Dedurre il limite del massimale assicurativo è una mera allegazione difensiva e non è un’eccezione in senso stretto
Con la sentenza n. 10811 depositata il 17 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che la deduzione sull’esistenza del limite del massimale entro cui opera la garanzia assicurativa ha per oggetto il contenuto del diritto fatto valere dall’assicurato. Si tratta di una mera allegazione difensiva con la quale l’assicuratore precisa la portata del rischio assunto. Sulla base di questo, la terza sezione civile della Suprema Corte ha quindi stabilito che tale deduzione risulta sottratta al regime preclusivo dettato dall’articolo 346 cpc, in base al quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate. Il Palazzaccio ha quindi concluso spiegando che, salvo qualche pronuncia della stessa Corte in materia in senso contrario “la deduzione sull’esistenza della soglia massima (di polizza o di legge) entro cui opera la garanzia, ha per oggetto il contenuto del diritto fatto valere dal danneggiato medesimo (…) non ha natura di eccezione in senso stretto (…)”.