Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori.
Con circolare n. 126 del 24 settembre 2010 sono state fornite le prime istruzioni per l’applicazione della deroga prevista dall’art. 12, comma 5 della legge n. 122 del 2010 (allegato 1). L’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (allegato 2), che ha integrato il comma 5, della legge in oggetto, ha esteso la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. La norma in oggetto prevede che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:
La deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia, sia alla pensione di anzianità. Conseguentemente, una volta perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o vecchiaia sulla scorta delle disposizioni previgenti in materia di decorrenza della pensione. Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 23 giugno 2011, prot. 04/UL/0009089/L, si forniscono le prime indicazioni per l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione (…).