti.
La parte I (articoli 1-3) contiene le disposizioni generali.
In particolare, sono chiarite le finalità della nuova disciplina e fornite
alcune definizioni terminologiche, di seguito frequentemente utilizzate.
La parte II (articoli 4-32) riguarda l’educazione del consumatore,
l’informazione e la pubblicità.
Essa comprende tutte le attività che, ancor prima della specifica fase
della informazione precontrattuale, pongono il consumatore in grado di
ottenere una corretta conoscenza del bene da acquistare. La completa
cognizione, a sua volta, passa necessariamente attraverso l’informazione
ed, eventualmente, attraverso l’educazione e la pubblicità.
Allo stato attuale, mentre la normativa sulla pubblicità risulta ampia
e puntuale, quella sull’attività di informazione appare ancora episodica e
quella sull’educazione è del tutto assente.
Si è ritenuto utile formulare una norma di raccordo al fine di
introdurre nel corpo del codice almeno un riferimento positivo al diritto
all’educazione, il quale non solo è inserito tra i diritti fondamentali
nell’articolo 1 della legge n. 281 del 1998, ma è anche espressamente
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menzionato dall’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità europea
“al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello
elevato di protezione” e riconosciuto dalla risoluzione della CEE del 1975.
In ambito comunitario, infatti, il consumatore – considerato soggetto
economico – mediante l’informazione è posto nella situazione di poter
apprezzare i fattori componenti la qualità e il prezzo del prodotto e, quindi,
nella situazione di poter operare scelte consapevoli.
L’asimmetria informativa tra il professionista viene ridotta attraverso
l’organizzazione della normativa riguardante le informazioni offerte al
consumatore. Si tratta delle disposizioni concernenti le etichette, le diciture
stampigliate sulle confezioni, la documentazione allegata al prodotto,
l’indicazione – in modo visibile e comprensibile – dei prezzi per unità di
misura e il controllo della correttezza dei messaggi pubblicitari.
L’informazione del consumatore è la linea direttrice che accompagna
nel codice tutto lo svolgimento del rapporto di consumo, perché ricompare
nel momento della conclusione del contratto e nel momento della sua
esecuzione. Ancora, l’informazione è richiamata nelle disposizioni del
codice che riguardano la sicurezza e la qualità del prodotto, dal momento
che il consumatore deve avere cognizione piena dei rischi inerenti l’uso del
prodotto e delle caratteristiche che questo presenta, sia per poter essere
utilizzato con il maggior profitto, sia per prevenire eventuali danni derivanti
dal suo utilizzo.
In attuazione di uno dei criteri di delega è stata introdotta una nuova
disciplina volta al rafforzamento della tutela dei consumatori in materia di
televendite (articoli 28-32).
La parte III (articoli 33-101) riguarda il rapporto di consumo.
La disciplina del contratto costituisce l’oggetto principale di tale
gruppo di disposizioni. Alcune regole riguardano, trasversalmente, tutti i
contratti, riferendosi a particolari modalità di circolazione dei beni o dei
servizi. Altre norme si riferiscono a specifici settori, definendo la disciplina
di determinati contratti.
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Il titolo I ha per oggetto i contratti dei consumatori in generale e
contiene le norme di tutela del consumatore in tema di clausole vessatorie
abusive, finora contenute nel codice civile (articoli 1469-bis e seguenti).
Altre norme fino ad oggi contenute nel codice civile (gli articoli 1519-bis e
seguenti, in tema di vendita di beni mobili di consumo) sono inserite nella
parte IV del codice del consumo.
L’inserimento all’interno del codice del consumo di tali disposizioni,
originariamente contenute nel codice civile, non era previsto nello schema
di provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.
L’innovazione costituisce la puntuale attuazione di una precisa
indicazione contenuta nel parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato nell’Adunanza del 20 dicembre 2004.
Nello stesso senso si pone la richiesta formulata dal Senato nel parere
reso lo scorso 9 marzo, nel quale, proprio con riferimento a tali
disposizioni, la competente Commissione aveva auspicato il coordinamento
tra le disposizioni in materia di tutela del consumatore e quelle del codice
civile, “al fine di evidenziare il carattere unitario del codice quale fonte di
disciplina in materia di consumo”.
