Decreto taglia-irpef in Gazzetta
Dare maggiore disponibilità finanziaria ai contribuenti tenuti al
pagamento dell’IRPEF nell’attuale contesto di difficoltà economica,
peraltro in corso di superamento.
E’ questo l’obiettivo del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 pubblicato sulla Gazzetta di materdì scorso.
In
particolare, con l’art. 1, commi da 1 a 4, del presente decreto si
dispone, nei riguardi dei contribuenti soggetti all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), il differimento del versamento
dell’importo corrispondente a venti punti percentuali dell’acconto di
tale imposta dovuto per il periodo d’imposta 2009.
La
riduzione dell’acconto per i soggetti che si sono avvalsi
dell’assistenza fiscale deve essere riconosciuta dal sostituto
d’imposta.
Tutto ciò trova applicazione nei confronti delle
persone fisiche che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi
UNICO 2009, hanno dichiarato un’imposta, relativa al periodo
precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle
ritenute e delle eccedenze, superiore a 51,65 euro (poiché i valori
indicati in UNICO sono arrotondati, l’imposta non deve superare 52
euro). Si fa riferimento, dunque, al rigo RN31, quadro RN del modello
UNICO 2009-PF.
Il sostituto d’imposta che abbia trattenuto il
secondo o unico acconto dovuto dal sostituito senza applicare la
prevista riduzione provvederà a restituire le maggiori ritenute operate
con gli emolumenti del mese di dicembre. Le somme restituite potranno
essere recuperate dal sostituto d’imposta ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
445, concernente lo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte.
L’art.
2 prevede l’emissione di una nuova certificazione in cui i comuni
devono indicare nel termine perentorio del 31 marzo 2010 il maggior
gettito dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo agli
immobili individuati nei commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dell’articolo 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, tra cui rientrano
anche i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità. Detta
certificazione – le cui modalità di presentazione sono stabilite con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministero dell’interno – consente a quest’ultimo
Ministero di rimodulare i trasferimenti erariali ai comuni per l’anno
2009.
Per evitare che le somme stanziate, benché disponibili
nel 2009, siano erogate nel 2010 e cioè dopo la conclusione della fase
relativa alla presentazione delle certificazioni, con evidente
nocumento per i comuni stessi, il comma 2 consente al Ministero
dell’interno di effettuare nell’anno in corso l’erogazione, in acconto,
di una somma pari all’80 per cento della differenza tra l’importo
certificato per l’anno 2007 e la corrispondente riduzione del
contributo ordinario operata per il medesimo anno.
DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009, n. 168
Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonche’ di trasferimenti erariali ai comuni. (09G0174)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare disposizioni
relative al differimento del versamento di parte dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche’ altre
disposizioni urgenti in materia di trasferimenti erariali ai comuni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Differimento del versamento di acconti d’imposta
1.
Il versamento di venti punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2009 e’
differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di
versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al
comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435.
2. Ai contribuenti che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno gia’ provveduto al
pagamento dell’acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma
1 compete un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Per i soggetti che si sono avvalsi
dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto,
tenendo conto del differimento previsto dal comma 1.
4. I
sostituti d’imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui
al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell’ambito della
retribuzione del mese di dicembre. Le somme restituite possono essere
scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
5. Alle minori
entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3.716 milioni di
euro per l’anno 2009, si provvede con quota parte delle entrate
derivanti dall’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, che a tale fine, dalla contabilita’ speciale
prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, e’ versata nell’anno
2009 ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. La dotazione del
Fondo previsto dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e’ incrementata, per l’anno 2010, di 3.716 milioni
di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per
l’anno medesimo, derivanti dai commi precedenti.
Art. 2.
Trasferimenti erariali ai comuni
1.
Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i
comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a
pena di decadenza, al Ministero dell’interno una apposita
certificazione del maggiore gettito accertato a tutto l’anno 2009
dell’imposta comunale sugli immobili, derivante dall’applicazione dei
commi da 33 a 38, nonche’ da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con
modalita’ e termini stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno.
2. Per
l’anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il Ministero dell’interno
e’ autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di
acconto, un contributo pari all’ottanta per cento della differenza tra
l’importo certificato per l’anno 2007 e la corrispondente riduzione del
contributo ordinario operata per il medesimo anno.
Art. 3.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 novembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Maroni, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano