Decreto milleproroghe 2009: scudo fiscale, internet points, neopatentati, medici Decreto Legge , testo coordinato 30.12.2009 n° 194 , G.U. 27.02.2010
Prorogato al 30 aprile 2010 il termine per aderire allo scudo fiscale;
dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio 2010 l’aliquota fiscale per
aderire allo “scudo” viene portata al 6%, mentre per i mesi di marzo e
aprile è del 7%;
E’ questa la più importante novità contenuta
nel decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (c.d. decreto
mille-proroghe) coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 febbraio 2010, n. 48.
Sono inoltre prorogati:
- al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;
- al 31 dicembre 2010 il termine per munirsi della licenza del questore per l’apertura dei cosiddetti “internet points”, limitando gli adempimenti a carico dei gestori;
- al 31 dicembre 2010 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo (art. 1, c. 1, D.L. 20 ottobre 2008, n. 158);
- al 1° gennaio 2011 il termine entro cui la carta di identità dovrà contenere anche le impronte digitali;
- al 1° gennaio 2011 il divieto per i neopatentati con patente B, per il primo anno, di guidare veicoli con potenza superiore a 50kw/t;
- al 30 aprile 2010 l’entrata in vigore del divieto di utilizzo degli arbitrati per la risoluzione di controversie in materia di contratti pubblici;
- a gennaio 2011 la dichiarazione telematica dei sostituti d’imposta;
- al 31 gennaio 2011 il definitivo passaggio al regime ordinario dell’attività libero professionale intramuraria per i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;
- al 31 dicembre 2010 le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari;
- la sospensione dei versamenti tributari nel “cratere” del terremoto in Abruzzo è prorogata al 30 settembre 2010, con modalità da stabilire successivamente;
- per l’anno 2009 il termine al 31 marzo 2010 per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore, mentre per il 2010 il medesimo termine è fissato al 31 marzo 2011;
- al 30 giugno 2010 le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti.
- da 24 a 36 mesi il termine per l’emanazione dei decreti attuativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 3, c. 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
E’ stata infine rimandata al 2011 l’adozione della norma (già prevista dalla Finanziaria 2010) che prevede il versamento del contributo unificato anche per le controversie di lavoro davanti alla Corte di Cassazione.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194
Testo
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie
generale – n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25
(in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (10A02575)
(GU n. 48 del 27-2-2010 – Suppl. Ordinario n. 39)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi.Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( … )).
A
norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Proroga di termini tributari, nonche’ in materia economico-finanziaria
1.
Le attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a partire
da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell’articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al
30 aprile 2010. 2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009
l’imposta di cui all’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito
dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis: a) con un’aliquota sintetica
del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione
perfezionate entro il 28 febbraio 2010; b) con un’aliquota sintetica
del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione
perfezionate dal 1o marzo 2010 al 30 aprile 2010.
(( 2-bis.
Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell’economia e delle finanze
comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici
relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28
febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d’importo, al
numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza
delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l’ammontare
complessivo delle attivita’ finanziarie e patrimoniali rimpatriate,
distinte per rimpatrio o regolarizzazione. )).
3. All’articolo
12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per
l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di
cui all’articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e all’articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono raddoppiati. 2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita’ di natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4.
Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del ((
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale
gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
e’ fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
((
4-bis. All’articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di
entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420»
sono sostituite dalle seguenti: «del 31 luglio 2009»; b) al comma
1-quinquies, lettera c), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2009».
5. Il termine in materia di
accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con
strumenti diversi dalla carta d’identita’ elettronica e dalla carta
nazionale dei servizi, di cui all’articolo 64, comma 3, del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e’ prorogato al 31 dicembre 2010.
5-bis. Al comma
7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2009» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2010».
5-ter. E’
ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo
periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009
dall’articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5-quater.
Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter e’
autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l’anno 2010. Al relativo
onere, pari a 3.500.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. ))
6. All’articolo 42, comma 2, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall’anno
2010, con modalita’ stabilite di concerto tra l’Agenzia delle entrate e
l’Istituto nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine
di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa
relative all’anno 2008 e’ prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori
dipendenti ed equiparati che intendono sanare l’omessa o incompleta
presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilita’
finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero ivi detenute al 31
dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste
per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.
(( 7-bis.
All’articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011».
7-ter.
Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni
di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
8. Le disposizioni del
comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in
materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di
distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di
imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell’incarico prevista
dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie gia’
nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’
prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza
dell’incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’
disposta, nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede
nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del
decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche’ dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11.
Agli oneri derivanti dal comma 10, per l’anno 2009, pari a 100 milioni
di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate
derivanti dall’articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilita’ speciale
prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo e’
versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell’entrata
del bilancio dello Stato.
12. All’articolo 3, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2007»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30
settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
13.
All’articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011», le
parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sono sostituite dalle
seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell’articolo 19
del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all’articolo
18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attivita’ di cui all'((
articolo 18 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino
al 31 dicembre 2010, la riserva di attivita’ di cui all’articolo 18 del
testo unico di cui al decreto )) legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
(( 14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto
funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo
determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31
gennaio 2012.
14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal
comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le
risorse previsti dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, senza alcun onere a carico
del bilancio dello Stato. ))
15. Le somme iscritte in bilancio
in conto competenza e nel conto dei residui nell’ambito della missione
«Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unita’
previsionale di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo
n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per l’anno finanziario 2009, non impegnate al termine
dell’esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere
utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato a ripartire per l’anno 2010, tra le pertinenti
unita’ previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme
conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
((
15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell’ambito della missione «Fondi
da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unita’ previsionale
di base 25.1.3, «Oneri comuni di parte corrente», capitolo 3077, dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell’esercizio
stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate
nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato a ripartire per l’anno 2010, tra le pertinenti unita’
previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme
conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo
3077. ))
16. Al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l’anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed
esigibile,» e’ inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo
periodo del comma 120 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e’ sostituito dal seguente: «Per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l’opzione per il regime
speciale e’ esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall’inizio
del medesimo periodo d’imposta, anche nel caso in cui i requisiti di
cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine.». (( 17-bis. Il
termine di un anno per l’adempimento del dovere di alienazione di cui
all’articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, gia’ prorogato dall’articolo 28-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall’articolo 41 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ differito al 31 dicembre 2011
per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una
partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal
primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite
derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra
investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra’ essere
incrementata. ))
18. Ferma restando la disciplina relativa
all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5
maggio 2009, n. 42, nonche’ alle rispettive norme di attuazione, nelle
more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di
rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita’
turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle
modalita’ di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e’ conclusa nel rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta’ di stabilimento, di garanzia
dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita’
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche’ in funzione del
superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo
comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di
durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto e in scadenza (( entro il 31 dicembre 2015 )) e’
prorogato fino a tale data, (( fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
All’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il
secondo periodo e’ soppresso. ))
19. All’articolo 3, comma
112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
le parole: «Per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l’anno 2010» e le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano
accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell’articolo 1, comma 758,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate
nell’esercizio successivo.
(( 20-bis. Ai fini della
partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi
di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla
rappresentativita’ delle confederazioni e delle organizzazioni
sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio
contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica
della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 43, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione
dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale e’
rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base
dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
20-ter.
All’articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le
parole da: «, ai sensi dell’articolo 43» fino alla fine del periodo
sono soppresse; b) al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente,»
e’ soppressa.))
21. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge 5
maggio 2009, n. 42, le parole: «Con specifico decreto legislativo,
adottato», sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu’ decreti
legislativi, adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31
dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione
dello sviluppo del territorio, di cui all’articolo 13, comma 3-quater,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conservate in
bilancio per essere utilizzate nell’anno 2010.
23. Alla
compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente
utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l’anno 2010 e 14 milioni
di euro per l’anno 2011, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(( 23-bis. All’articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, la parola: «gennaio» e’
sostituita dalla seguente: «marzo»; b) al quarto periodo sono premesse
le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2011,»; c) al decimo
periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio
2010,» e le parole: «entro il 31 dicembre di ciascun anno» sono
sostituite dalla seguente: «semestralmente»; d) dopo il decimo periodo
e’ inserito il seguente: «Gli stanziamenti alle singole amministrazioni
per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli
importi spesi e comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i
limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244».
23-ter. Per consentire la prosecuzione dei
relativi interventi, nell’Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre
2009, n. 191, nella colonna «Intervento», dopo la voce: «legge 31
gennaio 1994, n. 93» sono inserite le seguenti: «legge 21 marzo 2001,
n. 73; decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; articolo 1, comma
963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; legge 15 luglio 2003, n.
189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio
2004».
23-quater. Il termine per il versamento all’INPDAP
delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle
amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre
1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto
precedentemente versato all’INPS, e’ prorogato al 1° luglio 2010, senza
applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna
amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico
della finanza pubblica e del personale dipendente.
23-quinquies.
Al fine di assicurare l’adeguamento alle corrispondenti norme
comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo
2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto
12, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 330,00»; b) al punto 13, alla voce: «gasolio», le
parole: «euro 302,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»; c)
al punto 16-bis, alla voce: «Carburanti per motori», le parole:
«Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti:
«Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri».
23-sexies. Lo
stanziamento di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e’ incrementato di 4.100.000 euro per l’anno 2010 e di
5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2011.
23-septies. Lo
stanziamento di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e’ incrementato di 340.000 euro per l’anno 2010 e di
400.000 euro a decorrere dall’anno 2011.
23-octies. Lo
stanziamento di cui all’articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e’ incrementato di 160.000 euro per l’anno 2010 e di
200.000 euro a decorrere dall’anno 2011.
23-novies.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 70, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e’ incrementata di 2.000.000 di
euro per l’anno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere dall’anno 2011.
23-decies.
All’onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e
23-novies, pari a euro 6.600.000 per l’anno 2010 e a euro 9.000.000 a
decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a euro 4.600.000 per
l’anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall’anno 2011, mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della
disposizione di cui al comma 23-quinquies, lettera c); quanto a euro
2.000.000 per l’anno 2010 e a euro 2.400.000 a decorrere dall’anno
2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-quinquies,
lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al
programma di spesa 1.5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi
d’imposte» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2010 sono ridotte dei corrispondenti importi.
All’onere residuo, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede per
l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2013 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e per l’anno 2012
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
23-undecies.
L’articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente
alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise,
di cui all’allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che
il termine di scadenza della delega e’ quello di cui all’articolo 47
della direttiva stessa.
23-duodecies. All’articolo 12, comma
3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «per un triennio»
sono sostituite dalle seguenti: «per sei anni».
23-terdecies.
Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all’articolo
12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica
il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-duodecies
del presente articolo con decorrenza dalla stessa data.
23-quaterdecies.
Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto
delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006,
2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010: a) il termine per
l’integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai
soggetti interessati ai sensi dell’articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell’articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e
dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno
2008; b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI,
individuate dal medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.
23-quinquiesdecies. Fino
al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all’articolo 2,
comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi
alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l’anno 2010, si
provvede mediante riduzione delle risorse di cui all’ultima voce
dell’Elenco 1 di cui all’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento
da destinare a favore del Ministero della giustizia.
23-sexiesdecies.
All’articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, fino al 31 dicembre
2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca
connesse al completo svolgimento delle attivita’ indicate nella legge 5
maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196».
23-septiesdecies.
All’articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le
parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «anche a
seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione
entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti».
23-octiesdecies.
Fino al 31 marzo 2010 e’ prorogato il termine per l’adozione delle
occorrenti disposizioni al fine di consentire: a) l’integrazione di
8.000.000 di euro a favore del fondo per la protezione civile, di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per
la tempestiva adozione delle misure occorrenti a fronteggiare gli stati
emergenziali dell’ultimo anno; b) la prosecuzione della partecipazione
del CONI nonche’ del Comitato italiano paraolimpico agli eventi
previsti dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l’anno
2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro; c) il
trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a
1.200.000 euro per l’anno 2010, per la prosecuzione delle relative
attivita’ di formazione; d) fino al 31 dicembre 2011 l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 213-bis, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei
Servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze,
autorizzando conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011; e) che fino all’avvio del funzionamento
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell’articolo 37 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al
fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo
svolgimento delle attivita’ istituzionali, il collegio dei revisori dei
conti gia’ operante in seno all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia
e l’ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37,
continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo
di controllo dell’Agenzia; f) l’incremento di 7.200.000 euro per l’anno
2010 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 70, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
23-noviesdecies.
All’onere derivante dal comma 23-octiesdecies, pari a 30.670.000 euro
per l’anno 2010 e a 70.000 euro per l’anno 2011, si provvede, quanto a
30.600.000 euro per l’anno 2010, mediante riduzione del Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente e, quanto a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-vicies.
Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all’articolo 2, comma 89, la
parola: «dodici», ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: «due».
))
Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita’ legale
1.
Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace
ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell’ambito delle
NATO’S Strategic Communications in Afghanistan, e’ autorizzata fino al
31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo RaiInternational, a
valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.
2.
Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre 2010, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato ad assicurare,
nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi
previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione
Italiana S.p.A., (( nel limite massimo di spesa gia’ previsto per la
convenzione a legislazione vigente. ))
3. E’ autorizzata la
spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la
proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e
il (( Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 11 luglio 1998, n. 224. )) Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo
economico. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.
La gestione liquidatoria dell’Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24
mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al
fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20
novembre 2009, di garantire la continuita’ amministrativa del servizio
pubblico, nonche’ la gestione e la definizione dei rapporti giuridici
pendenti sino all’effettivo trasferimento delle competenze al soggetto
costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate,
assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario e’
tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla
relazione sull’attivita’ svolta. (( Dal differimento del termine ultimo
di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis.
Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprieta’
contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti
di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze,
qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in
essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
assistenziale, nonche’ le operazioni fondiarie operate attraverso
l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono
soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. Gli onorari dei
notai per gli atti suindicati sono ridotti alla meta’. I predetti
soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi
cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i
terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche’ all’articolo 2 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 40
milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
residue disponibilita’ del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, che a tale fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
))
5. All’articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n.
69, le parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « ((
1° gennaio 2011 )) ».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui
all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e’
prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All’onere derivante dalla
disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l’anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, e successive modificazioni.
(( 7-bis. All’articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, alinea, le parole: «
ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, » sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: « In
considerazione delle esigenze generali di compatibilita’ nonche’ degli
assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una
riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della
dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella
di livello non generale, con l’adozione di provvedimenti specifici del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono
comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo
».
7-ter. All’onere conseguente al minor risparmio derivante
dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di
euro, si provvede mediante soppressione dell’autorizzazione di spesa,
di pari importo, di cui all’articolo 1, comma 724, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.))
8. All’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
(( 8-bis. In
considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni
indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, all’esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono,
anche con le modalita’ indicate nell’articolo 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 30
giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di
livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito
dell’applicazione del predetto articolo 74; b) alla rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione
di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale risultante a seguito
dell’applicazione del predetto articolo 74.
8-ter. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalita’
indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del
decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni
che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e’ fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data,
di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto
gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai
posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita’ nonche’ di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate
alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi
dall’applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che
abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell’articolo 17,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del
medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli
Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, i magistrati, l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti
consentiti dalla normativa vigente, nonche’ le strutture del comparto
sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e quelle del personale indicato nell’articolo 3, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi’ escluse
dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all’articolo 17, comma 7,
del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale
dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269,
ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell’ambito delle
ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis
e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni. 8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo
periodo, e 9 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere
dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai
sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del
2009, sono ridotte definitivamente.
8-octies. All’articolo
42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
maggio 2010».
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10
marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui
all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per
tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo
42-bis al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate
rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010. 8-decies.
All’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le
parole: «delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o
di altri organismi di diritto pubblico». ))
Art. 3
Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno
((
1. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le
parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2010». 1-bis. Fino al 30 aprile 2010 e’
autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il
trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di
cui all’articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
prosecuzione delle attivita’ di infrastrutturazione informatica
occorrenti per le connesse attivita’ degli uffici giudiziari e della
sicurezza. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l’anno 2010, si
provvede mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. ))
2.
All’articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio
2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009,
n. 26, dopo le parole: «nell’anno 2009» sono inserite le seguenti: «e
2010».
3. All’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
4. (( (Soppressa). ))
5.
E’ prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al
31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall’articolo
6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento
delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004,
nn. 146, 147 e 148, per l’istituzione degli uffici periferici dello
Stato ed assegnate alle contabilita’ speciali, intestate ai commissari
delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare
gli interventi relativi all’istituzione degli uffici periferici dello
Stato nelle stesse province.
6. All’articolo 23, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7.
Al comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire con
decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012». 8. Il termine di cui all’articolo 1,
comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la
presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le
consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2008 e’ differito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative
all’anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in
applicazione del presente comma sono corrisposte in un’unica soluzione
entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine
e l’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste
dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
successive modificazioni.