L’omissione di tali disposizioni, peraltro, avrebbe privato il presente
codice di alcune disposizioni fondamentali in tema di tutela del
consumatore, incidendo sull’organicità della disciplina e impedendo
un’accurata opera di raccordo tra dette norme e quelle collocate al di fuori
del codice civile. Si pensi all’indispensabile coordinamento tra le norme in
materia di azioni delle associazioni dei consumatori, presenti nell’originario
articolo 1469-sexies c.c., e quelle similari trasferite nel codice del
consumo).
Dette norme erano frutto di recenti novelle legislative al codice civile
introdotte, in attuazione rispettivamente delle direttive 93/13 e 99/44 CE,
dalla legge n. 52 del 1996 (poi novellata dalle leggi n. 526 del 1999 e n.14
del 2003) e dal decreto legislativo n. 24 del 2002.
La scelta di intervenire sul codice civile, all’epoca, era stata motivata
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dall’assenza di una sede capace di raccogliere organicamente le norme sul
consumatore, non essendosi rivelata idonea a tale fine la normativa
introdotta con il d.P.R. n. 224 del 1988, attuativa della direttiva n. 85/374
CEE sui prodotti difettosi. Il sopravvenire del codice del consumo fa, ora,
venire meno quelle esigenze che giustificarono la temporanea inserzione nel
codice civile, da un lato, di un apposito titolo (XIV-bis) alla fine della parte
generale sul contratto e prima della disciplina dei singoli contratti e,
dall’altro, del § 1-bis rubricato “Della vendita dei beni di consumo”.
Il nuovo codice costituisce, oggi, la sede sistematicamente più idonea
in cui collocare le disposizioni in oggetto, inserendole nell’ambito della
disciplina organica di protezione del consumatore, come auspicato nelle
stesse relazioni governative alle normative ora richiamate.
Ovviamente, nell’espungere le suindicate disposizioni dal codice civile
e nell’introdurle nel codice del consumo, si è provveduto alla creazione di
disposizioni di raccordo tra il corpus civilistico e il nuovo “codice di settore”,
finalizzate a ribadire la soggezione dei contratti del consumatore ai principi
generali e alla normativa del codice civile, per quanto non diversamente
disposto.
In tale modo, si mira ad evitare qualsiasi dubbio interpretativo,
confermando la persistente applicabilità al consumatore di regole generali e
di principi fondamentali sanciti dal codice civile.
Il codice del consumo è reso coerente con il nuovo processo di
riassetto normativo, ispirato all’esigenza di riordino sostanziale e di
riduzione delle fonti normative. La raccolta codicistica assume una portata
sistematica, orientata a idee capaci di garantire l’unità e la coerenza
complessiva della disciplina.
Lo spostamento di sede delle norme in questione si fonda su
un’ulteriore considerazione: la normativa di fonte comunitaria a tutela del
consumatore ruota intorno ad un’esigenza di protezione speciale di questo
soggetto, qualificato come “parte debole” del rapporto con l’interlocutore
professionale, rispetto al quale si trova in una posizione di “asimmetria
17
contrattuale”.
Di qui un approccio specifico, ignoto al codice civile del 1942, fondato
invece su un concetto formale di eguaglianza, diretto a garantire una tutela
sostanziale, attenta all’equilibrio effettivo – normativo ed economico – del
contratto.
Ciò trova conferma nella previsione di meccanismi di riequilibrio,
basati su “nullità di protezione”, rilevabili, anche d’ufficio, ma solo a
vantaggio del contraente debole. La stessa finalità è perseguita attraverso la
scelta di affiancare alla difesa individuale strumenti di tutela processuale a
carattere associativo, capaci di sopperire alla debolezza economica e
professionale del consumatore, visto come individuo singolo.
Evidente appare, pertanto, la necessità di riportare detti principi
speciali nell’ambito del codice di settore. Così come intuibile si appalesa il
vantaggio pratico, per i consumatori, consistente nella concreta possibilità
di consultare, in un unico testo normativo, tutte le disposizioni finalizzate
alla loro protezione specifica.
Non si ritiene di aderire, invece, al ricordato parere espresso dal
Consiglio di Stato, nella parte in cui suggerisce la sostituzione, nel testo
dell’articolo 33 (il quale riproduce l’articolo 1469-bis, primo comma, del
codice civile), dell’espressione “malgrado la buona fede” con le parole: “in
contrasto con la buona fede”.
