Deducibili dallo studio professionale i canoni d’uso dei macchinari presi in leasing
Sono deducibili i costi versati da uno studio associato a una fondazione (impegnati nello stesso tipo di attività professionale) in virtú di un contratto d’uso di macchinari anche se presi in leasing dall’ente no profit. Sono deducibili i costi versati da uno studio associato a una fondazione (impegnati nello stesso tipo di attività professionale) in virtù di un contratto d’uso di macchinari anche se presi in leasing dall’ente no profit.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14960 del 22 Giugno 2010, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria che aveva chiesto le maggiori imposte a uno studio associato di medici che avevano stipulato con una fondazione un contratto d’uso dei macchinari (presi in leasing).
In realtà il fisco sospettava che dietro il contratto d’uso si celasse un vero e proprio finanziamento dello studio all’associazione (in particolare sulla differenza fra il canone corrisposto e quello di leasing) e come tale non soggetto al beneficio fiscale.
Ma la sezione tributaria di Piazza Cavour, aggiungendo pochissimo alle valutazione fatte dalla commissione regionale, se non sul fronte del valore del processo penale in quello tributario, non ha condiviso la tesi dell’amministrazione finanziaria e ha bocciato il suo ricorso.
“La C.T.R. – si legge in sentenza – ha corroborato la convinzione dell’esistenza di reali rapporti economici fra la Fondazione e lo Studio consistenti nell’offerta di beni e servizi da parte della prima in cambio del pagamento di un corrispettivo mensile. Tale rapporto – che ovviamente va inquadrato nel quadro della riferibilità dell’attività dello Studio e della fondazione all’attività medica e scientifica del professore – non appare illogico se rapportato all’esigenze di disporre di locali, attrezzature e cognizioni scientifiche, da parte dello Studio, e di disponibilità finanziaria, da parte della Fondazione, disponibilità da destinare all’acquisto e alla detenzione di tali beni e allo svolgimento dell’attività scientifica”. Insomma, “il costo portato in detrazione dall’associazione professionale è stato ritenuto inerente dalla C.T.R. sulla base di considerazioni logiche e conseguenti mentre quanto alla congruità dei costi la C.T.R. ha affermato che il costo dei beni e servizi appare commisurato al loro valore e all’alto grado di specializzazione professionale dei dati scientifici raccolti ed elaborati dalla banca dati della Fondazione. A fronte di tale valutazione, che non appare né meramente apparente, né illogica, le amministrazioni ricorrenti non hanno dedotto alcuno specifico motivo di contestazione indicando elementi probatori non valutati o tacitamente contraddetti dalla C.T.R. Ogni ulteriore richiesta di valutazione nel merito va pertanto ritenuta inammissibile”.