Cassazione penale sez. IV, sentenza 24 giugno 2010 n. 32145
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 23 ottobre 2007, condannava S.F., L.D. E LE.TE. Per vari reati ( S. per tentata estorsione in danno di C. F., esercente di una pizzeria; fabbricazione e porto in luogo pubblico di una bottiglia incendiaria nonché di una tanica di benzina; tutti gli imputati per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti) commessi in (OMISSIS) e luoghi limitrofi fino all’aprile 2002 alle seguenti pene:
S. ad anni nove di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e ad anni quattro ed Euro 1.500,00 per i delitti di tentata estorsione, fabbricazione e porto di bottiglia incendiaria unificati per il vincolo della continuazione;
L. e LE. Alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 25.000,00 ciascuno per le violazioni concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 25 marzo 2009, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado respingendo gli appelli proposti dai predetti imputati.
2^) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso tutti gli imputati.Con il ricorso da lui proposto S.F. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 192 c.p.p. E D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nonché il vizio di motivazione, con riferimento ai principi applicati dai giudici di merito nella valutazione della prova dei reati concernenti gli stupefacenti.
Il ricorrente ricorda che la sua responsabilità per tali reati è stata ritenuta in base a quanto emerso dalle conversazioni telefoniche intercettate il cui contenuto non sarebbe però tale, a suo avviso, da evidenziare un riferimento indiscutibile a tali traffici tanto che alcuna delle conversazioni aveva dato luogo ad interventi della polizia giudiziaria.