Infatti, il testo attuale offre un maggiore livello di tutela al
consumatore, permettendo di qualificare come abusive le clausole
contrattuali che determinano un significativo squilibrio tra le prestazioni,
in danno del consumatore, nonostante la buona fede soggettiva dell’altro
contraente, senza richiedere l’accertamento ulteriore della violazione delle
regole della buona fede.
Infine, ancora una volta in conformità al parere del Consiglio di Stato,
negli articoli 33 e seguenti (ex art.1469-bis e seguenti c.c.) si è provveduto
a sostituire il termine “inefficacia” con quello, più tecnico, di “nullità”.
18
Il codice del consumo prevede una disposizione generale riguardante
le regole che devono ispirare tutta l’attività commerciale. Difatti, è stato
ritenuto opportuno inserire nel corpo del codice i principi che ispirano la
proposta di direttiva comunitaria sulla correttezza delle pratiche
commerciali.
È apparso utile un riferimento alla erogazione dei pubblici servizi per
quanto riguarda il cittadino consumatore, sia pure nella forma di una
disposizione di coordinamento che rinvia alle specifiche discipline di
settore.
La parte IV (artt.102-135) riguarda la sicurezza e qualità dei prodotti.
In particolare, vengono raccolte e coordinate le disposizioni in tema di
responsabilità per prodotti difettosi, di certificazione di qualità, di garanzia
legale di conformità e di garanzia commerciale per i beni di consumo.
Sono state altresì introdotte nel corpo del codice le norme in materia
di sicurezza generale dei prodotti previste dal decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 172, attuativo della direttiva 2001/95/CE, nonché – come
precedentemente illustrato – le disposizioni in tema di vendita di beni di
consumo, attualmente contenute negli articoli 1519-bis e seguenti del
codice civile.
La parte V (artt.136-141) riguarda le associazioni dei consumatori e
l’accesso alla giustizia, con particolare riferimento all’individuazione delle
associazioni rappresentative a livello nazionale ed alle azioni proponibili
dalle medesime.
Infine, la parte VI (artt.142-146) contiene le disposizioni finali e le
abrogazioni, cui fanno seguito due allegati.
7. ANALISI DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI.
Passando all’analisi del contenuto delle singole disposizioni, può
osservarsi quanto segue.
L’articolo 1 riproduce parte del comma 1 dell’articolo 1 della legge n.
281 del 1998, integrato con un opportuno riferimento alla Carta
19
costituzionale e all’articolo 153 del Trattato CE. Il riferimento all’articolo
153 del Trattato CE consente di assumere la fonte comunitaria, in cui
esplicitamente si prevede la promozione di un elevato livello di protezione
dei consumatori, a principio informatore di tutta la disciplina in materia di
tutela dei consumatori. Il richiamo alla Costituzione, d’altro canto,
permette di sottolineare come la normativa in materia consumeristica, pur
avendo solide basi solo in ambito comunitario, si riannodi alla disciplina
costituzionale in tema di diritti della persona.
Con la locuzione “processi di acquisto e di consumo” si vuole definire
l’intero rapporto di consumo, non limitato ai soli aspetti contrattuali, ma
comprendente anche gli aspetti preliminari (informazione, pubblicità e altre
forme di comunicazione) e quelli conseguenti all’atto di acquisto in senso
stretto (recesso, garanzie, rimedi e risarcimenti).
L’articolo 2 riproduce la restante parte del comma 1 dell’articolo 1
della legge n. 281 del 1998, nonché il comma 2 dello stesso articolo.
L’articolo 3 contiene le definizioni dei concetti giuridici utilizzati nel
codice e precedentemente impiegati nei vari testi normativi oggetto del
riassetto.
L’articolo 4 contiene norme di coordinamento, relative ai principi cui
deve informarsi l’educazione del consumatore. Si specifica che l’attuazione
delle disposizioni di cui a questo articolo non comporta oneri a carico del
bilancio dello Stato, trattandosi di criteri per lo svolgimento di funzioni già
previste dall’ordinamento.
Gli articoli dal 5 al 12 riproducono le disposizioni contenute nella
legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l’informazione al consumatore),
come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, tenendo altresì conto
del relativo regolamento di attuazione, recato dal decreto ministeriale 8
febbraio 1997, n. 101. Peraltro, è stata aggiunta all’articolo 6 la lettera c),
relativa all’ipotesi di prodotto proveniente da un Paese estraneo all’Unione
europea.