(( 8-bis. All’articolo 3 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma
e’ inserito il seguente: «La carta d’identita’ puo’ altresi’ contenere
l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si
riferisce a donare i propri organi in caso di morte». ))
Art. 4
Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia
((
1. All’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, la parola: «quindici» e’ sostituita dalla seguente: «venti».
1-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «Fermi restando i
concorsi gia’ banditi alla data del 1° marzo 2001,» sono sostituite
dalle seguenti: «Al termine del regime transitorio di cui all’articolo
35, comma 1,». ))
2. All’articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono
sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010 » sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2012»; b) all’articolo 35, comma 2, le
parole: «fino all’anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «fino all’anno 2011» e «dal 2012»; c)
all’articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di
cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e’
prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi
previste sono effettuate, nell’anno 2010, nel limite del contingente di
personale di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con
progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5.
L’applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e’ differita al 31 dicembre 2012 a
partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009.
Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo
normale dell’Arma dei carabinieri da valutare per l’avanzamento al
grado superiore sono inclusi in un’unica aliquota di valutazione. Fermi
restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del
ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la
determinazione dell’aliquota, il numero delle promozioni e la
previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente
determinati con il decreto di cui all’articolo 31, comma 14, del
decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di
promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno
tredici anni di anzianita’ nel grado, nonche’, per gli anni 2010 e
2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali gia’
valutati due e tre volte l’anno precedente e giudicati idonei e non
iscritti in quadro.
6. Dall’applicazione dei commi 3 e 5 non
devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (( A
tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire
nell’ambito dei posti in organico per i quali l’Amministrazione
competente e’ gia’ stata autorizzata a effettuare le promozioni. ))
7.
Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e’ prorogato al 31 maggio 2010.
Art. 5
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1.
All’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2010».
2. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3.
All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4.
All’articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite
dalle seguenti: « (( 30 aprile 2010 )) ».
5. Al comma 1
dell’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e
successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010».
6.
All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010»; b) e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L’aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i
concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto
di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7.
All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi
automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della
regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di
esclusiva, nonche’ dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, (( nonche’ delle tariffe
postali agevolate,».
7-bis. All’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di
immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010». Alle minori entrate
derivanti dall’attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni
di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica.
7-ter. All’articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»; b) al comma 2, le
parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2013» e le parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2014»; c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»; d) al comma 5, le
parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio
2014».
7-quater. La durata in carica del commissario delegato
di cui al comma 3 dell’articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e’ prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari
a 140.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-quinquies. Il
Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto
dall’articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e
successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla
professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5
tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla
quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
7-sexies.
Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui
all’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di
personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 292-bis
del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
7-septies.
Per l’anno 2010, il termine di cui al comma 5 dell’articolo 55 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi
da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e’
differito al 16 aprile.
7-octies. Fino al 30 settembre 2010,
sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse
di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 aprile 2006, n. 205, possano essere destinate anche ad interventi di
sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli
investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al
miglioramento dell’impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
7-novies. Per il completamento degli interventi di cui
all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e
sicurezza operativa dell’ENAV, la disponibilita’ complessiva, gia’
stabilita nella misura di 30 milioni di euro, e’ estesa al 31 dicembre
2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.
7-decies. Agli
oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, come determinata dalla Tabella C allegata alla
legge 23 dicembre 2009, n. 191. 7-undecies. Al fine di fronteggiare la
crisi di competitivita’ dei porti nazionali, con riguardo anche
all’attivita’ prevalente di transhipment, le disposizioni relative
all’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all’articolo
1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
7-duodecies.
Nel rispetto delle finalita’ di cui al comma 7-undecies, in via
sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena
attuazione dell’autonomia finanziaria delle Autorita’ portuali ai sensi
dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle
Autorita’ portuali e’ altresi’ consentito, nell’ambito della loro
autonomia di bilancio e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio,
stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio
della misura delle tasse di ancoraggio e portuale cosi’ come adeguate
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonche’ in diminuzione fino
all’azzeramento delle singole tasse medesime.
7-terdecies. A
copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione
dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorita’ portuale opera
una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nell’ambito
della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente
aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni
al bilancio di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso,
dall’applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies
e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. ))
Art. 6
Proroga di termini in materia sanitaria
1.
