Deducibilita’ al 100% per gli operatori turistici
Le spese di vitto ed alloggio sono deducibili ai fini IRES nella misura del 100% se sostenute da agenzie di viaggio e tour operator e se comprese nei pacchetti turistici destinati alla vendita: chiarisce l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 6/E/2009.
Alla preoccupazione degli operatori turistici sulla possibilità di dedurre, parzialmente, il 75% anche sugli acquisti di prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, i costi sopportati rientrano nei servizi turistici destinati ai consumatori finali sia se rivenduti singolarmente che in pacchetti turisitici indipendentemente dal “modus acquirendi” (vuoto per pieno, su indicazione del cliente, contratto di allotment), ex art. 109 5° co. del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi – D.P.R. n. 917/86 – rubricato “Norme generali sui componenti del reddito d’impresa”, l’Agenzia delle Entrate rassicura specificando che, la limitazione del 25% non si applica perchè trattasi di costi inerenti l’acquisto di servizi che, proprio in funzione della loro vendita, divengono oggetto dell’attività tipica d’impresa, quindi organizzazione e commercializzazione di viaggi e soggiorni.
La deducibità è valida sia per gli acquisti effettuati in Italia che all’estero ma sono opportune alcune precisazioni: se i fornitori dei servizi alberghieri e di ristorazione risiedono nei famosi “Paradisi Fiscali” – paesi a fiscalità privilegiata – sarà necessario provarne la deducibilià come sancito dall’art. 110 del D.P.R. n. 917/86 (Norme generali sulle valutazioni) che rimanda alla circolare n. 1/E72009 dell’Agenzia delle Entrate in materia di deducibilità dei costi “black list”.
Si legge: “il contribuente può dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione di acquisto di servizi da fornitori black list quando gli stessi presentano un obiettivo collegamento con l’oggetto dell’impresa, come si ritiene essere nella fattispecie dei tour operator e delle agenzie di viaggio, in modo da soddisfare il requisito dell’inerenza”.
L’art. 95 3° co del Testo Unico – “Spese per prestazioni di lavoro”, regolamenta il rimborso per spese di vitto ed alloggio già sostenute dai lavoratori dipendenti dei tour operator o delle agenzie di viaggio, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.
Nella locuzione “attività propria” dei tour operator si ricomprende anche l’attività di ristorazione o meglio il ristorante dato in gestione ad una terza persona previa stipula di un contratto di affitto d’azienda o anche nell’ipotesi in cui il ristorante dell’albergo chiuda per ferie e la clientela consumi i pasti in un’altra struttura di terzi.
Ancora la circolare n. 6/E72009 sottolinea che i costi sostenuti dall’albergo per acquistare i pasti da somministrare alla propria clientela, ai fini IRES sono deducibili interamente semprechè direttamente concorrenti alla determinazione dei ricavi. Lo stesso dicasi per i pasti somministrati con il medesimo “modus operandi” ai dipendenti: si parla nel caso in esame di “servizio mensa”.