20
Gli articoli dal 13 al 17 riproducono gli articoli da 1 a 5 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, sull’indicazione dei prezzi per unità di
misura, costituente attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi.
All’articolo 15, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza
unificata, nonché alle indicazioni fornite del Consiglio di Stato, si è
esplicitata l’applicabilità della disposizione anche alla vendita dei
carburanti.
L’articolo 18 introduce disposizioni generali in materia di pubblicità e
comunicazioni commerciali, anche al fine di rendere possibile l’inserimento
futuro di ulteriori disposizioni all’interno del corpus codicistico.
Gli articoli dal 19 al 27 riproducono gli articoli da 1 a 8 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 67 (“Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come
modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa”) nonché dalla legge 6 aprile 2005, n. 49 recante modifiche
all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di
messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di
comunicazione. Il codice prevede alcune variazioni rispetto alle norme
originarie, di seguito illustrate:
a) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 20, nella definizione di
operatore pubblicitario, è stata inserita, su specifica segnalazione del
Ministero della comunicazioni, in alternativa alla nozione di “proprietario
del mezzo”, quella di “responsabile della programmazione radiofonica o
televisiva”; la medesima modifica è stata inserita al comma 10 dell’articolo
26;
b) all’articolo 21, comma 1. lettera c), il riferimento ai “diritti di
proprietà intellettuale” è comprensivo del diritto d’autore e dei diritti ad
esso connessi.
21
c) all’articolo 25, comma 1, è stato fatto salvo il divieto previsto dalla
sopravvenuta legge 3 maggio 2004, n. 112, articolo 10, comma 3;
d) all’articolo 26 non è stato riprodotto il comma 14 dell’articolo 7 del
decreto legislativo n. 74 del 1992, in quanto la relativa disposizione è
confluita nel testo dell’articolo 139.
Gli articoli 28 e 29 costituiscono norme di mero coordinamento,
finalizzate al rafforzamento della tutela del consumatore in materia di
televendite, in conformità ai principi di delega.
All’interno dell’articolo 28 sono aggiunte specifiche disposizioni tratte
dal Codice di autoregolamentazione del 14 maggio 2002 in materia di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di
cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e
giochi similari, riscritte e rielaborate secondo specifiche indicazioni fornite
dalle competenti Commissioni di entrambi i rami del Parlamento.
Gli articoli 30 e 31 riproducono, rispettivamente, commi diversi del
medesimo articolo 3-bis della legge 30 aprile 1998, n. 122, introdotto
dall’articolo 52 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
L’articolo 32 contiene la disciplina sanzionatoria in materia di
televendite, conformemente all’articolo 6 della delibera n. 538/01/CSP del
26 luglio 2001 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante il
regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite.
Gli articoli 33-37 riproducono le ricordate disposizioni contenute negli
articoli dal 1469-bis al 1469-sexies del codice civile.
L’articolo 38 contiene una norma di mero coordinamento.
L’articolo 39 introduce regole generali nelle attività commerciali,
conformi ai principi generali di diritto comunitario in tema di pratiche
commerciali sleali.
Gli articoli 40 e 41 riproducono gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che
modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo.
22
L’articolo 42, riproduce integralmente i commi 4 e 5 dell’articolo 125
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.
Considerando le perplessità manifestate dalla X Commissione della
Camera dei deputati, e pur tenendo conto delle osservazioni svolte dal
Consiglio di Stato, si è ritenuto preferibile non modificare l’attuale
previsione normativa, che prevede la responsabilità sussidiaria del
finanziatore solo nei casi in cui vi sia un rapporto di esclusiva con il
fornitore.
La ratio della disposizione, data dalla necessità di
corresponsabilizzare il finanziatore che faccia parte in senso lato della
struttura organizzativa del venditore, ricorre, comunque, nel caso in cui vi
sia un rapporto stabile ed esclusivo tra il finanziatore e il fornitore.
L’articolo 43 contiene un mero rinvio al testo unico bancario.
L’articolo 44 costituisce una norma di coordinamento che richiama la
disciplina generale in materia di commercio.