All’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n.
120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalita’ di cui
all’articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
previsto dall’articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13
novembre 2009, n. 172, e’ prorogato al 31 dicembre 2010.
3.
All’articolo 24, (( comma 1, )) del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
4. All’articolo
54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012».
5. La
disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e’
prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui
all’articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a
quanto disposto al comma 5 (( del presente articolo, )) e’ prorogata
fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento
delle attivita’ di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e’ prorogato al 31 dicembre 2010.
8.
Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 7 e’ autorizzato il
finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell’Istituto superiore di
sanita’, per l’anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si
provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa (( del Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente, )) come determinata dalla tabella C allegata alla
legge finanziaria 2010.
(( 9-bis. E’ consentita, fino al 30
giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui
all’articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l’articolo 1,
comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso
che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono
quelli attestanti l’esposizione all’amianto protratta fino al 1992,
limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive
specificamente indicati negli atti medesimi.
9-ter.
All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro
ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei
mesi».
9-quater. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 5
febbraio 1992, n. 175, e’ inserito il seguente: «1-bis. Fino al
coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio
della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si
applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e
chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale,
l’esercizio dell’odontoiatria anche prima della formale iscrizione
all’albo degli odontoiatri».
9-quinquies. In attesa del
coordinamento legislativo delle disposizioni gia’ vigenti in materia,
fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale
donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un
rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con
le modalita’ previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26
giugno 1967, n. 458. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2009, n. 191. ))
Art. 7
Proroga di termini in materia di istruzione
1.
Il termine di cui all’articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, e’ prorogato fino al completamento delle procedure
occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. All’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: “31 dicembre 2009” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.
3. All’articolo
37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole: “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2010”.
4. Il Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale (CNAM) di cui all’articolo 3 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e’ prorogato nella composizione esistente alla
data di entrata in vigore del presente decreto fino al (( 31 dicembre
2010.))
(( 4-bis. Al fine di completare l’istituzione delle
attivita’ negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 luglio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre
2011, non si applica quanto previsto dall’articolo 66, comma 13, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo
restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati
con riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
4-ter. Le disposizioni contenute
nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.
167, restano valide con riferimento all’anno scolastico 2010-2011.
4-quater.
In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della
scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e
successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e’ prorogato, nella composizione esistente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre
2010. ))
(( 5. Al fine di assicurare la continuita’
nell’erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalita’
per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura
ai sensi dell’articolo 117 del (( codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, e di consentire il completamento della
relativa attivita’ istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per
i beni e le attivita’ culturali, i rapporti comunque in atto relativi
ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza
ovvero, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi
entro il 30 giugno 2010.
5-bis. Il termine di cui all’articolo
3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli
interventi a favore del comune di Pietrelcina, e’ prorogato per gli
anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere,
pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
5-ter.
All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239, le
parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 30
giugno 2010”.
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4
dell’articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
aprile 2008, previsto per il triennio 2007-2009, e’ prorogato fino al
31 dicembre 2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni
in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il
riconoscimento dal Ministero dell’interno, e’ assegnato il relativo
finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalita’
giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici
e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli
formativi. Alla copertura degli oneri recati dall’attuazione del
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2009, n. 191.
5-quinquies. All’articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: “31
dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010” )) ».
Art. 8
Proroga di termini in materia ambientale
1.
All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, il termine di cui al primo periodo e’ differito al 28 febbraio
2010.
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, le parole: “31 dicembre 2009” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.
3. All’articolo 5, comma
2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: “entro
il 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30
giugno 2010”. (( 3-bis. All’articolo 281, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “entro cinque anni” sono
sostituite dalle seguenti: “entro sette anni”. ))
4.
All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161,
la parola: “tre” e’ sostituita dalla seguente: “quattro”.
((
4-bis. All’articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: “1°
gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2011”.
4-ter.
Il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e’
prorogato al 30 giugno 2010. ))
Art. 9
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1.
La convenzione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto
1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, puo’ essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre
il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle
relative commissioni.
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: “31 dicembre 2009” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.
3. All’articolo
354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato
dall’articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le
parole: “e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine
previsto dal comma 2 dell’articolo 355” sono sostituite dalle seguenti:
“e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell’articolo 355”.
