Deducibili le spese per l’abitazione dell’ex
La lettura dell’art.10 del T.U.I.R. sembrerebbe non lasciare spazio, nell’ambito dei costi sostenuti per il mantenimento dei familiari in caso di separazione dal coniuge, alla deducibilità delle spese diverse dall’assegno di mantenimento. La norma dispone infatti, al comma 1), lettera c) che siano da considerarsi deducibili “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
La Cassazione, nella recente sentenza n. 13029 del 24 maggio 2013, ha precisato che le spese relative all’immobile utilizzato come abitazione dal coniuge possano essere dedotte dal reddito complessivo. La motivazione della pronuncia si fonda sul fatto che tali oneri costituiscono un elemento “essenziale per la vita di un soggetto”, sicché non possono essere considerate alla stregua di altre spese che non possiedono quel carattere di essenzialità, indispensabile alla deduzione.
I Giudici di legittimità prendono ad esempio i premi per le polizze vita che hanno il preciso scopo di costituire una rendita futura e che non possono, dunque, dirsi legate al sostentamento dei bisogni della moglie o del marito separati.
Altra caratteristica delle spese in questione è la periodicità, che ne consente l’assimilazione agli assegni periodici corrisposti al coniuge, cui fa riferimento la disposizione normativa citata.
Se, come nel fatto di causa, gli oneri sono necessari per un’unità immobiliare a disposizione della moglie e dei figli, la deduzione potrà essere esclusivamente operata per metà dell’importo sostenuto.
Fonte: www.fiscopiu.it