L’articolo 45 riproduce il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50 – Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, sostituendo, però, la
locuzione “operatore commerciale” con il termine “professionista”. La
modifica è opportuna per ragioni di uniformità del codice ed è conforme alla
definizione generale contenuta nell’articolo 3.
L’articolo 46 riproduce l’articolo 3 del decreto legislativo n. 50 del
1992, sostituendo sia la locuzione “valori mobiliari” con quella “strumenti
finanziari” (in conseguenza di quanto disposto dal sopravvenuto decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) sia il termine “nonché” (lettera a) del
comma 1) con l’espressione “e”, al fine di uniformare il testo a quello della
relativa direttiva comunitaria.
L’articolo 47 costituisce norma di coordinamento, finalizzata
all’omogeneizzazione delle disposizioni sul diritto di recesso,
conformemente ai criteri di delega.
23
L’articolo 48 disciplina un’ipotesi di esclusione del diritto al recesso.
L’articolo 49 costituisce una norma di coordinamento che rinvia alla
disciplina generale in materia di commercio.
Gli articoli da 50 a 61 riproducono, sostanzialmente, le norme del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della direttiva
97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza), specificamente individuate nelle rubriche dei singoli articoli, con
le seguenti modifiche:
a) dall’articolo 50 sono state eliminate alcune definizioni
(consumatore e fornitore: quest’ultimo sostituito con il termine
“professionista”), inserite in via generale all’articolo 3 del codice;
b) all’articolo 52, commi 3 e 5, è stato aggiunto il riferimento alla
normativa sul commercio elettronico.
L’articolo 62 riproduce gli articoli 11 del decreto legislativo n. 50 del
1992 e 12 del decreto legislativo n. 185 del 1999.
L’articolo 63 ricalca gli articoli 12 del decreto legislativo n. 50 del
1992 e 14 del decreto legislativo n. 185 del 1999.
Gli articoli da 64 a 67 rappresentano una puntuale attuazione del
principio di delega relativa all’omogeneizzazione del diritto di recesso. A tale
fine sono state riprodotte, omogeneizzandole e fondendole tra loro, le
relative disposizioni contenute sia nel decreto legislativo n. 50 del 1992, sia
nel decreto legislativo n. 185 del 1999. Tali disposizioni sono
specificamente indicate nelle rubriche dei singoli articoli.
L’articolo 68 è una mera norma di coordinamento che rinvia, per le
parti non disciplinate dal codice, alla specifica disciplina in materia di
commercio elettronico.
Gli articoli da 69 a 81 riproducono le disposizioni contenute negli
articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 427 del 1998, recante
l’attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell’acquirente
per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di
24
godimento a tempo parziale di beni immobili, cui sono state apportate le
seguenti modifiche:
a) l’articolo 69 recepisce l’articolo 1 del decreto legislativo n. 427 del
1998, così come modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge
n. 135 del 2001, che, a sua volta, detta una diversa definizione del bene
immobile. La definizione di “acquirente” è stata modificata per accogliere al
suo interno la definizione generale di consumatore prevista dall’articolo 3;
b) non si è ritenuto, poi, di accogliere il suggerimento espresso dal
Consiglio di Stato, relativo alla sostituzione – all’interno dell’attuale articolo
70, comma 1, lettera d) – del termine “determinato” con quello “ultimato”,
sia perché la parola “ultimato”, fa riferimento ad una realtà non giuridica
ma fattuale (la determinazione è la fase in cui l’obbligo contrattuale
individua il suo oggetto, indipendentemente dallo stato di perfezionamento
di quest’ultimo, mentre l’ultimazione è il momento in cui l’attività edilizia
ha termine), il cui concreto accertamento potrebbe creare evidenti problemi
pratici (non essendo univoca l’individuazione del momento di ultimazione
della costruzione) sia perché la medesima norma, al punto 3) della stessa
lettera d) prevede l’ipotesi di immobile non ancora determinato né
completato, con ciò stesso evidenziando che negli altri casi previsti nella
stessa lettera si versa in ipotesi di immobile completato (id est ultimato) ma
non determinato.