(( 4. All’articolo 1, comma 340, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “L’importo di cui al periodo precedente costituisce tetto
massimo di spesa”.
4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di
cui all’articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, e successive modificazioni, e’ differito al 31 dicembre 2010.
4-ter.
Al comma 9 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277
del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
nonche’ puo’ avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con
sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi
direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali
interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate”. ))
Art. 10
Istituti di cultura all’estero
1.
Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all’estero di cui
all’articolo 14, comma 6, della (( legge 22 dicembre 1990, n. 401, ))
gia’ rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1º gennaio
2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due
anni, anche in deroga ai limiti di eta’ previsti dall’articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
(( Art. 10 bis
Termini in materia di “taglia-enti” e di “taglia-leggi”
1.
L’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
materia di procedimento “taglia-enti”, si interpreta nel senso che
l’effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti
pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50
unita’, con esclusione degli enti gia’ espressamente esclusi dal primo
periodo del comma 1.
2. All’articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
“taglia-enti”, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il
secondo periodo e’ inserito il seguente: “Gli enti confermati ai sensi
del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di
enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; b) dopo il terzo periodo e’
inserito il seguente: “Sono soppressi gli enti pubblici non economici
di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in
via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che
formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate
in vigore nel corso della XVI legislatura”.
3. All’articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e’ soppresso.
4.
All’articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in
materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: “Trascorso il termine,
eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il
parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel
computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari”. ))
(( Art. 10 ter
Modifiche all’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
1.
All’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le
parole da: “nel limite” fino a: “precedente” sono sostituite dalle
seguenti: “entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite
nell’ultimo decreto emanato”. ))
(( Art. 10 quater
Gestione dei libri genealogici
1.
L’efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e’ prorogata fino al 30
aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti
dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri
anagrafici di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo’
esercitare il potere sostitutivo. ))
(( Art. 10 quinquies
Proroga del finanziamento delle attivita’ di formazione professionale dell’ISFOL
1.
E’ prorogato al 2010 il finanziamento delle attivita’ di formazione
professionale dell’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. ))
(( Art. 10 sexies
Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di contributi all’editoria
1.
Nelle more della riforma organica del settore dell’editoria e in
attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni: a) per
i contributi relativi all’anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter
limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10
dell’articolo 3 e all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, al comma 4 dell’articolo 153 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell’articolo 28 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, ed e’ corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un
contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i
parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non puo`
comunque essere superiore a quello spettante per l’anno 2008; b) ai
soggetti di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, e
all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, per i contributi relativi all’anno 2009 non
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 62, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e’ corrisposto, in presenza dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell’importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente.
Tale importo non puo’ comunque essere superiore a quello spettante per
l’anno 2008; c) all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni, le parole: “2007 e 2008” sono
sostituite dalle seguenti: “2007, 2008 e 2009”. All’articolo 39, comma
2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
“all’annualita’ 2008” sono sostituite dalle seguenti: “fino
all’annualita’ 2009”. All’articolo 1, comma 574, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: “aumentare su base annua di una
percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per
l’anno di riferimento dei contributi” sono sostituite dalle seguenti:
“essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l’anno
2008”; d) per i contributi relativi all’anno 2009, previsti
dall’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e
diffusi all’estero, dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, nonche’ dagli articoli 137 e 138 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento del
contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto; e) per i
contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano
l’articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche’ gli
articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e l’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i rimborsi
telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per i
contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui
agli articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e successive
modificazioni, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e successive
modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati
dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 10 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
2. In attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e fermi restando gli stanziamenti
previsti per le provvidenze all’editoria come determinati dalla Tabella
C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non
inferiore a 50 milioni di euro per l’anno 2010 e’ destinato al rimborso
delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell’editoria. A tal
fine, il citato importo di 50 milioni di euro per l’anno 2010 e’
immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all’utilizzo per
la predetta finalita’.
3. All’articolo 2, comma 61, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “o vengano editate da altre societa’ comunque costituite”.
4.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle spese
relative alle provvidenze per l’editoria di cui al presente articolo e
riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni dello stanziamento di bilancio stabilito a legislazione
vigente, tenuto conto anche di quanto previsto dal presente articolo,
il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto,
nell’esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente, nell’ambito delle spese
rimodulabili, iscritte nell’ambito del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».))
Art. 11
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.