Deducibilità di costi derivanti da operazioni tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati con regime fiscale privilegiato
Con la Circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei
chiarimenti relativi agli adempimenti dichiarativi che vengono
richiesti al contribuente al fine di poter dedurre i costi derivanti da
operazioni concluse con controparti residenti in Paesi a regime fiscale
fiscale privilegiato, in virtù delle modifiche apportate dalla
Finanziaria 2007. L’Amministrazione finanziaria fornisce le istruzioni
per gestire quelle controversie pendenti nei confronti di quei
contribuenti che hanno violato l’obbligo di indicare nella
dichiarazione dei redditi separatamente quei costi che derivano da
operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d.
costi da Paesi black list). Nell’ipotesi in cui il contribuente sia in
grado di dimostrare la sussistenza delle circostanze esimenti, per le
violazioni dell’obbligo dichiarativo, in ogni tempo commesse, si
applicherà la sanzione proporzionale prevista dal nuovo comma 3-bis
dell’articolo 8 del D.Lgs. n.471/97, ferma restando la deducibilita dei
costi non separatamente indicati in dichiarazione. Per le violazioni
commesse prima del 31.12.2006, nell’ipotesi di mancata indicazione
separata dei costi derivanti da soggetti residenti in paesi a regime
fiscale privilegiato, l’Amministrazione Finanziaria procederà al
recupero della maggior imposta dovuta e dei relativi interessi, con
irrogazione del trattamento sanzionatorio in ragione del tempus
commissi delicti.