c) il comma 1 dell’articolo 73 estende il termine per l’esercizio del
diritto di recesso a dieci giorni lavorativi, omogeneizzandolo con quello
indicato nell’articolo 64 in via generale;
d) l’articolo 75 detta una norma di coordinamento con la disciplina
generale in materia di diritto di recesso;
e) gli articoli 76, 80 e 81 costituiscono la puntuali riproduzione di
altrettanti articoli del decreto legislativo n. 427 del 1998, come modificato
dalla legge n. 135 del 2001. In particolare, l’articolo 76 recepisce l’articolo 7
del decreto legislativo n. 427 del 1998, come modificato dall’articolo 4,
comma 2, lettera b), della legge n. 135 del 2001; l’articolo 80 recepisce
25
l’articolo 11 del decreto legislativo n. 427 del 1998, come modificato
dall’articolo 10, comma 1, lettera a) della legge n. 39 del 2002; l’articolo 81
recepisce l’articolo 12 del decreto legislativo n. 427 del 1998, come
modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b) della legge n. 39 del 2002.
Gli articoli dall’82 al 100 riproducono le corrispondenti disposizioni
contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111 (Attuazione della
direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”), con le seguenti modifiche:
a) l’articolo 82, comma 2, è stato modificato rispetto al testo
originario, per raccordarne la disciplina con quella dei contratti a distanza.
La disposizione originaria del decreto legislativo n. 111 del 1995 era la
seguente : “Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici
negoziati fuori dai locali commerciali, ferme restando le disposizioni del
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50”;
b) l’articolo 83 riproduce, modificati secondo criteri di
razionalizzazione e semplificazione, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificati dall’articolo 11,
comma 6, della legge 29 marzo 2001, n. 135, tenuto, altresì conto delle
indicazioni contenute nel parere reso dal Senato;
c) all’articolo 84 si è ritenuto di elidere il riferimento alle
autorizzazioni di cui deve essere in possesso l’organizzatore del viaggio.
Difatti, pur nella consapevolezza che l’abrogazione dell’articolo 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217 (richiamato del d.lgs. n. 111 del 1995) non abbia
eliminato l’obbligo di autorizzazione, oggi disciplinato dalle leggi regionali di
settore secondo l’attuale sistema di riparto delle competenze legislative,
così come delineato anche dalla legge quadro sul turismo n. 135 del 2001 e
dal successivo d.P.C.M. del 13 settembre 2002, si è ritenuto inopportuno
inserire in un contesto normativo con vocazione codicistica un riferimento
ad istituti amministrativi soggetti all’iniziativa normativa regionale, che
potrebbe anche adottare soluzioni non unitarie.
26
d) all’articolo 88, si è modificata la lettera h) per raccordarne la
disciplina con quella dei contratti a distanza. L’articolo 101 introduce una
norma di coordinamento in materia di servizi pubblici, con la previsione di
interventi, nell’ambito delle rispettive competenze, dello Stato e delle
Regioni.
Gli articoli dal 102 al 113 costituiscono puntuale riproposizione delle
corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 172 (Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti), con le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 106, comma 1, è stata estesa anche alle altre
amministrazioni competenti per materia, la partecipazione alle procedure di
consultazione e di coordinamento tramite l’utilizzo del Sistema pubblico di
connettività. Al comma 4, si è ritenuto necessario operare un raccordo con
la legge n. 281 del 1998, costituente la legge cardine in materia di tutela
dei consumatori, che stabilisce precisi criteri di rappresentatività delle
associazioni dei consumatori operanti a livello nazionale. L’espressione
usata dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 172 del 2004
rappresentava, invece, la pedissequa riproduzione della formulazione
contenuta nell’articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115,
antecedente alle richiamata legge n. 281 del 1998;
b) l’articolo 107 disciplina la materia dei controlli sulla sicurezza dei
prodotti immessi sul mercato, in particolare le attività di cui al comma 8,
sono svolte facendo ricorso alle risorse umane e strumentali disponibili,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al comma 6, le parole
“bilancio dello Stato” sono state sostituite dalla locuzione “finanza pubblica
Gli articoli dal 114 al 127 riproducono le corrispondenti disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25.
Gli articoli dal 128 al 135 come già illustrato, riproducono gli articoli
da 1519-bis a 1519-octies del codice civile, in tema di vendita di beni di
consumo.
27
L’articolo 136 riprende l’articolo 4 della legge n. 281 del 1998, come
modificato dall’articolo 5 della legge n. 340 del 2000, prevedendo che un
componente del Consiglio sia designato dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziché dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
L’articolo 137 riproduce l’articolo 5 della legge n. 281 del 1998, come
modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 224 del 2001, con le
seguenti modifiche:
a) al comma 5, ultimo periodo, il riferimento all’articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, è stato sostituito dal richiamo agli articoli 46 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
b) il comma 5-bis dell’articolo 5 della legge n. 281 del 1998, come
modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 224 del 2001 è stato
rinumerato come comma 6.
L’articolo 138 riproduce l’articolo 6 della legge n. 281 del 1998.
L’articolo 139 recepisce la parte dell’articolo 3 della legge n. 281 del
1998 relativa all’attribuzione della legittimazione ad agire per le
associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco, riformulata secondo le
indicazioni fornite nei pareri resi dalle competenti Commissioni di Camera
e Senato.
L’articolo 140 riproduce l’articolo 3 della legge n. 281 del 1998, come
modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e
dall’articolo 11, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, con le seguenti
modifiche:
a) l’autorità giudiziaria competente è stata individuata nel “tribunale”,
omogeneizzando, in conformità alla riforma dell’ordinamento giudiziario
che ha introdotto il giudice unico di primo grado, i vari termini previsti
nell’originaria disposizione (giudice competente e pretore);
b) al comma 2, su concorde richiesta delle competenti Commissioni di
entrambi i rami del Parlamento, si è esplicitato che la procedura di
28
conciliazione extragiudiziale per la composizione delle controversie in
materia di consumo può svolgersi sia dinanzi alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, sia dinanzi
agli altri organismi di composizione previsti a norma dell’articolo 141;
b) al comma 4 si è precisato che il tribunale accerta la regolarità
formale del processo verbale di conciliazione in composizione monocratica;
d) al comma 7 vengono tenute distinte l’ipotesi di inadempimento al
provvedimento del giudice da quella di violazione degli obblighi risultanti
dal verbale di conciliazione: nel primo caso, il giudice fissa un termine per
l’adempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento; nel secondo,
invece, viene data facoltà alle parti di adire il tribunale perché, con
procedimento in camera di consiglio, fissi le conseguenze di tale
inadempimento.
e) il comma 10 è stato aggiunto per dare una risposta ai numerosi
dubbi sorti in via interpretativa circa i rapporti tra la legge n. 281 del 1998
e l’articolo 1469-sexies c.c.
Si è chiarito che l’azione inibitoria proponibile dalle associazioni dei
consumatori ai sensi della norma codicistica sarà regolata – così come
espressamente prevede la direttiva 98/27/CE – secondo le disposizioni del
codice del consumo (quelle, cioè, all’epoca introdotte dalla legge n. 281 del
1998), sia con riguardo ai soggetti legittimati (le sole associazioni dei
consumatori ed utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137), sia con
riguardo all’ambito dei provvedimenti ottenibili (non solo propriamente
inibitori, ma anche ripristinatori, nonché finalizzati all’applicazione delle
misure coercitive ed alla pubblicazione del provvedimento).
L’articolo 141 ottempera a quanto previsto dai criteri di delega
stabiliti dall’articolo 7 della legge n. 229 del 2003 circa la possibilità di
attivare forme di composizione extragiudiziale delle controversie, favorite
allo scopo di deflazionare il carico di contenzioso pendente ed agevolare la
rapida soluzione delle liti.
29
L’articolo 142 contiene una norma di coordinamento con le
disposizioni del codice civile.
L’articolo 143 riunisce in un’unica norma quanto già previsto dalle
diverse disposizioni richiamate in rubrica.
L’articolo 144, descrive un meccanismo di aggiornamento delle norme
per disciplinare le modalità di futura modifica del codice.
L’articolo 145 contiene una disposizione di salvaguardia delle
competenza normative regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
L’articolo 146 contiene le abrogazioni sia delle norme inserite nel
codice, sia di quelle precedentemente già abrogate, al fine di evitarne
(anche in via interpretativa) la reviviscenza.
Dei due allegati presenti, l’uno riproduce l’allegato II della direttiva n.
2001/95/CE previsto dall’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 172, e l’altro l’allegato II all’attuale decreto legislativo n.
185 del 1999, contenente l’elencazione dei servizi finanziari di cui
all’articolo 51 del codice, così come suggerito nel parere reso dal Consiglio
di Stato.
Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.